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Sentenza

Sentenza n. 3695/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, n. 1393/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202500576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva annullato due intimazioni di pagamento per prescrizione dei crediti relativi a prelievi supplementari sul latte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitori destinatari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le Agenzie hanno appellato la sentenza con cui il TAR Veneto aveva accolto il ricorso contro due intimazioni di pagamento emesse nel 2021 per crediti Agea relativi alle campagne lattiero-casearie 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998. Il primo motivo d'appello sosteneva che l'eccezione di prescrizione fosse ormai preclusa, perché avrebbe dovuto essere proposta contro una precedente intimazione di pagamento del 2014, della cui notificazione le Agenzie chiedevano l'ammissione documentale in appello. Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., assumendo che diversi giudizi relativi ai medesimi crediti avessero interrotto e sospeso la prescrizione fino alla definizione dei relativi processi. Le Agenzie chiedevano inoltre l'ammissione di nuova documentazione ai sensi dell'art. 104 c.p.a. Gli appellati contestavano l'ammissibilità della produzione tardiva e riproponevano, in via subordinata, i motivi assorbiti in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato l'annullamento delle intimazioni per prescrizione. In via preliminare ha ritenuto che, sebbene siano normalmente inammissibili in appello i documenti che la parte avrebbe dovuto produrre in primo grado in esecuzione di uno specifico ordine istruttorio rimasto inevaso, devono essere ammessi i documenti comprovanti la formazione di un giudicato, quando ciò sia necessario per evitare il contrasto tra giudicati e il rischio di revocazione. Tale eccezione non si estende, però, alla documentazione relativa alla precedente intimazione del 2014: la produzione è stata dichiarata inammissibile e comunque la notificazione risultava effettuata alla società agricola semplice, estinta dal 2008, e non agli ex soci destinatari delle intimazioni, con conseguente nullità della notifica. È stata inoltre ritenuta inammissibile e irrilevante la produzione delle sentenze relative ai giudizi promossi dagli acquirenti del latte, perché si trattava di pronunce di rito prive di efficacia nei confronti dei produttori e non idonee a estendere a questi ultimi l'effetto interruttivo derivante dalla partecipazione dell'amministrazione a quei giudizi. La sentenza del TAR Lazio del 2013, relativa al giudizio promosso dalla società produttrice, è stata ammessa in astratto, ma ritenuta inidonea a provare un'interruzione permanente della prescrizione: in quel giudizio le amministrazioni creditrici non si erano costituite e la mera sospensione cautelare degli atti non produceva tale effetto. Restando quindi priva di prova l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, è stata confermata la decisione del TAR. I motivi riproposti dagli appellati sono stati dichiarati non esaminabili per carenza di interesse. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    Limita la produzione di nuove prove in appello; il limite non opera, secondo il Collegio, per i documenti relativi alla formazione di un giudicato, la cui rilevabilità risponde all'esigenza di evitare contrasti tra giudicati.

  • art. 106 c.p.a.

    Richiamato quale rimedio per la revocazione in caso di contrasto tra giudicati, a fondamento dell'ammissibilità eccezionale in appello dei documenti comprovanti il giudicato.

  • art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato in relazione al rischio di revocazione derivante dalla formazione di giudicati contrastanti.

  • art. 2943 c.c.

    Invocato dalle appellanti in relazione all'effetto interruttivo della prescrizione, ma ritenuto non applicabile ai giudizi privi di efficacia nei confronti dei debitori interessati.

  • art. 2945 c.c.

    Invocato dalle appellanti per sostenere la sospensione della prescrizione durante i giudizi, ma non ritenuto idoneo a fondare l'interruzione rispetto ai giudizi promossi da soggetti diversi o non definiti con partecipazione dell'amministrazione creditrice.

  • art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/1973

    Motivo dedotto in primo grado in tema di decadenza, non esaminato dal giudice d'appello perché la conferma dell'annullamento per prescrizione ha determinato la carenza di interesse all'esame dei motivi assorbiti.

  • art. 3 Reg. (CEE) n. 2988/1995

    Indicato quale base normativa della prescrizione dedotta in primo grado; la decisione conferma l'annullamento per decorso del termine prescrizionale in assenza di prova di validi atti interruttivi.

Massime di principio

  • In appello, i documenti nuovi prodotti in violazione di uno specifico ordine istruttorio rimasto inevaso sono in linea di principio inammissibili; fanno eccezione i documenti comprovanti la formazione di un giudicato, quando la loro acquisizione sia necessaria per evitare il contrasto tra giudicati e il conseguente rischio di revocazione.
  • L'eccezione di giudicato esterno è un'eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio in appello, e il suo accertamento non è soggetto ai limiti ordinari posti dall'art. 104 c.p.a. alla produzione di nuovi documenti.
  • La notificazione di un'intimazione di pagamento effettuata a una società già estinta e non agli ex soci destinatari della pretesa non è idonea a produrre effetti nei confronti di questi ultimi, risultando nulla nei loro confronti.
  • I giudizi promossi da soggetti diversi dal debitore, anche se riguardano la medesima pretesa creditoria, non producono automaticamente effetti interruttivi della prescrizione nei confronti del debitore estraneo al giudizio, quando la pronuncia non abbia efficacia nei suoi confronti.
  • La sospensione cautelare degli atti impugnati e la pendenza di un giudizio nel quale l'amministrazione creditrice non si sia costituita non dimostrano, di per sé, un'interruzione della prescrizione con efficacia permanente fino alla definizione del processo.
  • Quando l'annullamento dell'atto impugnato è confermato per prescrizione, la parte vittoriosa non conserva un interesse attuale all'esame dei motivi assorbiti o riproposti in via subordinata.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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