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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12127/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna la sentenza con cui Di Giovanni Fabio era stato assolto dal reato previsto dall'art. 116, commi 15 e 17, del codice della strada. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello, dopo che le parti avevano formulato una richiesta concordata di pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha respinto il concordato ma ha comunque pronunciato una sentenza assolutoria. Secondo il ricorrente, ove il giudice non possa accogliere la richiesta concordata in appello deve disporre la prosecuzione del dibattimento (art. 599-bis comma 3 e art. 602 comma 1-bis c.p.p.), e non può emettere direttamente sentenza: il comportamento del giudice ha dunque violato il principio del contraddittorio e ha oltrepassato i poteri attribuitigli dalla legge. È altresì dedotta la violazione del principio devolutivo, perché la Corte d'appello avrebbe deciso su profili (reiterazione della condotta e definitività della prima violazione) non sollevati dalle parti in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, nel rito del concordato in appello (art. 599-bis e art. 602 c.p.p.), se il giudice ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata non può pronunciare immediatamente una sentenza assolutoria ma deve disporre la prosecuzione del dibattimento. La pronuncia impugnata è stata dunque considerata illegittima e nulla perché il giudice ha esercitato un potere non attribuitogli dalla legge e ha precluso il prosieguo del giudizio, con violazione del contraddittorio. Perciò la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di L'Aquila per il prosieguo del giudizio. La Corte ha dichiarato superflua l'analisi del secondo motivo, in ragione della natura rescindente della decisione.

Norme richiamate

  • art. 116 cod. strada

    art. 116, comma 15 e 17, cod. strada

    Norma sostanziale che individua il reato per cui l'imputato era accusato; la sentenza d'appello aveva pronunciato l'assoluzione rispetto a tali disposizioni, ma la Cassazione interviene sul piano procedurale e non sulla valutazione del fatto.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    il giudice, ove ritenga di non poter accogliere la richiesta delle parti, ordini la citazione a comparire al dibattimento

    Nel rito del concordato in appello, se il giudice non può accogliere la richiesta concordata delle parti deve disporre la prosecuzione del dibattimento e non può emanare una pronuncia definitiva di merito.

  • art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.

    ove nel dibattimento di secondo grado le parti richiedano concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., il giudice, allorquando ritenga che la richiesta non possa essere accolta, disponga la prosecuzione del dibattimento

    Conferma l'obbligo, nel processo di secondo grado, di riportare il procedimento al rito ordinario quando il concordato proposto dalle parti non sia ritenuto accoglibile dal giudice; esclude la possibilità di pronunciare immediatamente una sentenza.

  • art. 444 e art. 129 cod. proc. pen.

    art. 444, comma 2, cod. proc. pen. prevede la possibilità, per il giudice, di emanare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

    Il sistema del patteggiamento in primo grado (art. 444 c.p.p.) consente al giudice di emettere sentenza limitata ex art. 129 c.p.p.; tale previsione non si estende al concordato in appello: il modello procedurale è diverso e non autorizza la pronuncia definitiva in caso di rigetto del concordato.

  • artt. 178 lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen.

    nullità ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen.

    La pronuncia immediata di sentenza dopo il rigetto dell'accordo viene qualificata come nulla perché impedisce il contraddittorio e la possibilità per le parti di discutere e formulare le conclusioni nel merito, configurando vizi di nullità rilevanti ai sensi delle norme indicate.

Massime di principio

  • Quando le parti in appello propongono un concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il giudice che ritiene di non poterlo accogliere deve disporre la prosecuzione del dibattimento e non può emettere direttamente una sentenza definitiva.
  • La pronuncia di assoluzione immediata dopo il rigetto del concordato costituisce esercizio di un potere non attribuito dalla legge e determina la nullità della decisione per violazione del contraddittorio.
  • Il modello procedurale del patteggiamento in primo grado (art. 444 c.p.p.) è diverso da quello del concordato in appello: non si può estendere la facoltà prevista per il primo grado (sentenza ex art. 129 c.p.p.) al concordato in appello.
  • Se emerge una nullità procedurale di tale natura la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti alla corte competente per la prosecuzione del giudizio.
  • Per evitare decadenze o difficoltà difensive, il difensore in appello dovrebbe esplicitare tutte le questioni rilevanti (es. reiterazione della condotta, definitività di precedenti accertamenti) perché il principio devolutivo limita l'esame a quanto dedotto dalle parti.
  • Il rispetto del contraddittorio e della regolare prosecuzione del dibattimento è principio fondamentale: qualunque decisione che impedisca alle parti di discutere nel merito è suscettibile di annullamento per nullità.

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