Cassazione Civile, Ordinanza n. 24945/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (attore civile)
La controversia
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. era stata proposta davanti al Tribunale di Rieti una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale fondata su asseriti atti diffamatori, calunniosi e comunque illeciti compiuti nell'ambito di un'attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica di Rieti. Il giudice di merito aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Roma, escludendo tanto l'incompetenza funzionale ex artt. 11 c.p.p. e 30 bis c.p.c. quanto la tesi della competenza di Perugia. Il Ministero ricorrente ha proposto regolamento di competenza sostenendo, con due motivi, che: 1) la controversia, poiché vedeva coinvolto un magistrato che all'epoca dei fatti era in servizio presso il distretto di Roma, sarebbe soggetta allo spostamento di competenza previsto dagli artt. 11 c.p.p. e 30 bis c.p.c., applicabile anche se il magistrato sia poi andato in quiescenza; 2) l'attività di polizia giudiziaria sarebbe comunque riconducibile alla responsabilità dei magistrati dell'ufficio requirente ex l. n. 117 del 1988, con conseguente individuazione della competenza nel tribunale del distretto rilevante ai sensi dell'art. 11 c.p.p. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, rilevando che l'art. 30 bis c.p.c. presuppone l'attualità dell'esercizio delle funzioni del magistrato e non si estende al magistrato collocato a riposo; ha inoltre osservato che, nel caso concreto, l'azione non era stata proposta contro i magistrati ex l. n. 117 del 1988 ma in responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. contro i soggetti ritenuti direttamente responsabili e il Ministero.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'art. 30 bis c.p.c. operi solo quando il magistrato eserciti attualmente le proprie funzioni nel distretto rilevante e che non sia estensibile, in via eccezionale, al magistrato in quiescenza. Ha inoltre escluso che la controversia potesse essere sussunta nella responsabilità civile dei magistrati ex l. n. 117 del 1988, poiché l'azione era stata proposta quale ordinaria azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. contro i responsabili diretti e il Ministero. È stata quindi confermata la competenza del Tribunale di Roma. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione in favore della controricorrente e ha escluso la condanna ex art. 96 c.p.c.; ha inoltre non ha disposto l'ulteriore contributo unificato per la qualità di parte pubblica del Ministero.
Norme richiamate
richiamato come rito introduttivo della domanda risarcitoria proposta in primo grado
utilizzato come criterio di individuazione del distretto rilevante per lo spostamento di competenza nelle cause che coinvolgono magistrati o responsabilità ex l. n. 117 del 1988
norma eccezionale che sposta la competenza nel capoluogo del distretto individuato dall'art. 11 c.p.p.; presuppone l'attuale esercizio delle funzioni del magistrato e non si applica al magistrato in quiescenza
richiamato dalla Corte in relazione al forum commissi delicti per le azioni risarcitorie ordinarie
art. 6 R.D. n. 1611 del 1933
citato dal giudice di merito come criterio collegato alla competenza territoriale nei confronti dell'Amministrazione
richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità civile dei magistrati
richiamato per l'individuazione della competenza nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato
base dell'azione risarcitoria ordinaria proposta contro i soggetti ritenuti direttamente responsabili e il Ministero
ritenuto non applicabile in difetto dei presupposti per la condanna per responsabilità aggravata
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
menzionato in relazione all'ulteriore contributo unificato, non disposto per la natura pubblica del Ministero ricorrente
Massime di principio
- L'art. 30 bis c.p.c. è norma eccezionale di deroga alla competenza territoriale ordinaria e non può essere applicato in via estensiva oltre i casi espressamente contemplati dal legislatore.
- Lo spostamento di competenza per le cause che vedono parte un magistrato presuppone che il magistrato eserciti attualmente le funzioni nel distretto rilevante; la cessazione dal servizio per quiescenza esclude l'operatività della disciplina speciale.
- La c.d. incompetenza sopravvenuta disciplinata dall'art. 30 bis c.p.c. riguarda solo il trasferimento del magistrato in un diverso distretto dopo la chiamata in giudizio e non può essere invocata in assenza di attualità delle funzioni.
- Se l'azione risarcitoria è proposta come ordinaria responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. contro i soggetti ritenuti direttamente responsabili e non contro i magistrati ai sensi della l. n. 117 del 1988, non trova applicazione il regime speciale di competenza previsto per la responsabilità civile dei magistrati.
- Nel giudizio di regolamento di competenza, la Corte verifica la corretta individuazione del criterio di collegamento applicabile in base alla concreta qualificazione della domanda, non alla mera prospettazione difensiva della parte ricorrente.
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