Cassazione Penale, Sentenza n. 17020/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo (del 13/05/2022) delle quote societarie I.A.S. S.p.A. (50 azioni pari al 2,5% del capitale). I motivi principali: (1) assenza del nesso di pertinenzialità concreta e attuale tra le quote sequestrate e i reati contestati; (2) mancanza del requisito della disponibilità del bene e dell'attualità del periculum in mora, con riferimento alla recente variazione della gestione; (3) erronea applicazione/inosservanza del d.lgs. n. 231/2001 e mancata considerazione della mancata capacità del Comune di incidere sulla gestione; (4) presunta nullità per difformità fra dispositivo e motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione adeguata e non apparente, descrivendo dettagliatamente le anomalie gestionali dell'impianto IAS (inidoneità strutturale al trattamento di reflui industriali, emissioni di benzene, violazioni delle autorizzazioni ambientali), la consapevolezza e l'inattività dei soci (compreso il Comune) e il periculum in mora connesso alla libera disponibilità delle quote. Il Tribunale aveva peraltro limitato il sequestro alla sola finalità impeditiva (annullando la finalità di confisca). La Corte richiamando la giurisprudenza ha inoltre precisato i limiti del ricorso per cassazione contro provvedimenti camerali e gli oneri di allegazione a carico del ricorrente, ritenendo non soddisfatti tali oneri. Conseguentemente il Comune è stato condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo può essere adottato anche per finalità impeditiva e può riguardare beni di terzi quando la loro libera disponibilità sia idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
artt. 21 e 25-undecies, comma 2, lett. a) e b.
Il Gip aveva ritenuto sussistenti indizi di illeciti amministrativi rilevanti ai fini del sequestro, richiamando il regime di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi.
d.lgs. n. 152/2006 (Testo unico ambientale)
artt. 74, 101, 108 comma 5, 124; tabella 3 allegato 5; artt. 29‑quaterdecies e 279
Il Tribunale ha accertato violazioni amministrative e penali in materia ambientale (difformità autorizzative, superamenti dei limiti, emissioni e scarichi illegittimi) e ha collegato tali illeciti all'attività gestionale dell'I.A.S. causando pericolo per ambiente e salute.
Richiamata la rilevanza penale di condotte che cagionano gravi danni all'ambiente, considerate nel quadro degli illeciti contestati all'impianto e alla gestione.
artt. 322‑bis e 324 c.p.p.; art. 325, comma 1; art. 616 c.p.p.
Limiti del ricorso per cassazione contro ordinanze camerali (ammissibile solo per violazione di legge), oneri di allegazione e conseguenze in materia di spese e sanzioni a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo impeditivo può riguardare anche beni di proprietà di terzi se la loro libera disponibilità è idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato; non è necessario che il bene appartenga all'autore del reato.
- In sede di riesame il Tribunale ha ampia discrezionalità valutativa e il giudizio è fondato sul principio secondo cui sono sufficienti indizi (non già gravi indizi di colpevolezza) e sul periculum in mora; la motivazione deve però soddisfare requisiti minimi di completezza e logicità.
- Avverso provvedimenti camerali (artt. 322‑bis e 324 c.p.p.) il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: la mera censura di logica o valutazione dei fatti è insufficiente.
- Il ricorrente che deduca omissione di esame di elementi decisivi deve allegare e dimostrare che tali atti o documenti erano posti agli atti del riesame e spiegare la natura decisiva degli stessi; senza questa allegazione il motivo è inammissibile.
- Nelle decisioni in sede camerale non si può invocare un contrasto tra 'dispositivo' e 'motivazione' nel senso tradizionale, poiché il provvedimento è unitario e la motivazione costituisce il contenuto della decisione.
- La disponibilità di partecipazioni societarie può essere valutata come strumento decisionale: se la libera disponibilità delle quote può consentire il ripristino di equilibri gestionali che favoriscono l'illegittima attività degli impianti, il sequestro impeditivo è giustificato.
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