Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17020/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo (del 13/05/2022) delle quote societarie I.A.S. S.p.A. (50 azioni pari al 2,5% del capitale). I motivi principali: (1) assenza del nesso di pertinenzialità concreta e attuale tra le quote sequestrate e i reati contestati; (2) mancanza del requisito della disponibilità del bene e dell'attualità del periculum in mora, con riferimento alla recente variazione della gestione; (3) erronea applicazione/inosservanza del d.lgs. n. 231/2001 e mancata considerazione della mancata capacità del Comune di incidere sulla gestione; (4) presunta nullità per difformità fra dispositivo e motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione adeguata e non apparente, descrivendo dettagliatamente le anomalie gestionali dell'impianto IAS (inidoneità strutturale al trattamento di reflui industriali, emissioni di benzene, violazioni delle autorizzazioni ambientali), la consapevolezza e l'inattività dei soci (compreso il Comune) e il periculum in mora connesso alla libera disponibilità delle quote. Il Tribunale aveva peraltro limitato il sequestro alla sola finalità impeditiva (annullando la finalità di confisca). La Corte richiamando la giurisprudenza ha inoltre precisato i limiti del ricorso per cassazione contro provvedimenti camerali e gli oneri di allegazione a carico del ricorrente, ritenendo non soddisfatti tali oneri. Conseguentemente il Comune è stato condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo può essere adottato anche per finalità impeditiva e può riguardare beni di terzi quando la loro libera disponibilità sia idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

  • d.lgs. n. 231/2001

    artt. 21 e 25-undecies, comma 2, lett. a) e b.

    Il Gip aveva ritenuto sussistenti indizi di illeciti amministrativi rilevanti ai fini del sequestro, richiamando il regime di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

  • d.lgs. n. 152/2006 (Testo unico ambientale)

    artt. 74, 101, 108 comma 5, 124; tabella 3 allegato 5; artt. 29‑quaterdecies e 279

    Il Tribunale ha accertato violazioni amministrative e penali in materia ambientale (difformità autorizzative, superamenti dei limiti, emissioni e scarichi illegittimi) e ha collegato tali illeciti all'attività gestionale dell'I.A.S. causando pericolo per ambiente e salute.

  • codice penale

    Richiamata la rilevanza penale di condotte che cagionano gravi danni all'ambiente, considerate nel quadro degli illeciti contestati all'impianto e alla gestione.

  • codice di procedura penale

    artt. 322‑bis e 324 c.p.p.; art. 325, comma 1; art. 616 c.p.p.

    Limiti del ricorso per cassazione contro ordinanze camerali (ammissibile solo per violazione di legge), oneri di allegazione e conseguenze in materia di spese e sanzioni a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo impeditivo può riguardare anche beni di proprietà di terzi se la loro libera disponibilità è idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato; non è necessario che il bene appartenga all'autore del reato.
  • In sede di riesame il Tribunale ha ampia discrezionalità valutativa e il giudizio è fondato sul principio secondo cui sono sufficienti indizi (non già gravi indizi di colpevolezza) e sul periculum in mora; la motivazione deve però soddisfare requisiti minimi di completezza e logicità.
  • Avverso provvedimenti camerali (artt. 322‑bis e 324 c.p.p.) il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: la mera censura di logica o valutazione dei fatti è insufficiente.
  • Il ricorrente che deduca omissione di esame di elementi decisivi deve allegare e dimostrare che tali atti o documenti erano posti agli atti del riesame e spiegare la natura decisiva degli stessi; senza questa allegazione il motivo è inammissibile.
  • Nelle decisioni in sede camerale non si può invocare un contrasto tra 'dispositivo' e 'motivazione' nel senso tradizionale, poiché il provvedimento è unitario e la motivazione costituisce il contenuto della decisione.
  • La disponibilità di partecipazioni societarie può essere valutata come strumento decisionale: se la libera disponibilità delle quote può consentire il ripristino di equilibri gestionali che favoriscono l'illegittima attività degli impianti, il sequestro impeditivo è giustificato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.