Cassazione Penale, Sentenza n. 12126/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per i reati previsti dagli artt. 186 e 187 cod. strada. Il ricorrente deduceva nullità per irregolarità e tardività delle notifiche del decreto di citazione a giudizio in appello (notifica a mani proprie tardiva del 12/01/2021 per udienza 28/01/2021; successive notifiche effettuate ad un indirizzo diverso da quello eletto e poi direttamente ai difensori ex art.161, comma 4, c.p.p., senza tentativo al domicilio eletto). Eccepiva inoltre la denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato che i reati contestati (commessi il 24/07/2016) sono estinti per prescrizione (termine prescrizionale di 5 anni, con sospensioni complessive di circa 8 mesi che non impediscono l'estinzione). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma ha ritenuto prevalente la causa estintiva, con la conseguenza che non si è proceduto all'esame definitivo dei restanti motivi (notifiche e art.131-bis); ha inoltre escluso l'applicazione in questa sede dell'art.129, comma ultimo, c.p.p., per mancanza di elementi che evidenziassero una causa di non punibilità applicabile.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
Norma penale contestata; la Corte ha tenuto conto del termine prescrizionale applicabile alle fattispecie in esame nel calcolo dell'estinzione del reato
art. 187 cod. strada
Norma penale contestata; come per l'art.186, la valutazione ha portato alla declaratoria di estinzione per prescrizione
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina la possibilità di effettuare notifiche direttamente ai difensori; il ricorrente eccepiva l'uso di tale modalità senza il preventivo o dovuto tentativo al domicilio eletto, denunciando una nullità procedurale, ma la Corte di Cassazione ha risolto la controversia dichiarando l'estinzione del reato senza entrare nel merito definitivo della questione notificatoria
art. 131-bis cod. pen.
Prevede cause di non punibilità; il ricorrente l'ha invocata come motivo alternativo di estinzione della responsabilità, ma la Corte ha ritenuto che non risultassero in questa sede elementi tali da consentire l'applicazione di una causa di non punibilità e ha quindi escluso l'applicazione dell'art.129, comma finale, c.p.p.
art. 129, comma finale, cod. proc. pen.
Norma che permette in Cassazione l'applicazione diretta di cause estintive o di non punibilità in casi evidenti; la Corte ha ritenuto non evidente la sussistenza di tali cause e dunque non ha applicato il dispositivo
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. e pronunce richiamate)
Richiamati precedenti secondo cui, quando sussiste una causa di estinzione del reato manifesta, la Cassazione deve annullare senza rinvio e non è consentito continuare il processo davanti al giudice del rinvio
Massime di principio
- Se dalla documentazione emerge in modo chiaro e definitivo una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), la Corte di Cassazione deve dichiararla e annullare la sentenza senza rinvio, senza entrare nel merito degli altri motivi di impugnazione.
- Le doglianze relative a vizi di notifica (tardività, indirizzo errato, notifica ai difensori senza tentativo al domicilio eletto) devono essere sollevate tempestivamente e documentate; tuttavia, anche vizi procedurali gravi possono diventare irrilevanti se nel frattempo è intervenuta la prescrizione.
- L'applicazione in sede di Cassazione di cause di non punibilità (art.129, comma finale, c.p.p.) richiede che la relativa sussistenza sia evidente dagli atti; in mancanza di evidenze, la Corte non può applicare d'ufficio tali cause.
- Quando si contesta la mancata o irregolare notifica, è importante provare l'indirizzo eletto e i tentativi effettuati dal Cancelliere per rendere la doglianza efficace; la notifica agli avvocati ex art.161 c.p.p. non sostituisce automaticamente il tentativo al domicilio eletto se la legge richiede diversamente.
- Nel calcolare la prescrizione occorre tenere conto delle sospensioni o interruzioni del termine (con indicazione chiara della loro durata); un calcolo dettagliato e documentato è essenziale per far valere l'estinzione del reato.
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