Cassazione Civile, Ordinanza n. 13494/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione commerciale tra una società locatrice e una società conduttrice. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e aveva ritenuto legittimo il recesso della conduttrice ai sensi dell'art. 27 della legge sulle locazioni, sulla base dell'allegata eccessiva gravosità della prosecuzione dell'attività commerciale nell'immobile locato, desunta dalle significative perdite di esercizio e dal dedotto mancato sviluppo dell'area commerciale da parte della locatrice. La locatrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi formalmente incardinati sull'art. 360, n. 5, c.p.c.: con il primo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi relativi alla pretesa antieconomicità dell'attività della conduttrice, sostenendo che i dati di bilancio richiamati fossero stati indicati nei bilanci e non contestati; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi relativi all'imputabilità alla locatrice dei risultati negativi, contestando l'assunto della corte territoriale circa un impegno assunto e non rispettato dalla locatrice per lo sviluppo dell'area commerciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure, pur formalmente formulate come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., miravano in realtà a sollecitare un riesame del merito e della valutazione complessiva del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha quindi confermato la statuizione della Corte d'appello sulla legittimità del recesso della conduttrice, ponendo le spese a carico della ricorrente e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base del recesso del conduttore per gravi motivi nelle locazioni ad uso diverso dall'abitazione.
Il nuovo testo consente il ricorso solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non consente di censurare la mera insufficienza o incongruità della motivazione né di ottenere un riesame del merito.
art. 54, comma 1, lett. b), D.L. n. 83/2012
È la disposizione che ha modificato l'art. 360, n. 5, c.p.c., riducendo il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
Legge di conversione del D.L. n. 83/2012 che ha introdotto il nuovo perimetro dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è deducibile il semplice omesso esame di singoli elementi istruttori.
- Se il fatto storico posto a base della decisione è stato comunque esaminato dal giudice di merito, la censura non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o del merito della controversia.
- La critica alla motivazione è ammissibile in cassazione solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
- Quando il giudice di merito ha compiutamente esaminato i dati fattuali rilevanti e ha reso una motivazione logica e coerente, il ricorso che contestI il risultato valutativo è inammissibile.
- Nei giudizi di locazione commerciale, il sindacato di legittimità sulla decisione che riconosce o nega la legittimità del recesso per gravi motivi non può risolversi in una rivalutazione del compendio probatorio.
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