Cassazione Penale, Sentenza n. 16986/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su tre censure: 1) nullità delle attività del giudizio d'appello per mancata notifica del decreto di citazione in appello all'avvocato difensore; 2) vizio di qualificazione del reato: si sostiene che il fatto andava qualificato come furto aggravato dalla destrezza (art. 625) e non come furto con strappo (art. 624-bis), poiché l'azione sarebbe stata caratterizzata da repentinità e destrezza più che da forza; 3) contestazione della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5), atteso che il fatto sarebbe avvenuto alle ore 20:00 in centro storico frequentato e quindi senza condizioni tali da ridurre le possibilità di reazione della vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio: il decreto risultava inviato il 27/12/2021 alle ore 17:20 via PEC all'indirizzo attribuito al difensore e, inoltre, in udienza il co-difensore presente non aveva eccepito nullità. Sul secondo motivo ha confermato la qualificazione di furto con strappo, condividendo le valutazioni dei giudici di merito secondo cui l'agente ha esercitato forza sulla mano strappando il portafoglio alla vittima; la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta adeguata. Sul terzo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente valorizzato le circostanze (ora 20:20, punto isolato e luogo angusto da cui non era facile fuggire) giustificando la minorata difesa. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Riferito alla regolarità dell'atto di citazione in appello: la Corte ha ritenuto valida la notifica effettuata via PEC all'indirizzo attribuito al difensore dall'Ordine, escludendo la nullità delle attività processuali.
art. 179, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in relazione agli effetti della notificazione e alla regolarità del procedimento di appello; la Corte ha ritenuto osservate le prescrizioni procedure previste.
La Corte ha interpretato i fatti come rientranti nel furto con strappo, ritenendo che vi sia stata esercitazione di forza sulla mano della vittima per strappare il portafoglio, e non mera destrezza.
art. 625, comma 4 (recte comma 3), cod. pen.
art. 625, comma 3 (recte: comma 4), cod. pen.
Riferimento all'ipotesi di furto aggravato dalla destrezza; la Corte ha escluso questa ricostruzione in presenza di elementi che descrivono l'uso di forza piuttosto che mera destrezza.
art. 61, num. 5, cod. pen.
L'aggravante della minorata difesa è stata ritenuta sussistente dalla Corte territoriale in ragione del luogo e delle circostanze (punto isolato, luogo angusto, difficoltà di fuga), e la Cassazione ha confermato la valutazione come non illogica.
Richiamata in relazione alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha escluso l'assenza di colpa e ha perciò confermato la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La notifica via PEC all'indirizzo ufficiale attribuito all'avvocato dall'Ordine è valida e può sanare contestazioni circa la mancata ricezione, salvo prova contraria concreta della mancata effettiva ricezione.
- La mancata eccezione di nullità da parte del difensore presente in udienza può comportare rinuncia alla contestazione, rafforzando la regolarità del procedimento di secondo grado.
- La distinzione tra "furto con strappo" (art. 624-bis) e "furto per destrezza" (art. 625) dipende dalla concreta analisi dell'uso della forza: se l'agente esercita forza per sottrarre l'oggetto si configura il furto con strappo; se l'azione è rapidità e abilità senza esercizio di forza, può configurarsi la destrezza.
- L'aggravante della minorata difesa richiede una valutazione concreta del luogo, dell'ora e delle condizioni che limitano la reazione della vittima (es. punti isolati, difficoltà di fuga); la mera indicazione di una zona frequentata non è di per sé sufficiente a escluderla.
- Le valutazioni dei giudici di merito ben motivate sono difficilmente sindacabili in cassazione se non per vizi logici e giuridici evidenti; la Corte di legittimità verifica soprattutto la correttezza del diritto e la logicità della motivazione.
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