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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21454/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per il 2005 nei confronti della società, recuperando maggiori imposte (IRES, IVA, IRAP e imposta sostitutiva) e sanzioni. Per la parte qui rilevante, contestava il criterio adottato dalla contribuente per determinare il saldo di rivalutazione dei beni d'impresa e, in particolare, l'ammontare dell'imposta sostitutiva del 7% dovuta per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione. Secondo l'Ufficio, la base imponibile dell'imposta sostitutiva andava calcolata sul saldo attivo al lordo dell'imposta sostitutiva già versata per la rivalutazione; la società aveva invece calcolato l'imposta sul netto. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio confermando la tesi della contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 472, l. n. 266/2005, dell'art. 13, comma 3, l. n. 342/2000 e dell'art. 9, comma 2, d.m. n. 162/2001, sostenendo l'assimilazione dell'affrancamento alla disciplina della distribuzione del saldo attivo ai soci, in cui il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre alla base imponibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito favorevole alla contribuente. Ha ritenuto che, per l'imposta sostitutiva di affrancamento prevista dall'art. 1, comma 472, l. n. 266/2005, la base imponibile sia costituita dal saldo attivo di rivalutazione considerato al netto dell'imposta sostitutiva già pagata per la rivalutazione. Ha escluso l'equiparazione con la diversa ipotesi di distribuzione del saldo attivo ai soci disciplinata dall'art. 13, comma 3, l. n. 342/2000, perché in quel caso la norma prevede il recupero a tassazione dell'intero importo distribuito aumentato dell'imposta sostitutiva, mentre nell'affrancamento la riserva diventa solo liberamente distribuibile senza che ciò comporti la tassazione dell'imposta già versata sulla rivalutazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 469, L. n. 266/2005

    richiamato come base della rivalutazione dei beni d'impresa effettuata dalla società

  • art. 1, comma 472, L. n. 266/2005

    "Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 469 può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 7 per cento"

    la norma non specifica che il saldo debba essere considerato al lordo dell'imposta sostitutiva già versata per la rivalutazione; la base imponibile dell'affrancamento va quindi individuata nel saldo attivo al netto di tale imposta

  • art. 13, comma 3, L. n. 342/2000

    discipline diversa, riferita alla distribuzione del saldo attivo ai soci o partecipanti, in cui il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre alla base imponibile

  • art. 9, comma 2, d.m. n. 162/2001

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'assimilazione tra affrancamento e distribuzione del saldo, ma non ritenuto decisivo per la fattispecie

  • art. 4, d.m. 19 aprile 2002, n. 86

    confermativo della distinzione tra saldo attivo di rivalutazione, da considerare al netto dell'imposta sostitutiva, e ipotesi di distribuzione ai soci, in cui opera il recupero a tassazione dell'importo aumentato dell'imposta sostitutiva

  • art. 1, comma 475, L. n. 311/2004

    richiamato per effetto del rinvio operato dall'art. 1, comma 472, L. n. 266/2005, con effetti sulla libera distribuibilità della riserva affrancata

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ne esclude l'applicazione per la soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, quando la norma prevede l'assoggettamento a imposta sostitutiva senza specificare un criterio lordo, la base imponibile va determinata sul saldo iscritto in bilancio al netto dell'imposta sostitutiva già pagata per la rivalutazione.
  • Non è consentita l'assimilazione automatica tra la disciplina dell'affrancamento della riserva di rivalutazione e quella della distribuzione del saldo ai soci: si tratta di fattispecie diverse, con differenti presupposti e differenti effetti fiscali.
  • L'articolazione della disciplina fiscale della rivalutazione impone di distinguere tra riserva affrancata e importi distribuiti: solo nella distribuzione ai soci il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre alla base imponibile della società o dell'ente.
  • Le circolari e le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria non possono prevalere sul dato letterale della norma primaria quando quest'ultima non prevede espressamente il criterio di calcolo invocato dall'Ufficio.

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