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Sentenza

Sentenza n. 274/2026 - Latina, Sezione 1

per la declaratoria dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dalla Prefettura di Latina, con riferimento alla procedura di validazione del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 12.9.2024 Prot. n. P-LT/L/Q/2024/102303.

Giustizia amministrativa202500922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione sulla procedura di verifica e validazione di un nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato una domanda di nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi 2024, relativa all'assunzione di un cittadino pakistano. Il nulla osta era stato rilasciato il 12 settembre 2024, ma la sua efficacia era stata sospesa ex lege dall'art. 3 del d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024, in attesa delle verifiche previste per i lavoratori cittadini di Stati caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge. Dopo avere diffidato l'amministrazione a concludere il procedimento, il ricorrente riceveva una comunicazione secondo cui lo Sportello Unico era ancora in attesa del parere della Questura e dell'Ispettorato territoriale del lavoro. Deduceva la violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che l'amministrazione fosse tenuta ad adottare un provvedimento espresso e che il procedimento non potesse protrarsi indefinitamente in assenza di un termine speciale previsto dalla normativa sopravvenuta. L'amministrazione sosteneva invece che non potesse configurarsi inerzia, poiché mancava ancora il parere della Questura, prescritto dalla legge.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il nulla osta, riferito a un lavoratore cittadino del Pakistan, fosse soggetto alla sospensione prevista dall'art. 3, commi 2 e 3, d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024, e che tale disciplina imponesse allo Sportello Unico per l'Immigrazione lo svolgimento di un procedimento di verifica, mediante acquisizione dei pareri della Questura e dell'Ispettorato del lavoro, destinato a concludersi con una conferma espressa. Poiché la disciplina speciale non stabilisce un termine di conclusione, trova applicazione il termine generale di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, l. 241/1990. Lo Sportello Unico, quale responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri, non può mantenere il procedimento sospeso a tempo indeterminato in attesa dei pareri. Il TAR ha inoltre richiamato l'art. 16 l. 241/1990, secondo cui i pareri devono essere resi entro venti giorni e, decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione procedente deve procedere indipendentemente dalla loro acquisizione, salvo esigenze istruttorie rappresentate dall'organo consultivo. La mancata conclusione entro il termine di legge integra silenzio-inadempimento. È stata quindi dichiarata l'illegittimità del silenzio ed è stato ordinato alla Prefettura di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024

    «in relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico [...] non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica [...] del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico»; «l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati [...] è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche»

    La norma sottopone i nulla osta già rilasciati, relativi ai cittadini degli Stati individuati dalla disciplina, a una sospensione dell'efficacia fino alla conferma espressa dello Sportello Unico, imponendo lo svolgimento di una procedura di verifica.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    «presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo è costituito uno sportello unico per l'immigrazione», il quale «è responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri»

    Lo Sportello Unico è responsabile dell'intero procedimento e deve pertanto assicurarne la conclusione, inclusa la fase di verifica del nulla osta.

  • art. 2, commi 1 e 2, l. 241/1990

    «Nei casi in cui disposizioni di legge [...] non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni»

    In assenza di un termine speciale per la verifica del nulla osta, il procedimento deve concludersi entro trenta giorni; la mancata conclusione determina silenzio-inadempimento.

  • art. 16, commi 1 e 2, l. 241/1990

    «in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere»

    La mancata acquisizione del parere entro il termine previsto non consente di paralizzare indefinitamente il procedimento: l'amministrazione procedente deve proseguire, salvo che siano state rappresentate esigenze istruttorie.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, accertata l'illegittimità del silenzio, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato.

  • art. 97 Cost.

    Il protrarsi indefinito della procedura di verifica è incompatibile con i principi di buon andamento e di efficienza dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale sospende l'efficacia di un nulla osta al lavoro già rilasciato fino alla conferma espressa del positivo espletamento di verifiche ulteriori, l'amministrazione competente deve svolgere e concludere uno specifico procedimento di verifica mediante un provvedimento espresso.
  • Se la disciplina speciale non stabilisce un termine per la conclusione del procedimento di verifica, si applica il termine generale di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, l. 241/1990.
  • La pendenza del parere di un'amministrazione coinvolta nell'istruttoria non legittima la sospensione sine die del procedimento: decorso il termine previsto per il parere, l'amministrazione procedente deve proseguire indipendentemente dalla sua acquisizione, salvo la rappresentazione di esigenze istruttorie.
  • La mancata conclusione entro il termine applicabile del procedimento di verifica di un nulla osta al lavoro integra silenzio-inadempimento, anche quando l'amministrazione giustifichi l'inerzia con la mancata acquisizione del parere della Questura o di altro organo consultivo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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