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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12125/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cessazione (estinzione del reato) e domanda di annullamento della sentenza per nullità per mancata verifica della effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Il ricorrente contestava la decisione di confermare la dichiarazione di assenza ex art. 420 bis c.p.p. nonostante l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e deduceva che, ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., sarebbe dovuto essere tentato l'accertamento della conoscenza con una notifica a mani proprie del decreto che dispone il giudizio. Si allegava la mancanza di un effettivo rapporto professionale tra imputato e difensore, la restituzione della raccomandata inviata dal difensore con la dicitura "trasferito" (9/11/2018), le date rilevate (verbale di identificazione 30/10/2017, iscrizione procedimento 2/11/2017) e la presenza nel verbale di identificazione di una sola opzione di rifiuto a dichiarare/eleggere domicilio, argomentando che non risultava prova certa della volontà di sottrarsi al procedimento o della conoscenza degli atti.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto che il reato previsto dall'art. 186 c.d.s. (fatto del 30/10/2017) si sia estinto per prescrizione (termine di 5 anni) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso, ha escluso l'applicabilità della sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83 d.l. n.18/2020 (conv. legge n.27/2020) perché l'atto d'appello era stato depositato prima del 9/3/2020 e quindi non vi era termine pendente nel periodo sospeso, e ha precisato che l'accertamento di una causa di estinzione del reato impedisce di proseguire l'analisi di merito o di rinviare il processo. Non è stata invece ritenuta evidente l'applicabilità di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada, lett. b)

    Indica il reato contestato; la decisione ha accertato che tale reato, riferibile al fatto del 30/10/2017, è estinto per prescrizione.

  • art. 420 quater cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di tentare la notifica a mani proprie del decreto che dispone il giudizio quando l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore; il ricorrente lamentava che tale tentativo non risulta effettuato.

  • art. 420 bis cod. proc. pen.

    Disciplina la dichiarazione di assenza dell'imputato; la controversia verteva sulla correttezza della dichiarazione di assenza quando il domicilio risulta eletto presso il difensore d'ufficio e non vi è prova della conoscenza degli atti.

  • art. 415 bis cod. proc. pen.

    Riguarda l'avviso all'indagato; nel caso la difesa aveva inviato comunicazione relativa all'avviso, ma la raccomandata risultò restituita, fatto usato per sostenere la mancata conoscenza.

  • art. 83 d.l. n. 18 del 2020 conv. dalla legge n. 27 del 2020

    Prevede la sospensione dei termini processuali per il periodo COVID-19; la Corte ha ritenuto la sospensione non applicabile perché non era pendente alcun termine processuale nel periodo interessato, essendo l'appello stato depositato prima del 9/3/2020.

  • art. 129 cpv. cod. proc. pen.

    Prevede cause di non punibilità che possono far cessare il processo; la Corte ha ritenuto non evidente l'esistenza di tali cause nel caso concreto.

  • Sez. U, 26/11/2020 (Sanna) e giurisprudenza di riferimento (Sez. U, 21/10/1992 Marino; Sez. U n.39054 del 28/05/2009; Cass. 23/1/1997 Bornigia; Cass. 24/6/1996 Battaglia)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio per cui, accertata una causa estintiva del reato, il giudice deve pronunciarsi immediatamente sull'estinzione e non è ammessa la prosecuzione del processo o il rinvio per decidere sulle questioni di merito.

Massime di principio

  • Se, in sede di ricorso per cassazione, emerge che il reato è estinto per prescrizione, il giudice della legittimità deve dichiarare l'estinzione e può annullare la sentenza senza rinvio: la causa estintiva impedisce la prosecuzione del processo.
  • L'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio non produce automaticamente la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: il giudice deve valutare elementi concreti (notifiche, rapporto professionale effettivo, comunicazioni andate a buon fine).
  • Quando si contesta la validità della dichiarazione di assenza ex art. 420 bis c.p.p., è rilevante verificare se siano state adottate le formalità previste (es. tentativo di notifica a mani proprie se previsto) e se vi siano prove oggettive della conoscenza o dell'ignoranza degli atti da parte dell'imputato (lettere restituite, assenza di contatti professionali).
  • La sospensione dei termini processuali per eventi legislativi (es. misure COVID) si applica solo se, nel periodo di sospensione, esisteva effettivamente un termine processuale pendente: occorre calcolare con precisione le date di deposito degli atti per stabilire l'incidenza sulla prescrizione.
  • La mera indicazione nel verbale di rifiuto a dichiarare o eleggere domicilio non basta a provare una volontà di sottrarsi al processo; il giudice deve esaminare le circostanze concrete e le prove documentali a supporto.
  • Quando si invoca l'annullamento della sentenza per nullità formali legate alla notifica o alla dichiarazione di assenza, si consiglia di raccogliere e produrre prove documentali (ricevute di spedizione, attestazioni di restituzione, moduli della polizia giudiziaria, eventuali contatti con il difensore) per dimostrare la mancata conoscenza del procedimento.

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