Cassazione Penale, Sentenza n. 16988/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) violazione dell'art. 624-bis c.p. e difetto di motivazione: contesta che il camper non fosse "privata dimora" perché usato per spostamenti dalla Germania in Italia e gli oggetti sottratti non proverebbero un uso abitativo del mezzo; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 56 c.p. sul calcolo della diminuzione della pena per il tentativo: contesta che, data la scarsa realizzazione dell'impossessamento e il pronto intervento delle vittime, la diminuzione della pena per il tentativo dovesse essere applicata nel massimo (fino a 2/3), anziché nella misura di circa un terzo adottata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione del camper come privata dimora perché i giudici di merito hanno accertato l'uso concreto per attività tipiche della vita privata (dormire, mangiare, preparare pasti, presenza di letti). Ha altresì ritenuto legittima e adeguatamente motivata la determinazione della diminuzione della pena per il tentativo (circa un terzo per la pena detentiva e poco più di un terzo per quella pecuniaria), considerando che il tentativo era in fase avanzata, vicino al completamento dell'impossessamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria indicata in dispositivo.
Norme richiamate
Il reato di furto in abitazione si configura anche quando il bene violato (qui: il camper) costituisce una privata dimora, intesa come luogo in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata; il giudice valuta la destinazione concreta all'espletamento di attività private diverse dal mero uso come mezzo di locomozione.
La norma regola la punibilità del tentativo e la diminuzione della pena: la riduzione può andare da un terzo fino a due terzi a seconda del grado di consumazione raggiunto; la quantificazione è rimessa alla discrezionalità motivata del giudice in rapporto alle concrete modalità dell'azione.
Prevede, tra l'altro, effetti e sanzioni processuali in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha valutato assenti i presupposti per escludere la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.
Massime di principio
- Un camper può essere qualificato come "privata dimora" quando sia dimostrabile l'uso concreto e abituale per attività private (dormire, mangiare, preparare pasti, conservare effetti personali), non basta il solo utilizzo per spostamento.
- In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi con il contenuto concreto della motivazione di merito: censure generiche che non affrontano i fatti accertati sono inammissibili.
- La diminuzione della pena per il tentativo (art. 56 c.p.) ha una forbice normativa (1/3 - 2/3) e la scelta del punto percentuale rientra nella discrezionalità del giudice che deve motivarla rispetto al grado di realizzazione dell'impossessamento; per ottenere una maggiore riduzione occorre provare che il tentativo si sia arrestato in una fase iniziale o poco avanzata.
- Se il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del luogo, è utile produrre o evidenziare elementi fattuali concreti (arredi, modalità d'uso, testimonianze, durata della sosta) che dimostrino l'assenza di destinazione ad attività private.
- Ricorsi di cassazione che non superano il requisito di specificità e non ricostruiscono puntualmente il contrasto rispetto alle motivazioni di merito sono soggetti a inammissibilità e conseguenti condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16981/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16983/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16984/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16986/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16993/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16994/2023 del 21/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →