Cassazione Civile, Ordinanza n. 32702/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006, fondato su informazioni acquisite tramite cooperazione internazionale fiscale e sulla c.d. lista Falciani, dalle quali risultava che il contribuente era intestatario di conti presso una banca svizzera con disponibilità finanziarie rilevanti, non dichiarate nel quadro RW. Tali somme erano state ricondotte a redditi di capitale, con recupero a tassazione di maggior IRPEF, addizionali, interessi e sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto senza successo in primo e in secondo grado e ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avesse verificato esistenza, veridicità e completezza della documentazione posta a base della verifica; 2) violazione dell'art. 2727 c.c. e dell'art. 111 Cost., assumendo che la lista Falciani e l'esistenza dei conti non potessero costituire fatto noto per presunzioni, anche in assenza di contraddittorio; 3) violazione dell'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009, per avere la CTR applicato retroattivamente la presunzione legale sui capitali detenuti in paesi black list; 4) violazione della disciplina sul beneficial owner di un accordo tra Confederazione elvetica e Comunità europea, contestando l'attribuzione dell'esclusiva titolarità dei rapporti finanziari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, in presenza di doppia conforme, non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre il motivo era in realtà una critica alla valutazione probatoria e non indicava un preciso fatto storico omesso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per novità, non essendo stata allegata nei gradi di merito una specifica violazione del contraddittorio endoprocedimentale; in ogni caso lo ha ritenuto infondato perché la giurisprudenza di legittimità ammette l'utilizzabilità della lista Falciani e di elementi acquisiti anche in modo atipico come base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e, se più d'una, concordanti. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, chiarendo che la presunzione legale dell'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 non era applicabile ratione temporis, ma che la pretesa fiscale poteva comunque fondarsi su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, richiamando la funzione generale della clausola del beneficiario effettivo nell'ordinamento fiscale internazionale, volta a impedire abusi dei trattati. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate; nulla sulle spese nei confronti del Ministero intimato; applicato inoltre l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo
Non è utilizzabile in cassazione, in presenza di doppia conforme, per censurare la valutazione del materiale probatorio se non è individuato un preciso fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito.
In caso di doppia conforme, preclude il ricorso per cassazione sul vizio di omesso esame del fatto decisivo.
Le presunzioni semplici possono fondarsi anche su elementi informativi acquisiti nel procedimento fiscale, purché il ragionamento inferenziale sia conforme ai requisiti di gravità, precisione e, se più elementi, concordanza.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente per contestare il contraddittorio, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per novità nei gradi di merito.
art. 12, comma 2, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. con modif. in L. 3 agosto 2009, n. 102
La presunzione legale sui capitali detenuti in paesi black list non era applicabile ratione temporis, ma la pretesa fiscale poteva essere comunque sorretta da presunzioni semplici.
art. 4, comma 1, accordo tra Confederazione elvetica e Comunità europea del 26 ottobre 2004
La clausola sul beneficiario effettivo è richiamata come espressione di un principio generale dell'ordinamento fiscale internazionale volto a prevenire abusi dei trattati.
Direttiva 77/799/CEE
Le informazioni fiscali trasmesse tramite cooperazione internazionale sono utilizzabili nel giudizio tributario come elementi probatori, anche se acquisite con modalità irregolari, salvo specifiche previsioni di inutilizzabilità e tutela di diritti fondamentali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del merito; in caso di doppia conforme, tale motivo è ulteriormente precluso.
- Nel processo tributario sono utilizzabili, come base dell'accertamento, anche dati e documenti acquisiti tramite cooperazione internazionale o in forme atipiche, purché l'ufficio e il giudice li valorizzino secondo le regole delle presunzioni semplici.
- La prova dell'esistenza di redditi non dichiarati detenuti all'estero può essere raggiunta anche con una sola presunzione semplice, purché grave e precisa; la concordanza assume rilievo solo quando gli indizi siano plurimi.
- La presunzione legale introdotta dall'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 non esclude che, per annualità anteriori, l'Amministrazione possa comunque fondare la pretesa su elementi indiziari idonei a sorreggere una presunzione semplice.
- La clausola del beneficiario effettivo negli accordi fiscali internazionali opera come criterio antielusivo, volto a impedire l'abuso dei trattati mediante schermi formali o pratiche di treaty shopping.
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