Cassazione Penale, Sentenza n. 16993/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Fusco Andrea impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18/11/2021 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (16/01/2020) a 1 anno di reclusione per il delitto di cui all'art. 189 d.lgs. 30/04/1992, n. 285, e a 4 mesi per il reato di cui all'art. 612 c.p. Il ricorrente deduceva tre motivi: (1) declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, sostenendo che il termine prescrizionale fosse decorso il 27/04/2021 (in pratica chiedeva che si verificasse la prescrizione anteriore alla sentenza di appello); (2) violazione dell'art. 601, comma 3, c.p.p., per inosservanza del termine a comparire per il giudizio di appello; (3) carenza di motivazione della Corte d'appello sulle doglianze difensive proposte in appello. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché i reati erano estinti per prescrizione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo pregiudiziale e assorbente. I fatti erano del 12/07/2013; computato il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi, ai sensi degli artt.157 e 161 c.p.) e considerati 42 giorni di sospensione intervenuti, la prescrizione si è perfezionata l'8/06/2021, dunque prima della sentenza di appello del 18/11/2021. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. La Suprema Corte ha precisato che, una volta accertata una causa di estinzione del reato anteriore alla decisione, non è necessario né utile esaminare nullità o il merito (con richiamo a consolidata giurisprudenza), e che non sussistevano le condizioni per pronunciare una assoluzione di merito ex art.129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma contestata in relazione al fatto per cui Fusco è stato condannato a 1 anno; la Corte non ha esaminato il merito in presenza della causa estintiva (prescrizione).
art. 612 cod. pen.
Norma contestata in relazione al fatto per cui Fusco è stato condannato a 4 mesi; anch'essa è stata estinta per prescrizione prima della pronuncia d'appello.
art. 157, comma 1 cod. pen.
Usato per determinare il termine ordinario di prescrizione applicabile al fatto; integrato con l'art.161 per il computo del termine massimo.
art. 161, comma 2 cod. pen.
Combinato con l'art.157 per stabilire il termine prescrizionale massimo (nel caso concreto è stato ritenuto di 7 anni e 6 mesi).
art. 601, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso per contestare il termine a comparire nel giudizio di appello; la Corte di legittimità non ha approfondito la censura perché il motivo di prescrizione è risultato pregiudiziale.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Norma relativa alla pronuncia di assoluzione di merito; la Corte ha ritenuto non ricorrere le condizioni per applicarla nel caso concreto.
Cass. Sez. Un., n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese) e Cass. Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Giurisprudenza richiamata per il principio che, verificata una causa di estinzione del reato anteriore alla decisione, le nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata non richiedono rinvio; la causa estintiva è immediatamente applicabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si è perfezionata prima della pronuncia di un giudice d'appello, il giudice d'appello (e la Cassazione) devono dichiarare l'estinzione del reato e, se del caso, annullare senza rinvio la sentenza impugnata: la causa estintiva prevale e rende superfluo l'esame del merito.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati i termini massimi previsti dagli artt.157 e 161 c.p. e ogni eventuale sospensione o interruzione (qui conteggiati 42 giorni), integrando così la valutazione temporale complessiva.
- Una volta accertata una causa di estinzione del reato anteriore alla decisione, non è necessario esaminare nullità processuali o presunte carenze di motivazione della sentenza impugnata; la causa estintiva è immediatamente applicabile.
- La deduzione della prescrizione costituisce motivo pregiudiziale: se fondato assorbe le altre censure e conduce all'annullamento per estinzione senza rinvio; difensori e giudici devono porre attenzione alla tempestività e precisione del calcolo prescrizionale.
- L'eventuale violazione di termini procedurali (es. art.601 c.p.p.) può rilevare, ma perde efficacia pratico-giuridica se anteriormente si è già verificata la prescrizione; pertanto va comunque valutata tempestivamente in sede di impugnazione.
- Se non sussistono i presupposti per un'assoluzione di merito ex art.129 c.p.p., il giudice non può sostituire la pronuncia con un'assoluzione quando invece è intervenuta la prescrizione: va dichiarata l'estinzione del reato.
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