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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12202/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rao ha impugnato il decreto di aggravamento della misura di sorveglianza speciale (già applicata e poi aggravata fino alla misura massima) sostenendo: 1) vizi di motivazione e violazione dell'art. 6, comma 1, D.lgs. 159/2011 e dell'art. 125 c.p.p., per aver ritenuto la "attualità" della pericolosità sociale sulla base di una condanna (ergastolo) che risale a fatti antecedenti e senza considerare il comportamento tenuto durante il lungo periodo di detenzione; 2) violazione delle garanzie processuali per la mancata partecipazione personale al giudizio di prevenzione del proposto sottoposto al regime 41-bis, richiamando art.146-bis disp. att. c.p.p. e profili costituzionali (artt. 3, 24, 27, 117 Cost.) e convenzionali (art. 6 CEDU).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in sede di aggravamento della misura di prevenzione, non sia necessario un rinnovato giudizio di pericolosità ma la valutazione dei "fatti nuovi" che giustificano l'aggravamento: la pronuncia di condanna all'ergastolo per plurimi omicidi commessi in contesto mafioso è stata ritenuta elemento nuovo e idoneo a dimostrare un'accentuata pericolosità sociale. La Corte ha anche considerato irrilevante, ai fini dell'aggravamento, il comportamento tenuto in detenzione, pur essendone stata data menzione, riservandone la valutazione alla fase eventuale di revoca. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata e non rilevante per la decisione, osservando che la norma sospettata di contrasto costituzionale non si applica nel caso in esame e che l'impedimento alla partecipazione personale dovuto alla detenzione fuori dalla circoscrizione del Tribunale è indipendente dal regime 41-bis. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.lgs. 159/2011, art. 6, comma 1

    La norma è stata richiamata in relazione al requisito dell'attualità della pericolosità sociale; la Corte ha precisato che, in caso di aggravamento, non è necessario rinnovare integralmente il giudizio di pericolosità già accertata, bensì valutare i "fatti nuovi" che giustificano l'aggravamento

  • Codice di procedura penale, art. 125

    Richiamato in relazione al principio motivazionale: la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente perché ha indicato i fatti nuovi (la condanna all'ergastolo) che giustificano l'aggravamento

  • Disp. att. c.p.p., art. 146-bis, commi 1 e 1-ter

    La disposizione che regola la partecipazione a distanza è stata valutata non applicabile nella modalità contestata; la Corte ha ritenuto la questione non rilevante per il caso concreto e manifestamente infondata

  • Legge 354/1975, art. 41-bis

    L'applicazione del regime 41-bis al detenuto non comporta di per sé la nullità o l'illegittimità del procedimento di prevenzione né l'impossibilità di procedere con modalità previste dalla legge per la partecipazione (es. a distanza)

  • D.lgs. 159/2011, art. 11, comma 2

    Norma citata rispetto al concetto di pericolo per l'ordine pubblico: la Corte ha ritenuto che un singolo fatto di estrema gravità (es. plurimi omicidi mafiosi) possa giustificare l'aggravamento perché lede l'ordine e la sicurezza pubblica

  • D.lgs. 159/2011, art. 7, comma 4

    La Corte territoriale ha applicato questo riferimento normativo per escludere la rilevanza del richiamo alle disposizioni processuali richiamate dalla difesa; la Corte di legittimità ha condiviso la non rilevanza della questione sul piano decisorio

  • Costituzione, artt. 3, 24, 27, 117

    Invocate dal ricorrente per profili di illegittimità costituzionale collegati alla mancata partecipazione personale; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata e non dirimente nel caso di specie

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, comma 3, lett. c)

    Richiamata in relazione al diritto di difesa e partecipazione al processo; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione applicabile al caso concreto

Massime di principio

  • In caso di aggravamento di una misura di prevenzione personale non è necessario riaccertare ex novo la pericolosità: il giudice valuta i "fatti nuovi" rispetto al provvedimento originario e la loro idoneità ad aggravare la misura
  • Una condanna per reati particolarmente gravi, anche se relativa a fatti anteriori, può costituire elemento "nuovo" idoneo a giustificare l'aggravamento se non valutata precedentemente o se rivela una pericolosità accentuata
  • Il corretto comportamento tenuto in detenzione è un elemento rilevante, ma non sempre sufficiente a neutralizzare l'effetto di fatti nuovi di estrema gravità; tale comportamento può trovare maggiore efficacia in una richiesta di revoca rispetto che in opposizione all'aggravamento
  • Le questioni procedurali relative alla partecipazione personale (es. detenuti sottoposti a 41-bis) devono essere valutate alla luce delle norme specifiche che disciplinano la partecipazione a distanza e dell'effettiva rilevanza della presunta illegittimità per la decisione: la mera applicazione del 41-bis non determina automaticamente la nullità del procedimento di prevenzione
  • In difesa contro un aggravamento è utile proporre, con prove concrete e tempestive, fatti nuovi attenuanti (es. documentazione sul comportamento in carcere, programmi di trattamento, valutazioni psico-sociali) e contestare la pertinenza e la temporalità degli elementi addotti dalla controparte
  • Se si ritiene violato il diritto di partecipazione personale, occorre dimostrare il nesso tra quella violazione e l'esito decisorio (pregiudizio), oltre a verificare se esistono norme che già consentono forme alternative di partecipazione (a distanza) applicabili al caso

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