Cassazione Civile, Ordinanza n. 23526/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso monitorio con cui una società chiese di ingiungere all’altra il pagamento di euro 176.102,23 oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, sostenendo che la somma corrispondesse al saldo di fatture relative a conferimenti di rifiuti presso il proprio impianto di compostaggio, al netto di un credito della debitrice. Ottenuto il decreto ingiuntivo, la società intimata propose opposizione e chiese la sospensione necessaria del giudizio civile ai sensi dell’art. 295 c.p.c., deducendo la pendenza di un parallelo procedimento penale e sostenendo che l’esito di quel processo avrebbe potuto incidere sulla validità dei rapporti contrattuali e sul credito azionato. Il Tribunale accolse la richiesta e sospese il giudizio per asserita pregiudizialità tecnica rispetto al procedimento penale, ritenendo che l’accertamento penale di condotte fraudolente e di abusivo smaltimento di rifiuti potesse precludere la pretesa creditoria e prevenire possibili giudicati contrastanti. La società creditrice impugnò tale ordinanza con regolamento necessario di competenza, articolando quattro motivi: 1) violazione dell’art. 295 c.p.c. in combinato con gli artt. 75, comma 3, c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p.; 2) violazione dell’art. 295 c.p.c., dell’art. 654 c.p.p. e dell’art. 211 disp. att. c.p.p., sostenendo che mancassero sia la comunanza dei fatti sia il necessario collegamento normativo tra reato e diritto controverso, oltre all’identità soggettiva richiesta; 3) violazione degli artt. 1418, 1325, 1345 c.c. in combinato con le norme processuali penali, assumendo che l’eventuale nullità del contratto per motivo illecito non potesse fondarsi sui soli esiti del procedimento penale; 4) omesso esame di fatti decisivi, per non avere il giudice valutato la documentazione e le circostanze che avrebbero dimostrato la diversità tra i due giudizi. In sostanza, la ricorrente sosteneva che la sospensione fosse illegittima perché il giudizio civile aveva ad oggetto solo l’accertamento e la quantificazione di un credito contrattuale, mentre il giudizio penale riguardava fatti diversi e soggetti diversi, non idonei a incidere sul rapporto obbligatorio dedotto in causa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha rilevato anzitutto che il ricorso difettava di un’esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire lo scrutinio, poiché non riportava in modo adeguato il contenuto degli atti processuali e rinviava genericamente a pagine e documenti senza una riproduzione sufficiente. Ha quindi ritenuto assorbente il vizio di inammissibilità, richiamando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e il precedente conforme che ammette il rispetto dell’onere solo quando gli atti siano riassunti o trascritti nei passaggi essenziali con riferimenti idonei al reperimento nel fascicolo. In aggiunta, la Corte ha osservato che, anche volendo esaminare il merito, la sospensione era stata ritenuta dal Tribunale in relazione alla domanda riconvenzionale di nullità dei contratti per illiceità dei motivi, che faceva dipendere la decisione civile dall’accertamento dei reati oggetto del processo penale; tuttavia, tale eventuale ricostruzione non ha mutato l’esito, perché il ricorso era comunque inammissibile. La dedotta cessazione della materia del contendere non è stata presa in considerazione, perché non risultava documentata in modo sufficiente. La Corte non ha provveduto sulle spese, rilevando la tardività del deposito della memoria della resistente. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con conferma della sospensione disposta dal giudice di merito in quanto non riformata nel merito dal giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sospensione necessaria del processo civile è ammissibile solo nei casi in cui la definizione del giudizio pregiudicante sia logicamente e giuridicamente necessaria per la decisione della causa sospesa; nel caso concreto il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti alla sospensione del processo civile in pendenza del penale; la Corte non entra nel merito della censura per la dichiarata inammissibilità del ricorso.
È evocato come norma che disciplina la sospensione necessaria del processo civile in pendenza di processo penale quando la sentenza penale possa avere efficacia di giudicato; anche su questo profilo la Corte non svolge un vaglio di merito per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato per delimitare l'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile, in particolare quanto ai soggetti e all'identità dei fatti materiali oggetto di accertamento.
Richiamato dalla parte opponente e dalla ricorrente per la nullità del contratto; la Corte osserva che la pretesa nullità per motivo illecito era stata dedotta come base della pregiudizialità rispetto al penale.
Evocato come norma sui requisiti del contratto, richiamata nella discussione sulla nullità.
Evocato per la nullità del contratto per motivo illecito comune ad entrambe le parti; nel caso concreto la domanda riconvenzionale di nullità si fondava su tale prospettazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei primi tre motivi di ricorso, formulati come violazioni di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Usato come parametro del quarto motivo, poi ritenuto inammissibile per le carenze espositive del ricorso.
Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti è ritenuto applicabile anche al regolamento di competenza.
Richiamato nel principio di autosufficienza, quanto all'onere di deposito degli atti e documenti indicati nel ricorso.
Norma sul procedimento camerale accelerato richiamata per la trattazione del ricorso.
Richiamato in relazione alla memoria difensiva nel regolamento di competenza e al termine per il deposito delle scritture difensive.
Richiamato per affermare che la pretesa cessazione della materia del contendere non risultava adeguatamente documentata con produzione in cassazione.
Evocato come fonte degli interessi moratori richiesti nel ricorso monitorio.
Massime di principio
- Nel ricorso per regolamento di competenza deve essere rispettato il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti in modo effettivo e autosufficiente: non è sufficiente un rinvio generico a pagine o atti senza riproduzione, anche sintetica, dei passaggi decisivi necessari alla comprensione della controversia.
- La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità del penale richiede che la definizione del processo penale possa spiegare un'efficacia giuridica rilevante sul diritto controverso nel giudizio civile; non basta una mera comunanza di temi o di fatti in senso lato.
- L'efficacia del giudicato penale nel processo civile è circoscritta ai casi previsti dalla legge e presuppone un rigoroso controllo sia sull'identità o rilevanza dei fatti materiali sia sui soggetti destinatari dell'effetto preclusivo.
- Quando la nullità del contratto è invocata per motivo illecito, la pregiudizialità rispetto al penale può configurarsi solo se l'accertamento penale incide direttamente sul fatto costitutivo della nullità dedotta in sede civile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza assorbe il vaglio di merito delle censure e impedisce di valorizzare, salvo adeguata documentazione, evenienze successive come la dedotta cessazione della materia del contendere.
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