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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19250/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti promossi da alcuni condomini per ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento di due delibere assembleari condominiali. Il tribunale aveva rigettato le domande e condannato gli attori alle spese; la corte d'appello aveva confermato il rigetto del merito ma aveva riformato la statuizione sulle spese, accogliendo l'appello incidentale del condominio e rideterminando la liquidazione. In cassazione una sola delle originarie attrici ha proposto ricorso con tre motivi: (1) violazione delle norme sulla ripartizione del valore e sulla liquidazione delle spese, assumendo che le impugnazioni di delibere avessero valore determinato e non indeterminabile, perché riguardavano solo alcune somme contestate; inoltre deduceva che una delle cause avrebbe dovuto essere dichiarata cessata la materia del contendere; (2) violazione delle tariffe forensi e degli artt. 90, 91 e 92 c.p.c., sostenendo che il primo grado fosse stato liquidato con tariffa errata e con criterio di valore errato; (3) ulteriore violazione delle norme sulle tariffe e sulle spese, contestando la liquidazione del giudizio d'appello come se la causa fosse di valore indeterminabile. In via preliminare la ricorrente aveva anche eccepito l'inammissibilità del controricorso del condominio per asserita mancanza di poteri dell'amministratore al momento del conferimento del mandato, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha innanzitutto escluso l'inammissibilità del controricorso del condominio, affermando che, nelle controversie concernenti l'impugnazione di delibere assembleari, l'amministratore può resistere in giudizio senza necessità di autorizzazione o ratifica assembleare, trattandosi di difesa di attribuzioni proprie. Nel merito, ha dichiarato inammissibili le censure riferite agli artt. 1105 e 1109 c.c. perché inconferenti alla materia condominiale e ha ritenuto oscuro il motivo relativo alla cessazione della materia del contendere. Ha poi giudicato infondate le doglianze sulla liquidazione delle spese, confermando che nelle impugnazioni di deliberazioni condominiali il valore della causa è indeterminabile quando si chiede la caducazione della deliberazione nel suo complesso, specie se sono dedotti più vizi con più causae petendi, perché la sentenza di annullamento o nullità produce un effetto unitario nei confronti di tutti i condomini. Ha infine confermato che le spese vanno liquidate con la tariffa vigente al momento della decisione di ciascun grado. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e dichiarata la debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1131 c.c.

    l'autorizzazione o ratifica assembleare è necessaria solo per le cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore; nelle cause di impugnazione delle delibere l'amministratore può resistere senza bisogno di autorizzazione.

  • art. 2377 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla legittimazione e impugnazione delle deliberazioni assembleari; non è oggetto di accoglimento della censura.

  • art. 1105 c.c.

    ritenuto non pertinente alla materia dell'impugnazione di delibere condominiali.

  • art. 1109 c.c.

    ritenuto non pertinente alla materia dell'impugnazione di delibere condominiali.

  • art. 66 disp. att. c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'impugnazione delle delibere; la Corte non vi ravvisa una base utile a sovvertire la decisione sulle spese.

  • art. 5 D.M. n. 127 del 2004

    richiamato per il criterio di proporzionalità della liquidazione delle spese al valore della causa; la Corte conferma tuttavia che la controversia era di valore indeterminabile.

  • art. 92, primo comma, c.p.c.

    richiamato nella censura sulle spese; non conduce all'accoglimento del ricorso.

  • artt. 90, 91 e 92 c.p.c.

    richiamati con riferimento alla liquidazione delle spese nei diversi gradi di merito; la Corte conferma la liquidazione operata.

  • D.M. n. 585 del 1994

    richiamato dalla ricorrente per la tariffa del primo periodo processuale; la Corte ribadisce che conta la tariffa vigente al momento della decisione del grado.

  • D.M. n. 127 del 2004

    applicabile alla liquidazione delle spese del primo grado poiché vigente al momento della decisione del tribunale.

  • D.M. n. 55 del 2014

    applicabile alla liquidazione delle spese del giudizio di appello poiché vigente al momento della relativa decisione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dichiara i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto se applicabile.

Massime di principio

  • Nelle cause di impugnazione di deliberazioni condominiali, la legittimazione processuale dell'amministratore a resistere in giudizio non richiede autorizzazione assembleare quando la difesa attiene alla salvaguardia e all'esecuzione delle delibere impugnate; la ratifica assembleare è necessaria solo per atti processuali eccedenti le attribuzioni ordinarie.
  • L'impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale mira alla caducazione dell'atto nel suo complesso e produce un effetto unitario verso tutti i condomini; perciò, anche se il singolo attore contesta solo alcune poste economiche, la controversia può avere valore indeterminabile quando l'oggetto del giudizio è la validità complessiva della delibera.
  • Se in un giudizio di impugnazione di delibera condominiale vengono dedotti più vizi idonei a fondare autonome causae petendi, ma il petitum resta la nullità o l'annullamento dell'intera deliberazione, la causa non è suscettibile di stima economica e va considerata di valore indeterminabile ai fini della liquidazione dei compensi.
  • Ai fini della liquidazione delle spese di lite, si applica la tariffa professionale vigente al momento della decisione del singolo grado di giudizio, non quella vigente nei periodi intermedi del processo.
  • Le censure di violazione di norme estranee alla fattispecie concreta sono inammissibili quando non incidono sulla ratio decidendi della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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