Sentenza n. 642/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento del Decreto n. -OMISSIS- (Posizione n. -OMISSIS-) emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della -OMISSIS- – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione, notificato in data 29 settembre 2023, con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dalla ricorrente in data 6 settembre 2022, tendente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “Esiti di quadrantectomia superiore destra in carcinoma duttale infiltrante G2” ed è dunque stata negata la concessione dell'equo indennizzo; nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi, ivi espressamente compresi il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nr. -OMISSIS- reso nell'adunanza n. -OMISSIS- del 14 giugno 2023, nonché del parere n. -OMISSIS- reso nell'adunanza n. -OMISSIS- del 19 settembre 2023 espresso in sede di riesame dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale e della concessione dell'equo indennizzo, unitamente ai pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, in servizio nell'Esercito dal 2002 al 31 agosto 2023, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio degli esiti di quadrantectomia superiore destra per carcinoma duttale infiltrante e la concessione dell'equo indennizzo. Aveva riferito di avere partecipato a missioni internazionali in Afghanistan, di avere prestato servizio in basi operative esposte all'impiego di uranio impoverito e altro munizionamento pesante, senza dispositivi di protezione, e di avere svolto attività addestrativa presso poligoni militari italiani. Aveva inoltre prodotto un esame nanodiagnostico eseguito sulla massa tumorale, dal quale risultavano elevate concentrazioni di numerosi metalli pesanti. Il Comitato di verifica aveva inizialmente escluso la dipendenza da causa di servizio e, dopo il riesame richiesto dall'Amministrazione sulla base della documentazione medica aggiuntiva, aveva confermato il parere negativo. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere per travisamento, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, irrazionalità, inattendibilità, insufficienza, abnormità e apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia e sviamento, nonché violazione dei d.P.R. 37/2009, 90/2010 e 40/2012 e della disciplina sul rischio tipizzato. Ha contestato l'omessa valutazione delle concrete condizioni di servizio, dei teatri operativi, dell'assenza di protezioni, dell'esposizione all'uranio impoverito e alle nanoparticelle di metalli pesanti, delle vaccinazioni e dei risultati dell'esame nanodiagnostico. Ha inoltre censurato il richiamo a fattori di rischio generici e a studi epidemiologici ritenuti inconferenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il parere del Comitato di verifica e il decreto ministeriale di diniego. Applicando i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze 7 ottobre 2025, nn. 12, 13, 14 e 15, il Collegio ha ritenuto che l'art. 603 del codice dell'ordinamento militare configuri, per le patologie tumorali insorte dopo il servizio prestato in missioni, poligoni di tiro o siti di stoccaggio del munizionamento caratterizzati da particolari condizioni ambientali od operative, una presunzione relativa di dipendenza da causa di servizio. Il militare deve dimostrare l'impiego in uno dei contesti tipizzati, l'esistenza di condizioni ambientali od operative idonee ad aumentare il rischio e la successiva insorgenza di una patologia tumorale espressiva di quel rischio; spetta invece all'Amministrazione fornire la prova di una specifica genesi extralavorativa, autonoma ed esclusiva, della patologia. Nel caso concreto la ricorrente aveva assolto il proprio onere mediante la documentazione delle missioni e delle attività presso i poligoni, dell'insorgenza della patologia tumorale e delle elevate concentrazioni di metalli pesanti nella massa tumorale. L'Amministrazione non aveva fornito la prova contraria, limitandosi a richiamare fattori di rischio comuni e studi scientifici volti a escludere in generale la pericolosità delle missioni. Il parere era inoltre ritenuto apodittico, fondato su fattori di rischio generici e astratti, in parte mutuati acriticamente da un sito internet, senza un esame della concreta storia clinica, anamnestica e lavorativa della ricorrente. Le amministrazioni resistenti sono state condannate al pagamento di 2.500 euro, oltre oneri di legge, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 603 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
Il testo richiama il rischio professionale specifico legato a particolari condizioni ambientali o operative e alle infermità o patologie tumorali insorte in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura.
La disposizione introduce una presunzione relativa di dipendenza da causa di servizio per le patologie tumorali insorte dopo l'impiego in missioni, poligoni di tiro o siti di stoccaggio del munizionamento caratterizzati da particolari condizioni ambientali od operative. La presunzione è superabile dall'Amministrazione mediante la prova di una specifica genesi extralavorativa, autonoma ed esclusiva, della patologia.
art. 1078, lett. d), d.P.R. 90/2010
condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di di svolgimento dei compiti di istituto
La norma attuativa concorre a definire le particolari condizioni ambientali od operative rilevanti ai fini del rischio professionale specifico.
art. 11 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
È richiamato quale parametro del giudizio medico-legale necessario per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nel quadro del rischio professionale tipizzato dall'art. 603 del codice dell'ordinamento militare.
È richiamato dall'Adunanza Plenaria quale criterio sistematico per il riparto dell'onere probatorio: il militare deve provare l'esposizione al rischio tipizzato e l'insorgenza della patologia, mentre l'Amministrazione deve fornire la prova contraria di una specifica eziologia extralavorativa.
d.P.R. 37/2009
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla disciplina del rischio tipizzato; il TAR ha accolto il ricorso sulla base dei principi derivanti dall'art. 603 del codice dell'ordinamento militare.
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla disciplina del rischio tipizzato; il TAR ha accolto il ricorso sulla base dei principi derivanti dall'art. 603 del codice dell'ordinamento militare.
Massime di principio
- Per le patologie tumorali insorte in militari impiegati in missioni, poligoni di tiro o siti di stoccaggio del munizionamento caratterizzati da particolari condizioni ambientali od operative, l'art. 603 del codice dell'ordinamento militare configura una presunzione relativa di dipendenza da causa di servizio, collegata al rischio professionale specifico tipizzato dalla legge.
- Il militare deve provare di avere prestato servizio in uno dei contesti tipizzati, in condizioni ambientali od operative che abbiano aumentato il rischio di malattia, e che sia successivamente insorta una patologia tumorale espressiva di quel rischio; non deve invece dimostrare, sul piano medico-legale, il nesso eziologico individuale con certezza o con alto grado di probabilità razionale.
- La presunzione di dipendenza da causa di servizio può essere superata soltanto mediante la prova, gravante sull'Amministrazione, di una specifica genesi extralavorativa della patologia, dotata di autonoma ed esclusiva efficacia causale; il mero richiamo a fattori di rischio comuni o a studi generali non è sufficiente.
- Il parere del Comitato di verifica deve esaminare concretamente la storia lavorativa, ambientale, clinica e anamnestica dell'interessato. È illegittima una motivazione apodittica fondata su fattori di rischio astratti o mutuata acriticamente da fonti non pertinenti, senza confronto con le specifiche condizioni di servizio e con la documentazione medica prodotta.
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