Sentenza n. 272/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - della Delibera di aggiudicazione n. 81 del 28.01.2026 della procedura di cui al CIG: B76F6D3F54, dei relativi verbali di gara e della comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023, nelle parti in cui la stazione appaltante ha implicitamente accolto, ai sensi dell’art. 36, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, la richiesta di diniego all’ostensione dell’offerta tecnica formulata in gara da BIOH Filtrazione S.r.l. E per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso agli atti e ai documenti dell’offerta presentata dalla società BIOH Filtrazione S.r.l., come puntualmente individuati nell’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 12.02.2026; Nonché per la condanna della Stazione Appaltante a esibire i suddetti documenti entro un termine perentorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116, comma 4, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: accoglimento, espresso e implicito, della richiesta di oscuramento integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e conseguente pubblicazione dell’offerta in forma completamente oscurata
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata in una procedura aperta telematica per la fornitura e installazione di lavaendoscopi e relativo materiale di consumo, ha chiesto l’accesso integrale all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, pubblicata dalla stazione appaltante in forma completamente oscurata. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, nonché dei principi di buon andamento, legalità e concorrenza, per difetto di istruttoria e motivazione e per l’illegittimo oscuramento indiscriminato dell’intera offerta. Secondo la ricorrente, la dichiarazione dell’aggiudicataria relativa a brevetti e segreti tecnici e commerciali era generica e stereotipata e non integrava una dichiarazione motivata e comprovata. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990 e dell’art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023, sostenendo la prevalenza dell’accesso difensivo, poiché la conoscenza dell’offerta era indispensabile per verificare la correttezza delle valutazioni di gara e tutelarsi in giudizio. La stazione appaltante ha chiesto il rigetto, sostenendo che non fosse ancora intervenuta una decisione sull’istanza di accesso e che il termine del rito speciale non fosse iniziato a decorrere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto che la pubblicazione dell’offerta completamente oscurata, unitamente alla dicitura secondo cui la motivazione dell’aggiudicataria appariva pertinente, integrasse l’accoglimento, almeno implicito e anche espresso, della richiesta di oscuramento. Ha quindi escluso che l’amministrazione potesse sostenere di non avere ancora deciso sull’istanza o che il termine processuale non fosse decorso. Nel merito, ha annullato il provvedimento di integrale oscuramento perché l’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023 consente di sottrarre all’accesso soltanto specifiche informazioni dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali sulla base di una dichiarazione motivata e comprovata, non l’intero elaborato tecnico o tutta la documentazione dell’aggiudicataria. La stazione appaltante deve svolgere una propria valutazione, non recepire acriticamente la dichiarazione dell’offerente, e deve motivare il bilanciamento tra riservatezza e accesso. L’esistenza di brevetti o segreti commerciali non giustifica di per sé l’oscuramento integrale. Il TAR ha inoltre rilevato che, anche in presenza di segreti tecnici, commerciali o dati sensibili, occorre verificare se l’accesso sia indispensabile per la difesa in giudizio del concorrente, secondo l’art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023. Poiché tali valutazioni non erano state compiute, l’amministrazione è stata ordinata a riesaminare l’istanza e a pubblicare conseguentemente l’offerta sulla piattaforma entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza. È stata invece respinta la domanda di accertamento immediato del diritto all’accesso integrale nei termini richiesti dalla ricorrente, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione nell’effettuazione delle valutazioni ancora mancanti, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. L’Azienda USL Latina è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina generale dell’accesso documentale, richiamata per la tutela del diritto di accesso agli atti di gara.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Rileva per l’accesso difensivo, che può prevalere sulle esigenze di riservatezza quando la conoscenza degli atti sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
art. 35, comma 1, d.lgs. 36/2023
le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici
Impone di assicurare l’accesso digitale agli atti delle procedure di affidamento.
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali
Consente l’esclusione dall’accesso soltanto per specifiche informazioni comprovate come segreti tecnici o commerciali; non legittima l’oscuramento indiscriminato dell’intera offerta e richiede una valutazione autonoma e motivata della stazione appaltante.
art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023
è comunque consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara
Impone di verificare, anche in presenza di segreti tecnici o commerciali, se l’accesso sia indispensabile per la difesa in giudizio del concorrente.
art. 36, comma 1, d.lgs. 36/2023
l’offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario [...] sono resi disponibili [...] contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione
Impone la disponibilità dell’offerta dell’aggiudicatario contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, per concentrare i tempi dell’accesso e dell’eventuale impugnazione.
art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023
nella comunicazione dell’aggiudicazione [...] dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento
Richiede che la stazione appaltante dia conto, contestualmente all’aggiudicazione, delle decisioni sulle richieste di oscuramento.
art. 36, comma 7, d.lgs. 36/2023
Il ricorso di cui al comma 4 [...] è deciso [...] con sentenza in forma semplificata
Disciplina il rito speciale accelerato per le controversie relative all’accesso agli atti di gara.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Preclude al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, impedendo nel caso concreto l’accertamento diretto del diritto all’accesso integrale prima del riesame amministrativo.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Costituisce la base processuale della richiesta di ordine di esibizione dei documenti, esercitata nei limiti della decisione adottata.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, la stazione appaltante deve rendere disponibile l’offerta dell’aggiudicatario contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione; la pubblicazione dell’offerta integralmente oscurata e l’indicazione che la motivazione dell’oscuramento è pertinente possono integrare una decisione, anche implicita, di accoglimento della richiesta di secretazione.
- L’oscuramento ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023 può riguardare soltanto specifiche informazioni dell’offerta la cui natura di segreto tecnico o commerciale sia oggetto di una dichiarazione dell’offerente motivata e comprovata; non è legittimo l’oscuramento indiscriminato dell’intero elaborato tecnico o della documentazione di gara.
- La stazione appaltante non può recepire automaticamente la dichiarazione di segretezza dell’offerente, ma deve svolgere una propria istruttoria e motivare il bilanciamento tra esigenze di riservatezza e diritto di accesso.
- Anche qualora siano comprovati segreti tecnici o commerciali, l’accesso deve essere consentito quando sia indispensabile per la difesa in giudizio degli interessi giuridici del concorrente in relazione alla procedura di gara; tale indispensabilità deve essere specificamente valutata dalla stazione appaltante.
- Quando l’amministrazione non abbia ancora compiuto le valutazioni necessarie sulla delimitazione dei segreti tecnici o commerciali e sul bilanciamento con l’accesso difensivo, il giudice può annullare la decisione di oscuramento e ordinare il riesame, ma non può sostituirsi all’amministrazione accertando direttamente il diritto all’accesso integrale, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
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