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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14296/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a Irpef, interessi e sanzioni su somme percepite nel 2010 e riferite a differenze retributive maturate tra il 1993 e il 1998 per mansioni superiori dirigenziali. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con esclusione delle sanzioni ma conferma della pretesa impositiva. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 21 del TUIR, censurando l’interpretazione dell’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 seguita dal giudice d’appello e sostenendo che le somme, essendo emolumenti arretrati corrisposti a distanza di anni per effetto di una sentenza, dovessero essere assoggettate al regime di tassazione separata con applicazione del criterio di calcolo più favorevole previsto dalla norma, e non concorrere al reddito dell’anno di percezione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che le somme percepite nel 2010, ma riferite a diritti maturati nel periodo 1993-1998 e corrisposte a seguito di sentenza, integravano emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 21 d.P.R. n. 917/1986. Ha escluso che ricorresse un ritardo fisiologico o una causa dipendente dalla volontà delle parti idonea a sottrarre le somme al regime speciale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 17 d.P.R. 22 maggio 1986, n. 917

    comma 3; richiamo anche al comma 1

    gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti e percepiti in anni successivi rientrano nella tassazione separata; l’esclusione opera solo quando il ritardo dipenda da una causa non voluta dalle parti in senso rilevante per la norma, mentre il pagamento a seguito di sentenza non esclude il regime speciale.

  • art. 21 d.P.R. 22 maggio 1986, n. 917

    "l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione"

    per gli emolumenti arretrati la base di calcolo dell’aliquota è quella prevista dalla norma speciale, e non il cumulo nel reddito dell’anno di percezione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1183 c.c.

    richiamato in relazione alla colmatura della lacuna sul termine fisiologico per il pagamento di alcuni compensi, in combinato con altri criteri.

  • art. 97 Cost.

    richiamato nella motivazione relativa al termine fisiologico di pagamento di alcune spettanze, come parametro di razionalità dell’azione amministrativa.

  • art. 14 d.l. n. 669 del 1996

    richiamato quale parametro temporale per individuare un termine fisiologico di pagamento in una diversa ipotesi di compensi arretrati.

Massime di principio

  • Gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata comprendono tutte le somme riferibili ad anni precedenti, la cui erogazione o percezione in anni successivi sia dipesa da leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
  • Il pagamento di somme dovute al lavoratore in esecuzione di una sentenza non esclude, di per sé, la tassazione separata, ma ne conferma l’operatività quando le somme maturano in anni precedenti e sono percepite successivamente.
  • L’esclusione dal regime di tassazione separata opera solo in presenza di un ritardo nell’erogazione imputabile alla volontà concorde delle parti, coerentemente con la ratio di evitare che un accordo tra datore di lavoro e lavoratore consenta un trattamento fiscale più favorevole non giustificato.
  • Non ricorre l’ipotesi di arretrato escluso dalla tassazione separata quando il ritardo sia di anni rispetto alla maturazione del credito e non sia riconducibile a un fisiologico termine tecnico-contabile di liquidazione.
  • Quando la disciplina speciale si applica, l’imposta va determinata secondo il criterio previsto dall’art. 21 TUIR, senza far concorrere le somme arretrate alla formazione del reddito complessivo dell’anno di percezione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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