Sentenza n. 276/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'ordinanza di demolizione prot. n.12323 del 7 ottobre 2015. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bottini Fiorella il 9/1/2024: annullamento dell'ordinanza di emissione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordinanza di demolizione di cui alla nota prot. n. 12562 del 18 ottobre 2023, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente, presupposto o connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di una piscina pertinenziale abusiva e successiva sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale del 7 ottobre 2015 con cui era stata loro ordinata, in solido, la demolizione entro novanta giorni di una piscina pertinenziale realizzata presso un fabbricato residenziale di loro proprietà. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche l'ordinanza del 18 ottobre 2023 recante la sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione, facendo valere l'illegittimità degli atti presupposti e conseguenti. Nel corso del giudizio uno dei ricorrenti aveva inizialmente depositato una rinuncia; successivamente, in data 21 gennaio 2026, i ricorrenti hanno depositato un atto di rinuncia al gravame, ritualmente notificato al Comune.
La decisione
Il Tribunale ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 84 c.p.a.: la rinuncia proveniva dalla parte, era stata formalmente portata a conoscenza dell'amministrazione resistente mediante notificazione e il Comune non si era opposto alla rinuncia. La rinuncia è stata quindi ritenuta efficace, senza necessità di esaminare nel merito la legittimità dell'ordinanza di demolizione o della sanzione pecuniaria. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti rinuncianti ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a., in considerazione anche dell'insistenza del Comune, e liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia
La rinuncia è efficace quando proviene dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale, è formalmente portata a conoscenza delle altre parti e non vi è opposizione rituale alla rinuncia.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, quando ne ricorrono i presupposti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 84, comma 2, c.p.a.
Le spese del giudizio sono poste a carico della parte rinunciante, salvo diversa determinazione del giudice.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata da remoto nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la rinuncia al ricorso può essere effettuata in ogni stato e grado mediante dichiarazione della parte o del difensore munito di mandato speciale, purché l'atto sia depositato presso la segreteria e portato formalmente a conoscenza delle altre parti.
- La conoscenza della rinuncia può risultare dalla notificazione dell'atto oppure da forme equipollenti idonee a dimostrare che la controparte ne abbia avuto conoscenza formale.
- La mancata opposizione rituale della parte resistente, unitamente alla provenienza e alla conoscenza formale dell'atto, consente al giudice di prendere atto della rinuncia e dichiarare estinto il giudizio senza esaminare il merito delle censure contro gli atti amministrativi impugnati.
- In caso di rinuncia al ricorso, le spese di lite sono normalmente poste a carico della parte rinunciante, soprattutto quando la parte resistente abbia insistito per la relativa condanna.
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