Sentenza n. 277/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza n.-OMISSIS- del 6 aprile 2016 con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere eseguite costruite senza titolo ed ivi descritte per relationem al rapporto della Polizia municipale n. -OMISSIS- del 9 febbraio 2026, in zona attinta da vincolo paesaggistico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di opere edilizie realizzate senza titolo in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, in primo luogo, eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche e violazione dell'art. 19 della legge regionale Lazio n. 15/2008 e del d.l. n. 133/2014, sostenendo che l'ordinanza fosse generica perché descriveva gli abusi mediante rinvio al rapporto della Polizia municipale, senza individuarli puntualmente. Ha inoltre sostenuto che le opere — rifacimento degli impianti tecnologici, del bagno, della pavimentazione, degli intonaci, del manto di copertura e delle grondaie e manutenzione delle facciate — fossero interventi di manutenzione ordinaria, riconducibili all'attività edilizia libera o, al più, soggetti a SCIA. Da ciò la ricorrente traeva la conseguenza che, in assenza di SCIA, avrebbe potuto essere applicata soltanto la sanzione pecuniaria e non la demolizione. Con un secondo motivo ha dedotto il travisamento dei fatti, assumendo che gli interventi non avessero modificato né aumentato la volumetria del manufatto preesistente e non fossero quindi demolibili. Dagli accertamenti della Polizia municipale risultava, tuttavia, che le opere erano state realizzate senza titoli autorizzativi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha escluso la genericità dell'ordinanza, rilevando che il rinvio per relationem al rapporto della Polizia municipale era sufficiente, poiché tale rapporto descriveva dettagliatamente le opere contestate. La stessa articolata difesa della ricorrente, che aveva esaminato le singole opere, dimostrava inoltre che il contenuto dell'addebito era stato pienamente compreso. Il Collegio ha poi ritenuto irrilevante, ai fini della sanzione demolitoria, la qualificazione delle opere come manutenzione ordinaria o come attività edilizia libera/assoggettata a SCIA. Poiché gli interventi erano stati eseguiti in area paesaggisticamente vincolata senza preventiva autorizzazione paesaggistica e avevano determinato un'alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi, risultava integrata una ragione autonoma e decisiva per la demolizione. In applicazione dell'art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, l'amministrazione comunale è tenuta ad adottare la sanzione demolitoria per gli interventi edilizi sine titulo realizzati in area vincolata, anche quando il titolo edilizio eventualmente omesso sia una SCIA o quando l'intervento rientri astrattamente nell'attività edilizia libera. Il TAR ha quindi ritenuto l'ordinanza adeguatamente sostenuta dalla mancanza sia del titolo edilizio sia dell'autorizzazione paesaggistica e ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
In presenza di interventi edilizi realizzati sine titulo in area sottoposta a vincolo paesaggistico, l'amministrazione comunale deve adottare la sanzione demolitoria, anche se l'intervento sarebbe stato astrattamente soggetto a SCIA o rientrante nell'attività edilizia libera.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato come norma relativa alla sanzione demolitoria applicabile agli interventi abusivi in area vincolata.
art. 3, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 380/2001
Invocato dalla ricorrente per qualificare le opere come manutenzione ordinaria; tale qualificazione è stata ritenuta non decisiva in ragione dell'assenza dell'autorizzazione paesaggistica.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto della causa nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Un'ordinanza di demolizione può descrivere gli abusi mediante rinvio per relationem a un rapporto della Polizia municipale, purché il rapporto richiamato contenga una descrizione sufficientemente dettagliata delle opere; la comprensione effettiva degli addebiti da parte del destinatario può essere desunta anche dal contenuto delle sue difese.
- La realizzazione di opere edilizie sine titulo in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica e quando le opere alterino l'aspetto esteriore dei luoghi, legittima l'adozione della sanzione demolitoria anche se gli interventi sono qualificabili come attività edilizia libera o soggetti a SCIA.
- In area paesaggisticamente vincolata, l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica può essere autonomamente sufficiente a fondare l'ordine di demolizione degli interventi abusivi, senza che assuma carattere decisivo il regime edilizio applicabile all'opera in base alla sua qualificazione ordinaria.
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