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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16993/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fusco Andrea impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18/11/2021 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (16/01/2020) a 1 anno di reclusione per il delitto di cui all'art. 189 d.lgs. 30/04/1992, n. 285, e a 4 mesi per il reato di cui all'art. 612 c.p. Il ricorrente deduceva tre motivi: (1) declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, sostenendo che il termine prescrizionale fosse decorso il 27/04/2021 (in pratica chiedeva che si verificasse la prescrizione anteriore alla sentenza di appello); (2) violazione dell'art. 601, comma 3, c.p.p., per inosservanza del termine a comparire per il giudizio di appello; (3) carenza di motivazione della Corte d'appello sulle doglianze difensive proposte in appello. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché i reati erano estinti per prescrizione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo pregiudiziale e assorbente. I fatti erano del 12/07/2013; computato il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi, ai sensi degli artt.157 e 161 c.p.) e considerati 42 giorni di sospensione intervenuti, la prescrizione si è perfezionata l'8/06/2021, dunque prima della sentenza di appello del 18/11/2021. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. La Suprema Corte ha precisato che, una volta accertata una causa di estinzione del reato anteriore alla decisione, non è necessario né utile esaminare nullità o il merito (con richiamo a consolidata giurisprudenza), e che non sussistevano le condizioni per pronunciare una assoluzione di merito ex art.129, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma contestata in relazione al fatto per cui Fusco è stato condannato a 1 anno; la Corte non ha esaminato il merito in presenza della causa estintiva (prescrizione).

  • art. 612 cod. pen.

    Norma contestata in relazione al fatto per cui Fusco è stato condannato a 4 mesi; anch'essa è stata estinta per prescrizione prima della pronuncia d'appello.

  • art. 157, comma 1 cod. pen.

    Usato per determinare il termine ordinario di prescrizione applicabile al fatto; integrato con l'art.161 per il computo del termine massimo.

  • art. 161, comma 2 cod. pen.

    Combinato con l'art.157 per stabilire il termine prescrizionale massimo (nel caso concreto è stato ritenuto di 7 anni e 6 mesi).

  • art. 601, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso per contestare il termine a comparire nel giudizio di appello; la Corte di legittimità non ha approfondito la censura perché il motivo di prescrizione è risultato pregiudiziale.

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla pronuncia di assoluzione di merito; la Corte ha ritenuto non ricorrere le condizioni per applicarla nel caso concreto.

  • Cass. Sez. Un., n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese) e Cass. Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che, verificata una causa di estinzione del reato anteriore alla decisione, le nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata non richiedono rinvio; la causa estintiva è immediatamente applicabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato si è perfezionata prima della pronuncia di un giudice d'appello, il giudice d'appello (e la Cassazione) devono dichiarare l'estinzione del reato e, se del caso, annullare senza rinvio la sentenza impugnata: la causa estintiva prevale e rende superfluo l'esame del merito.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati i termini massimi previsti dagli artt.157 e 161 c.p. e ogni eventuale sospensione o interruzione (qui conteggiati 42 giorni), integrando così la valutazione temporale complessiva.
  • Una volta accertata una causa di estinzione del reato anteriore alla decisione, non è necessario esaminare nullità processuali o presunte carenze di motivazione della sentenza impugnata; la causa estintiva è immediatamente applicabile.
  • La deduzione della prescrizione costituisce motivo pregiudiziale: se fondato assorbe le altre censure e conduce all'annullamento per estinzione senza rinvio; difensori e giudici devono porre attenzione alla tempestività e precisione del calcolo prescrizionale.
  • L'eventuale violazione di termini procedurali (es. art.601 c.p.p.) può rilevare, ma perde efficacia pratico-giuridica se anteriormente si è già verificata la prescrizione; pertanto va comunque valutata tempestivamente in sede di impugnazione.
  • Se non sussistono i presupposti per un'assoluzione di merito ex art.129 c.p.p., il giudice non può sostituire la pronuncia con un'assoluzione quando invece è intervenuta la prescrizione: va dichiarata l'estinzione del reato.

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