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Sentenza

Sentenza n. 275/2026 - Latina, Sezione 1

per la declaratoria dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dalla Prefettura di Latina, con riferimento alla procedura di validazione del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 17.4.2024 Prot. n. P-LT/L/Q/2024/111449.

Giustizia amministrativa202500935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sul procedimento di verifica e conferma del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato per l'assunzione di un cittadino pakistano

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi. A seguito dell'art. 3 d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024, l'efficacia del nulla osta era stata sospesa fino alla conferma espressa dello Sportello unico per l'immigrazione, previa verifica dei requisiti da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Dopo due diffide, l'amministrazione aveva comunicato di essere ancora in attesa del parere favorevole della Questura e del parere dell'Ispettorato territoriale del lavoro, senza concludere il procedimento. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., sostenendo l'obbligo dell'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine ragionevole e comunque entro trenta giorni, non potendo la disciplina speciale determinare una sospensione indefinita del procedimento. L'amministrazione ha sostenuto che non vi fosse inerzia, poiché mancava ancora il parere dell'Ispettorato del lavoro, ritenuto necessario per la conclusione della verifica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 3 d.l. 145/2024 sottoponga il nulla osta già rilasciato al cittadino pakistano a una verifica successiva, affidata allo Sportello unico per l'immigrazione, nell'ambito della quale devono essere acquisiti i pareri della Questura e dell'Ispettorato del lavoro. Poiché la disciplina speciale non stabilisce un termine per la conclusione di tale procedimento, trova applicazione il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, l. 241/1990. Il procedimento non può restare sospeso a tempo indeterminato in attesa dei pareri, anche perché l'art. 16 l. 241/1990 impone, in via generale, la resa dei pareri entro venti giorni e consente all'amministrazione procedente di proseguire decorso inutilmente tale termine, salvo esigenze istruttorie rappresentate dall'organo consultivo. L'inerzia protratta oltre il termine di legge integra pertanto silenzio-inadempimento. Il TAR ha dichiarato l'illegittimità del silenzio e ordinato alla Prefettura, tramite lo Sportello unico, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024

    «in relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico [...] non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica [...] del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico»; «l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati [...] è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche»

    La disposizione introduce una verifica successiva sul nulla osta già rilasciato e ne sospende l'efficacia fino alla conferma espressa dello Sportello unico, ma non consente la sospensione indefinita del procedimento.

  • art. 22, commi 1, 5 e 5.01, d.lgs. 286/1998

    «lo sportello unico per l'immigrazione [...] è responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri»; «nel complessivo termine massimo di sessanta giorni [...] rilascia [...] il nulla osta»; «il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora [...] non sono state acquisite dalla questura le informazioni»

    Lo Sportello unico è il responsabile dell'intero procedimento di assunzione del lavoratore straniero; la disciplina speciale dell'art. 3 d.l. 145/2024 deroga al comma 5.01 per le categorie interessate.

  • art. 2, commi 1 e 2, l. 241/1990

    «Nei casi in cui disposizioni di legge [...] non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi [...] devono concludersi entro il termine di trenta giorni»

    In assenza di un termine speciale per la verifica del nulla osta, il procedimento deve concludersi entro trenta giorni; la mancata conclusione integra silenzio-inadempimento.

  • art. 16, commi 1 e 2, l. 241/1990

    «i pareri devono essere resi entro venti giorni dalla richiesta»; «in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere [...] l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere»

    La pendenza del parere dell'Ispettorato non giustifica una sospensione sine die: decorso il termine previsto, l'amministrazione procedente deve proseguire, salvo le esigenze istruttorie previste dalla norma.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, accertata l'illegittimità del silenzio, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato.

  • art. 97 Cost.

    Il divieto di mantenere indefinitamente sospeso il procedimento è coerente con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale sospende l'efficacia di un nulla osta amministrativo fino alla conclusione di verifiche successive, la sospensione non può protrarsi indefinitamente in assenza di un termine speciale per la conclusione del procedimento.
  • Per il procedimento di verifica del nulla osta al lavoro disciplinato dall'art. 3 d.l. 145/2024, in mancanza di un termine specifico trova applicazione il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, l. 241/1990.
  • La pendenza del parere di un'amministrazione interpellata non esclude il silenzio-inadempimento quando il termine per la conclusione del procedimento è decorso: l'amministrazione procedente deve attivarsi secondo la disciplina dell'art. 16 l. 241/1990 e non può mantenere il procedimento sospeso sine die.
  • Lo Sportello unico per l'immigrazione, quale responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri, è tenuto ad adottare un provvedimento espresso sulla verifica del nulla osta entro il termine applicabile, anche quando non siano ancora pervenuti tutti i pareri richiesti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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