Cassazione Penale, Sentenza n. 12113/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la confisca delle aree e degli immobili interessati da lottizzazione abusiva. Il ricorrente contestava la confisca avendo effettuato il ripristino integrale dello stato dei luoghi (demolizione delle opere abusive, atti di retrocessione, ricomposizione fondiaria e catastale) e deduceva inoltre che l'ordinanza comunale ex art.30 d.P.R. 380/2001 era stata sospesa dal Consiglio di Stato e/o revocata, con conseguente esclusione dell'acquisizione dei beni al patrimonio comunale e validità degli atti di mutuo consenso posti in essere dallo Iannelli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile il provvedimento amministrativo intervenuto successivamente (revoca del Comune del 26/04/2022) che attestava il ripristino totale delle opere abusive. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Pertanto la misura della confisca non è stata confermata in via definitiva e la questione dovrà essere riesaminata alla luce della revoca comunale e degli elementi probatori sul ripristino.
Norme richiamate
D.P.R. n.380/2001 (Testo Unico Edilizia), art. 30
L'ordinanza comunale ex art.30, comma 7, vieta la disponibilità dei suoli; il comma 8 stabilisce che la mancata revoca entro 90 giorni comporta l'acquisizione automatica al patrimonio disponibile del Comune; il comma 9 dichiara nulli gli atti di disposizione successivi. Tuttavia la successiva sospensione o revoca dell'ordinanza da parte dell'autorità amministrativa o giurisdizionale può incidere sulla titolarità e sulla validità degli atti compiuti.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo n. 1, art. 1
art. 1 Protocollo n.1 CEDU
La confisca deve rispettare il principio di proporzionalità nella tutela della proprietà; se è accertata l'effettiva e integrale eliminazione delle opere abusive e la ricomposizione dello stato dei luoghi, la confisca può risultare sproporzionata alla luce della giurisprudenza CEDU (richiamo alla sentenza G.I.E.M. S.r.l. vs Italia 28/06/2018).
Giurisprudenza interna richiamata
Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019 (richiamo sulle prove in sede di legittimità)
In Cassazione è ammessa la produzione di documenti sopravvenuti o non esibiti nei precedenti gradi solo se non costituiscono attività nuova di apprezzamento e se sono pertinenti e decisive; documenti intervenuti dopo la sentenza impugnata possono essere valutati se determinanti per la decisione.
Massime di principio
- La confisca per lottizzazione abusiva può essere esclusa se è dimostrata l'effettiva e integrale eliminazione delle opere abusive e la ricomposizione fondiaria e catastale nello stato preesistente; in tal caso la misura può risultare sproporzionata rispetto alla tutela della proprietà.
- L'ordinanza comunale ex art.30 d.P.R. 380/2001 provoca effetti gravi (divieto di disposizione, acquisizione al patrimonio comunale se non revocata entro 90 giorni, nullità degli atti) ma tali effetti possono essere modificati o sospesi da provvedimenti giurisdizionali o da successiva revoca amministrativa, con impatto sulla validità degli atti posti in essere dopo l'ordinanza.
- Documenti e provvedimenti intervenuti dopo la sentenza impugnata possono essere ammessi in Cassazione se sono sopravvenuti, non potevano essere esibiti nei gradi precedenti e risultano decisivi per la decisione; in tali casi la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio.
- Nel giudizio di merito è essenziale valutare sia gli elementi materiali (prove fotografiche, verifiche tecniche, attestazioni comunali sul ripristino) sia gli effetti giuridici di provvedimenti amministrativi (sospensioni, revoche, trascrizioni) per decidere sulla legittimità della confisca.
- Chi si trovi in situazione analoga dovrebbe documentare con atti ufficiali e tempestivi il ripristino materiale e cartografico, curare l'impugnazione e la sospensione di ordinanze comunali quando necessarie, e produrre tempestivamente ogni provvedimento amministrativo o giudiziale sopravvenuto che possa incidere sulla titolarità e sulla proporzionalità della misura cautelare o punitiva.
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