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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06683/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento per IRPEF/IIDD. e IVA relativa all'anno d'imposta 2005, notificata dopo la dichiarazione di fallimento della società. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato; in appello la CTR aveva invece accolto l'impugnazione ritenendo nulla, in modo insanabile, la notifica della cartella perché la relata prodotta risultava illeggibile e non consentiva di individuare il momento iniziale del termine per impugnare. Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso principale deducendo violazione delle norme sulla notificazione della cartella e sull'applicazione del principio del raggiungimento dello scopo; l'agente della riscossione ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi, tra cui la censura sulla legittimazione del fallito ad agire in giudizio e, soprattutto, la contestazione della nullità della notifica della cartella, sostenendo che la notificazione era avvenuta al curatore fallimentare, che la data di ricezione era certa e che, comunque, la eventuale nullità era sanata dal raggiungimento dello scopo. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità dei ricorsi per asserita nullità della notificazione. Ha poi rigettato il quarto motivo del ricorso incidentale relativo alla legittimazione processuale del fallito, rilevando che, in presenza di inerzia della curatela, il fallito può impugnare l'atto impositivo notificatogli. Ha invece accolto il ricorso principale dell'Agenzia e i primi tre motivi del ricorso incidentale dell'agente della riscossione, affermando che la notificazione della cartella al curatore era avvenuta con data certa e che il giudice di merito aveva erroneamente trascurato sia il principio di non contestazione sia la sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 c.p.c. applicabile alla notifica della cartella. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, affinché riesamini la questione alla luce dei principi affermati e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 43 l.fall.

    La dichiarazione di fallimento priva il fallito della capacità di stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ma, se la curatela resta inerte, il fallito può impugnare l'atto impositivo notificatogli.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla legittimazione e all'interesse ad agire.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla legittimazione e al contraddittorio.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    La disciplina delle notificazioni dell'avviso di accertamento è richiamata, tramite rinvio, per la notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla notificazione contestata in ricorso principale.

  • art. 156 c.p.c.

    In caso di nullità della notificazione della cartella, trova applicazione la sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla nullità della notificazione e ai suoi effetti sananti.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nei motivi incidentali in tema di produzione documentale nel processo tributario.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nei motivi incidentali sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nei motivi incidentali sul regime dell'appello nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi incidentali per ultrapetizione/omessa pronuncia.

  • art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    La notificazione della cartella rinvia alle norme sulla notificazione dell'avviso di accertamento e, quindi, alle regole processuali sulla nullità e sanatoria.

Massime di principio

  • Nel fallimento, se il curatore non impugna l'atto impositivo notificato al fallito, l'ex imprenditore conserva una legittimazione processuale suppletiva a proporre ricorso per tutelare i propri interessi, essendo decisiva la situazione oggettiva di inerzia della curatela.
  • Nel processo tributario il principio di non contestazione opera sui fatti specificamente allegati e conoscibili dalla controparte, non sui documenti in sé; chi lo invoca in sede di legittimità deve indicare con precisione dove il fatto sia stato dedotto e quali siano state le occasioni di replica.
  • La notificazione della cartella di pagamento, pur riferita a un atto sostanziale, è soggetta alle regole processuali richiamate dalla disciplina tributaria; in caso di nullità della notifica opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo quando risulti che l'atto è comunque pervenuto al destinatario in modo idoneo a consentirgli la difesa.
  • Se la cartella è stata notificata al curatore fallimentare e la data di ricezione è certa, il giudice non può ritenere invalida la notifica solo per difformità formali tra copie della relata, dovendo valutare la concreta conoscenza dell'atto e l'effetto sanante della consegna.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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