Cassazione Penale, Sentenza n. 12117/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Engjellush, alla guida di una Honda Civic, svoltando a sinistra non ha dato la precedenza a una Fiat Sedici condotta da Micelotta Sandra, cagionando un incidente in cui la controparte riportò lesioni; l'imputato si è poi allontanato a piedi prima dell'intervento della polizia, pur essendo rimasto nei pressi fino all'arrivo dell'ambulanza. Il ricorso contestava: 1) la logica della motivazione in relazione all'elemento psicologico della fuga, sostenendo che l'imputato non si era dato alla fuga immediatamente ma si era trattenuto sul luogo; 2) la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto) per le ragioni soggettive addotte dall'imputato (preoccupazione per la sua situazione di straniero e necessità di cure); 3) la statuizione sulla recidiva ritenuta generica e priva di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto i primi due motivi e accolto parzialmente il terzo: ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato ex d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, comma 6 (fuga dopo incidente) ritenendo corretta la valutazione che l'allontanamento, pur avvenuto dopo l'arrivo dell'ambulanza ma prima dell'intervento della polizia, ha ostacolato l'identificazione del conducente e del veicolo; ha escluso l'applicazione di art. 131-bis sulla base della valutazione che la permanenza sul luogo non ha evitato l'ostacolo all'identificazione e che l'abbandono del veicolo intestato ad altro soggetto aggravava la situazione; ha invece annullato la statuizione sulla recidiva ritenendola motivata in termini generici e non adeguatamente valutata in concreto (natura, omogeneità, distanza temporale e pericolosità dei precedenti), rimettendo la valutazione ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. La condanna alla responsabilità penale è dichiarata irrevocabile salvo la questione della recidiva.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, comma 6 (codice della strada)
La norma punisce l'allontanamento dal luogo dell'investimento che ostacola l'identificazione del conducente e del veicolo; la Corte interpreta il reato come omissivo di pericolo e ritiene rilevante anche una sosta momentanea se, pur presente, non consente l'identificazione e gli accertamenti necessari
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere valutata tenendo conto dei parametri indicati dalla norma; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché l'allontanamento ha effettivamente ostacolato l'identificazione e l'abbandono del veicolo ha aggravato la condizione, quindi la condotta non era di tenuità
L'applicazione della recidiva facoltativa richiede una motivazione specifica e concreta; non è sufficiente il riscontro formale dei precedenti: il giudice deve valutare natura dei reati precedenti, omogeneità, distanza temporale, occasionalità e altri elementi individualizzanti per concludere sulla maggiore pericolosità sociale
Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, salvo la statuizione annullata relativa alla recidiva
Massime di principio
- L'allontanamento dal luogo dell'incidente configura il reato anche se l'autore ha sostato per un breve periodo: rileva se la permanenza non ha consentito l'identificazione o ha comunque ostacolato gli accertamenti
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non basta l'affermazione di esigenze soggettive (paura, bisogno di cure, status di straniero); il giudice deve valutare concretamente se la condotta abbia avuto scarsa offensività e non abbia arrecato pregiudizio operativo alle indagini
- La recidiva facoltativa non può essere dichiarata sulla base di enunciazioni generiche: il giudice deve motivare specificamente perché i precedenti dimostrino una maggiore pericolosità, valutando natura, omogeneità, distanza temporale e la qualità dei comportamenti
- Quando il veicolo è intestato a terzi e l'autore si allontana prima dell'identificazione, l'ostacolo probatorio può aumentare la gravità della condotta agli occhi del giudice
- In simili casi la possibilità di ottenere una riduzione o esclusione di responsabilità dipende molto dalla concretezza delle circostanze che attestino la scarsa offensività dell'evento e dall'impatto della condotta sulla possibilità di identificare l'autore e ricostruire l'incidente
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