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Sentenza

Sentenza del 29/05/2023 n. 15015 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava tre atti di accertamento regionali per l'imposta sulle concessioni demaniali relative agli anni 2010-2012 (canone, interessi e sanzioni) sostenendo, in sintesi, che: la sentenza d'appello era carente di motivazione e ometteva di esaminare specifici motivi; la determinazione dei canoni da parte delle Autorità Portuali era discrezionale e priva di limiti di legge tali da violare la riserva di legge e i principi costituzionali (art. 23, art. 53, art. 3, art. 117 Cost.); l'imposta regionale non poteva fondarsi su concessioni di natura statale delegate per funzioni amministrative; e che la normativa richiamata era stata interpretata erroneamente dalla Regione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Compagnia. Ha ritenuto legittima la pretesa impositiva della Regione Toscana perché gli elementi essenziali del tributo (soggetti passivi, presupposto, base imponibile, aliquota) sono fissati dalla legge; la disciplina nazionale (in particolare la L. n. 281/1970 e il D.L. n. 400/1993) fornisce criteri per la determinazione della base imponibile e ammette che le Autorità Portuali adottino criteri diversi purché non diano luogo a canoni inferiori ai parametri di legge. La Corte ha inoltre respinto le censure processuali sulla motivazione della sentenza d'appello, rilevando che la motivazione, pur concisa, esponeva il percorso argomentativo sufficiente e che l'omessa esplicita pronuncia su singoli motivi non comportava nullità quando la decisione implicita rigetta quelle pretese. Sono state rigettate le eccezioni costituzionali e di illegittimità della determinazione amministrativa dei canoni; la possibilità di impugnare amministrativamente o giurisdizionalmente i singoli canoni irregolari non inficia il presupposto e la legittimità dell'imposta regionale. Le spese del giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • L. 16 aprile 1970, n. 281 (art. 2)

    Individua il presupposto dell'imposta sulle concessioni statali (occupazione e uso di beni demaniali/statali), i soggetti passivi e consente alle Regioni di fissare l'ammontare entro limiti prefissati; la Corte ha ritenuto che qui sono fissati per legge gli elementi essenziali del tributo.

  • L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2 (art. 1)

    art. 1, comma 2 (aliquota specificata per le concessioni demaniali marittime)

    Stabilisce la misura percentuale dell'imposta regionale sul canone di concessione per le concessioni marittime; la Corte ha considerato che in combinato con la legge nazionale assicura la riserva relativa di legge.

  • D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 conv. L. 4 dicembre 1993, n. 494 (artt. 1, 3, 7)

    Dà criteri direttivi per la determinazione dei canoni per concessioni demaniali marittime e consente agli enti portuali di adottare criteri diversi purché non comportino canoni inferiori rispetto al decreto; la Corte ha ritenuto che ciò fornisce limiti e parametri compatibili con la riserva di legge.

  • L. 28 gennaio 1994, n. 84 (art. 18)

    Disciplina le Autorità Portuali e le loro attribuzioni in ordine al rilascio delle concessioni; la Corte ha ritenuto che l'esercizio di poteri concessori da parte di Autorità portuali delegate non elimina il presupposto impositivo fondato sull'uso di beni demaniali statali.

  • D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (art. 8, comma 1)

    Prevede la trasformazione in tributi propri regionali di alcune imposte a decorrere dal 2013; la Corte ha precisato che la successiva soppressione regionale del tributo dal 2013 non ha efficacia retroattiva sulle annualità contestate.

  • L.R. Toscana n. 77 del 2012 (art. 11)

    Esclude l'applicazione del tributo a decorrere dal 2013 per concessioni rilasciate da determinate Autorità portuali; la Corte ha osservato che si tratta di scelta discrezionale del legislatore regionale senza effetto retroattivo sulle annualità anteriori.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 36, art. 61)

    art. 36 comma 2 nn. 2,3; art. 61

    Norme processuali tributarie richiamate in relazione ai contenuti di motivazione e alla forma del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che la motivazione concisa dell'appello fosse sufficiente e non nulla.

  • Codice di procedura civile (art. 360 c.p.c., art. 132 c.p.c.)

    art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3,4,5; art. 132

    Art. 360 individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo, motivazione apparente ecc.); la Corte ha precisato limiti di ammissibilità (es. omesso esame deve riguardare fatto storico indicato con precisione) e che le censure di motivazione sono sindacabili in cassazione solo nei casi estremi previsti dalla giurisprudenza.

  • Costituzione (art. 23, art. 53, art. 3, art. 117)

    art. 23; art. 53; art. 3; art. 117

    Art. 23 (riserva di legge relativa): la Corte ha ritenuto che la normativa e i criteri previsti assicurano la necessaria delimitazione della discrezionalità amministrativa. Art. 53 (capacita contributiva) e art. 3 (uguaglianza) non ostano alla tassazione quando il presupposto e gli elementi sono fissati dalla legge. Art. 117 (materie di legislazione esclusiva dello Stato): la Corte ha ritenuto compatibile l'assetto normativo richiamato con la ripartizione di competenze.

Massime di principio

  • La legittimità di un tributo regionale che incide su concessioni di beni demaniali statali si valuta sulla base della normativa che definisce gli elementi essenziali dell'imposta: se presupposto, soggetto passivo, base imponibile e aliquota sono individuati per legge, la riserva di legge relativa ex art. 23 Cost. è rispettata.
  • La circostanza che la concessione sia rilasciata da un'autorità o che la determinazione del canone avvenga tramite provvedimenti amministrativi delegati non elimina di per sé il presupposto impositivo fondato sull'uso/occupazione di beni demaniali statali; eventuali eccessi discrezionali nei singoli canoni sono rimediabili con i normali strumenti di impugnazione amministrativa o giurisdizionale, senza incidere automaticamente sulla validità dell'imposta.
  • La possibilità per enti portuali di adottare criteri diversi per la determinazione dei canoni non è in contrasto con la riserva di legge quando la legge statale fornisce parametri direttivi o quando la procedura e la composizione degli organi decisionali offrono garanzie idonee a contenere la discrezionalità e prevenire abusi.
  • In sede di cassazione le censure sulla motivazione della sentenza di merito sono ammissibili solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, manifesta irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità; la motivazione concisa ma comprensibile non determina nullità. L'omesso esame di un fatto decisivo è rilevabile in cassazione solo se il fatto storico è indicato con precisione e avrebbe determinato un esito diverso.
  • La soppressione o la modifica legislativa successiva del tributo non ha effetto retroattivo; la riforma che elimina un tributo a decorrere da una data non comporta il riconoscimento dell'infondatezza di pretese riferite a periodi anteriori.

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