Cassazione Civile, Ordinanza n. 21637/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2011 con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato la dichiarazione di una società poi fallita, recuperando l'IVA indebitamente detratta in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo l'Ufficio, la società emetteva o riceveva fatture nell'ambito di una frode carosello, fungendo da intermediario fittizio o "missing trader" per consentire l'evasione dell'imposta. Nei gradi di merito la contribuente aveva contestato, tra l'altro, il difetto di delega di firma del funzionario e la violazione del contraddittorio procedimentale, ma la CTR aveva rigettato l'appello ritenendo provata sia l'oggettiva fittizietà delle operazioni sia la consapevolezza, o quantomeno conoscibilità, della frode da parte della società. Con il ricorso per cassazione la curatela lamentava la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., assumendo che la CTR avesse invertito l'onere della prova e fatto un improprio uso delle presunzioni in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, nelle controversie IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo l'oggettiva fittizietà dell'operazione, ma anche la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare di aver usato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato plurimi elementi indiziari (sede coincidente con il domicilio del rappresentante, assenza di dipendenti e mezzi, mancanza di bilanci, inattendibilità dell'assetto imprenditoriale) e non aveva invertito l'onere probatorio. La Corte ha quindi escluso di poter riesaminare il merito delle valutazioni fattuali compiute dal giudice di appello e ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
disciplina l'onere della prova; in materia di operazioni soggettivamente inesistenti l'Ufficio deve provare fittizietà e consapevolezza della frode, mentre al contribuente spetta la prova contraria della diligenza massima esigibile.
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici sono ammissibili se fondate su elementi oggettivi, specifici, gravi, precisi e concordanti per dimostrare la partecipazione o conoscibilità della frode.
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
norma posta a base della rettifica della dichiarazione IVA e del recupero dell'imposta indebitamente detratta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la censura è stata proposta come violazione di legge, ma è stata ritenuta infondata perché diretta in realtà a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato, senza specifiche statuizioni ulteriori nel testo riportato.
Massime di principio
- In tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare sia la fittizietà oggettiva dell'operazione sia la consapevolezza, o almeno la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, del coinvolgimento del contribuente nella frode.
- Tale prova può essere fornita anche per presunzioni, purché sorrette da elementi oggettivi e specifici idonei a dimostrare la partecipazione o la conoscibilità della frode.
- Una volta che l'Ufficio abbia assolto questo onere, grava sul contribuente la prova di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nell'operazione evasiva.
- Ai fini della prova della buona fede del cessionario non sono decisivi, di per sé, la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, né la mancata percezione di un vantaggio economico dall'operazione.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio quando la decisione impugnata sia sorretta da un percorso argomentativo logicamente coerente e conforme ai criteri legali di prova.
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