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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12128/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello con tre motivi principali: (1) a carico di SANTORO, contestazione della mancata applicazione della scriminante dell'adempimento del dovere/obbedienza a ordine superiore e vizio motivazionale per non aver valutato che il timoniere era obbligato ad eseguire gli ordini del terzo ufficiale e agì sulla base della rappresentazione dei fatti fornita da quest'ultimo; (2) a carico di SERENELLI, censura per omessa motivazione circa la mancata concessione della sospensione condizionale della pena dopo che la Corte d'appello aveva rideterminato la pena a seguito di declaratoria di prescrizione dell'omicidio colposo; (3) sempre a carico di SERENELLI, dedotta violazione di legge e vizio motivazionale per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, contestando che i giudici non avessero considerato il suo comportamento e la sua condizione di incensurato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondate le censure: in punto di fatto i giudici di merito avevano motivatamente escluso la scriminante per SANTORO (anche alla luce del suo suggerire una manovra alternativa e della consapevolezza della pericolosità), e avevano adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e, implicitamente, la non concessione della sospensione condizionale della pena per SERENELLI tenendo conto della gravità della condotta e della personalità dell'imputato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 51 cod. pen.

    La scriminante dell'adempimento del dovere/obbedienza a ordine superiore non è applicabile quando l'ordine è manifestamente illegittimo o quando l'agente, con le conoscenze di fatto disponibili, poteva riconoscerne l'illegittimità; il subordinato che suggerisce alternative e dimostra consapevolezza del pericolo non può invocare la scriminante

  • art. 133 cod. pen.

    Indica gli elementi per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; il giudice può valorizzare l'elemento o gli elementi ritenuti preponderanti senza dover passare in rassegna ogni singola deduzione difensiva

  • art. 62-bis cod. pen.

    Non impone al giudice di motivare punto per punto ogni richiesta difensiva: è sufficiente l'indicazione degli elementi preponderanti ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche

  • art. 3 Cost.

    Principio di ragionevolezza che rileva nella valutazione della congruità della pena in rapporto al disvalore del fatto

  • art. 27, co. 3 Cost.

    Sottolinea la finalità rieducativa della pena, richiamata nel bilanciamento della misura della sanzione e nell'eventuale riconoscimento di benefici

Massime di principio

  • L'obbedienza a un ordine superiore non esonera dalla responsabilità se l'ordine è manifestamente illegittimo o se il subordinato era in grado di percepirne l'illegittimità sulla base dei fatti a sua disposizione.
  • Se il subordinato ha suggerito alternative lecite o ha dimostrato consapevolezza del pericolo, risulta difficile far valere la scriminante dell'adempimento del dovere.
  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente il merito né rifa la valutazione delle prove: i ricorsi che in realtà chiedono una diversa lettura dei fatti sono, di regola, inammissibili.
  • Per la concessione o il diniego delle attenuanti generiche e dei benefici (es. sospensione condizionale della pena) è sufficiente che il giudice indichi gli elementi preponderanti che giustificano la decisione; non è obbligato a rispondere a ogni singola argomentazione difensiva.
  • L'omessa valutazione esplicita della sospensione condizionale può essere considerata implicita e raccordata con la motivazione che esclude le attenuanti generiche quando quest'ultima valorizzi la pericolosità o la gravità della condotta.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale articolare specifiche censure di diritto e di motivazione; rilievi generici o di fatto privi di novità processuale sono destinati a essere respinti.
  • Quando la pena viene rideterminata in ragione di prescrizione parziale, la valutazione sulla concessione di benefici rimane autonoma e fondata sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato, potendo il giudice escludere benefici anche implicitamente.

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