Cassazione Penale, Sentenza n. 16981/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato la sentenza di proscioglimento emessa dalla Corte d'appello di Napoli sostenendo che la morte di Gabriele Illicito (22/01/2006) sia stata causata anche dalla condotta colposa degli imputati nell'esecuzione dei lavori stradali: mancata rimozione di terriccio e detriti rendenti il manto sdrucciolevole, inadeguata segnaletica di cantiere (in particolare assenza di segnalazione luminosa idonea nelle ore serali) e mancata messa in sicurezza del tratto. Denunciano travisamento del fatto e carenza/contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello, oltre alla violazione del combinato disposto degli artt. 589 c.p. e 36 e 79 del d.P.R. n. 495/1992.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi delle parti civili inammissibili e manifestamente infondati, ritenendo la motivazione della Corte d'appello analitica e adeguata (valutazione della credibilità delle testimonianze, esame critico delle fotografie ufficiali e conclusione che non sussisteva un cantiere "aperto" tali da incidere causalmente sull'evento). La Cassazione ha condannato i ricorrenti alle spese e a una sanzione pecuniaria, ritenendo le doglianze generiche e in larga parte un rilancio dei fatti senza offrire una critica argomentata della motivazione impugnata.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla contestata cooperazione tra i soggetti nella commissione del reato; nella ricostruzione di merito era stato originariamente applicato per imputare responsabilità comuni nella fase di esecuzione dei lavori.
Norma sull'omicidio colposo; evocata dalle parti civili come quadro normativo di riferimento per la responsabilità penale conseguente al sinistro, e richiamata dalla Corte nell'analisi delle accuse e delle argomentazioni difensive.
d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 36
Prevede che la segnaletica sia leggibile e visibile anche in condizioni di scarsa visibilità; invocata dai ricorrenti per sostenere l'obbligo di segnalazione e, in mancanza di adeguata illuminazione pubblica, l'obbligo di illuminare i cartelli di cantiere.
d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 79
Norma richiamata in tema di prescrizioni tecniche per la segnaletica di cantiere; la ricostruzione della Cassazione e della Corte di appello ha valutato che la segnaletica presente fosse complessivamente idonea e che non sussistesse prova convincente di segnaletica notturna inesistente.
Richiamato nel contesto del regime di inammissibilità e delle conseguenze processuali; la Corte rileva che non è ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e perciò conferma l'applicabilità delle sanzioni processuali previste.
Massime di principio
- La Cassazione richiede che i motivi di impugnazione siano specifici e argomentati: la mera riproposizione dei fatti o la preferenza per la sentenza di primo grado senza indicare errori logico-giuridici concreti è insufficiente.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della credibilità delle testimonianze e delle prove documentali (es. fotografie); la Corte di legittimità interviene solo se emerge illogicità, contraddizione o violazione di legge nella motivazione.
- La mera presenza di lavori non ultimati non determina automaticamente la responsabilità penale degli appaltatori o del direttore dei lavori: occorre dimostrare che le condizioni del cantiere (detriti sull'asfalto, assenza di segnaletica visibile o di illuminazione quando necessaria) abbiano costituito causa efficiente dell'evento.
- La condotta della vittima (velocità elevata, assenza di patente, stato di ebbrezza) può interrompere il nesso causale o concorrere in modo determinante all'evento, riducendo la responsabilità dei soggetti che hanno eseguito i lavori.
- Per imputare responsabilità a chi esegue o sovrintende lavori stradali è necessario provare non solo l'esistenza di criticità, ma anche la rilevanza causale di tali criticità rispetto al sinistro; la documentazione ufficiale, le fotografie e le testimonianze devono essere confrontate e oggetto di critica motivata.
- In sede di impugnazione in Cassazione è strategico censurare la motivazione per vizi specifici (violazione di norme, illogicità manifesta, omessa valutazione di prove rilevanti) e non limitarsi a prospettare una diversa valutazione dei fatti.
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