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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16983/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari (09/06/2022) che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari (12/03/2019) con cui era stato riconosciuto colpevole del reato previsto dall'art.95 del D.P.R. 30/05/2002 n.115 (aver reso false dichiarazioni sul proprio reddito nella domanda per il patrocinio a spese dello Stato del 24/04/2012). Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi: (1) vizio nel calcolo della prescrizione (artt.157,158,159 c.p.), sostenendo che la prescrizione fosse già decorso alla data del dispositivo d'appello; (2) violazione e falsa applicazione dell'art.192 c.p.p. e vizio di motivazione, con censura sull'accertamento del dolo e sull'interpretazione delle prove (comportamento dell'imputato, buste paga sommate, redditi 2010/2011, ignoranza tecnica del ricorrente); (3) violazione del principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio (art.533, comma 1 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi fondamentali: la prescrizione non era maturata perché la recidiva qualificata è stata ritenuta sussistente e, di conseguenza, la prescrizione decorrerà il 16/03/2026; i motivi secondario e terzo sono stati ritenuti reiterativi e aspecifici (mancanza della critica argomentata richiesta in cassazione) e, quanto all'art.192 c.p.p., la Corte ha richiamato il principio secondo cui la presunta violazione non può essere dedotta come mera violazione di legge ma solo nei limiti indicati dalla lett. e) dell'art.606 c.p.p. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione), se il vizio risulta dal testo del provvedimento o da atti specificamente indicati. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Decisione resa il 18/01/2023.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art.95

    Norma che punisce le false dichiarazioni sul reddito finalizzate all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; è il reato contestato all'imputato.

  • Codice penale, artt.157, 158, 159 (prescrizione)

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la decorrenza della prescrizione; la Corte ha invece ritenuto corretta la valutazione della prescrizione effettuata in sede di merito, considerando la recidiva qualificata e fissando la scadenza prescrizionale al 16/03/2026.

  • Codice di procedura penale, art.192

    Articolo invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ricorda che una presunta violazione di tale norma non è automaticamente censurabile in Cassazione come violazione di legge ma può assumere rilevanza solo come vizio della motivazione nei limiti dell'art.606, lett. e) c.p.p.

  • Codice di procedura penale, art.533, comma 1

    Norma che esprime il principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio; la gravame sulle insufficienze probatorie è stato ritenuto generico e aspecifico dalla Corte, quindi non idoneo a fondare l'annullamento.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art.165-bis (scheda di calcolo della prescrizione)

    Utilizzata per il calcolo della prescrizione; la Corte ha confermato l'esito del calcolo riportato nella scheda, in linea con la valutazione della recidiva.

  • Codice di procedura penale, art.606, lett. e)

    Limita in Cassazione la possibilità di dedurre vizi connessi all'apprezzamento delle prove: tale censura è ammissibile solo se il vizio si configura come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e risulta dal testo del provvedimento o da atti indicati.

  • Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n.84 dell'8 giugno 2016

    Richiamato per giustificare l'adozione della motivazione semplificata quando ricorrono le condizioni previste dal decreto.

  • Codice di procedura penale, art.616

    Richiamato in relazione alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per inammissibilità del ricorso, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La decorrenza della prescrizione va calcolata tenendo conto della eventuale recidiva qualificata: la recidiva può prolungare i termini prescrizionali e impedire che il reato sia già prescritto al momento della decisione.
  • In Cassazione non è sufficiente reiterare censure già svolte in appello: il ricorso deve svolgere una critica argomentata e specifica della motivazione, indicando dove e come il provvedimento sarebbe mancante, contraddittorio o manifestamente illogico.
  • Le presunte violazioni dell'art.192 c.p.p. (valutazione delle prove) non possono essere dedotte come semplici violazioni di legge; in Cassazione assumono rilievo solo se il vizio emerge chiaramente dal testo della motivazione o da atti specifici e rientra tra le ipotesi di cui all'art.606, lett. e) c.p.p.
  • L'enunciazione generica del principio 'oltre ogni ragionevole dubbio' senza una puntuale illustrazione delle incongruenze probatorie non è idonea a determinare l'annullamento della sentenza di merito.
  • Il rigetto per inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se non sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Quando si contestano valutazioni tecniche o complesse (es. calcolo dei redditi), il gravame in Cassazione deve indicare con precisione le prove o gli atti che dimostrano l'errore, altrimenti la censura sarà considerata aspecifica.

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