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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21958/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società pubblica)

La controversia

La società ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Roma dalla controparte privata. La controversia nasce dalla revoca, comunicata nel 2016, dell'autorizzazione alla ristrutturazione di un impianto di distribuzione carburanti sito in Comune laziale, revoca motivata dalla mancanza del fronte stradale minimo e da esigenze di sicurezza stradale. La domanda introduttiva del giudizio ordinario chiedeva la declaratoria di illegittimità del provvedimento e la condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivati. Con il regolamento, la ricorrente ha sostenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché la lesione deriverebbe dall'esercizio di un potere autoritativo di revoca/autotutela, esercitato nell'ambito di funzioni amministrative attribuitele dalla legislazione regionale e dalla disciplina di settore sulla distribuzione carburanti.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto la tesi della ricorrente e dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento perché il Tribunale non aveva ancora adottato alcuna pronuncia. Nel merito ha qualificato la controversia come azione risarcitoria conseguente a provvedimento asseritamente illegittimo, fondato sull'esercizio di poteri pubblicistici di revoca di un'autorizzazione. Ha valorizzato la natura di società pubblica interamente partecipata dalla Regione e, soprattutto, la concreta estrinsecazione delle funzioni esercitate in materia di vigilanza e gestione della rete viaria e dei poteri connessi al rilascio e ritiro di autorizzazioni. Ne ha tratto la conclusione che il petitum sostanziale investiva la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo e che, pertanto, la giurisdizione spettava al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 133 c.p.a. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.a.

    Attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione sulle azioni risarcitorie relative a controversie nelle quali si controverta di interessi legittimi o, nelle materie speciali, di diritti soggettivi concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo.

  • art. 133 c.p.a.

    Richiama la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie indicate, compresa quella in esame relativa a provvedimenti e comportamenti riconducibili all'esercizio del potere amministrativo.

  • art. 1, comma 1-ter, L. 241/1990

    I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative devono rispettare i criteri e i principi del procedimento amministrativo.

  • d.lgs. 175/2016 (TUSP)

    Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica è richiamato per affermare che la società pubblica conserva natura di soggetto di diritto privato, pur con innesti di disciplina speciale.

  • art. 2, legge Regione Lazio n. 12/2002

    Attribuisce alla società pubblica funzioni e compiti amministrativi in materia di rete viaria regionale, vigilanza stradale e attività connesse, rilevanti ai fini della qualificazione della controversia.

  • d.lgs. 32/1998

    La distribuzione carburanti è attività liberamente esercitabile sulla base di autorizzazione, subordinata però alla verifica di specifici requisiti, tra cui quelli concernenti la sicurezza stradale.

  • d.lgs. 285/1992

    art. 11, comma 1, lett. e); art. 6; art. 2

    È richiamato per le funzioni di polizia stradale e per il quadro dei poteri e delle condizioni connessi alle autorizzazioni sulla rete viaria.

  • legge n. 124/2015

    art. 18, comma 1, lett. h

    Base delegante del TUSP, richiamata per il contesto sistematico della disciplina delle società a partecipazione pubblica.

Massime di principio

  • Quando la domanda mira a sindacare la legittimità della revoca o del ritiro di un'autorizzazione adottata nell'esercizio di poteri autoritativi, la controversia va qualificata in base al petitum sostanziale come lite sulla lesione di interessi legittimi, con giurisdizione del giudice amministrativo.
  • La natura di società a partecipazione pubblica non è di per sé sufficiente a mutare la natura privatistica del soggetto; tuttavia, se l'atto contestato esprime concretamente un potere amministrativo attribuito dalla legge per la cura di interessi pubblici, la controversia può ricadere nella giurisdizione esclusiva amministrativa.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione, conta la concreta estrinsecazione della funzione svolta e del potere esercitato nello specifico episodio controverso, non la sola veste formale del soggetto agente.
  • L'azione risarcitoria proposta per i danni derivanti da un provvedimento asseritamente illegittimo segue la giurisdizione del giudice competente a conoscere dell'illegittimità dell'atto presupposto, quando tale atto sia espressione di potere pubblicistico.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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