Sentenza n. 273/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) dell'ordinanza n.20 del 22 settembre 2014 di diniego del rilascio di permesso di costruire in sanatoria; b) dell'ordinanza n.6 del 25/03/2014 di demolizione di opere edili realizzate in assenza di titolo abilitativo. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gabrielli Anna Maria il 29\12\2019: dell'ordinanza n. 21 del 7/10/2019, con cui è stata: a) disposta la notifica dell’accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 6 del 25 marzo 2014; b) disposta l’irrogazione e il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 15 comma 3, l.r. 15/08 e ss.mm.ii.; c) comunicato l’avvio del procedimento di acquisizione di diritto al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate su area distinta in catasto al fg. 11 part. 362 e 363 e dell’area di sedime; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gabrielli Anna Maria il 3\6\2020: del provvedimento di archiviazione della richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. 1128 del 21.01.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di opere edilizie realizzate senza permesso di costruire, autorizzazione sismica e autorizzazione paesaggistica; diniego del permesso di costruire in sanatoria; successivo accertamento di inottemperanza, irrogazione della sanzione e avvio dell'acquisizione al patrimonio comunale; archiviazione di una nuova istanza di sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione e il diniego del permesso di costruire in sanatoria relativo a un fabbricato in cemento armato a tre elevazioni, con opere esterne, realizzato in zona urbanistica residenziale ma anche sottoposta a vincolo paesaggistico. Hanno dedotto censure tecniche concernenti il calcolo planovolumetrico, l'applicazione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, le distanze tra fabbricati e la distanza dalla strada comunale. Hanno chiesto, in alternativa alla demolizione, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001 e, in subordine, il risarcimento dei danni derivanti dalla demolizione. Con i motivi aggiunti hanno impugnato gli atti successivi relativi all'accertamento dell'inottemperanza, alla sanzione pecuniaria, all'avvio dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale e all'archiviazione di una seconda istanza di sanatoria presentata dopo la scadenza del termine per demolire.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, richiamando il principio affermato dall'Adunanza Plenaria n. 16 del 2023 secondo cui, decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001, il bene abusivo è acquisito ipso iure al patrimonio comunale e il responsabile dell'abuso perde la legittimazione a presentare un'istanza di accertamento di conformità. Ha quindi ritenuto corretti gli atti del Comune del 2019 e del 2020, inclusa l'archiviazione della nuova istanza di sanatoria. Nel merito ha rigettato il ricorso principale. Le contestazioni sul calcolo della volumetria, sulle distanze e sulla disciplina urbanistica non potevano comunque superare la circostanza decisiva che l'opera era stata realizzata anche senza preventiva autorizzazione sismica e senza autorizzazione paesaggistica. Per le opere eseguite in zona sismica senza autorizzazione preventiva non è prevista un'autorizzazione sismica in sanatoria; la disciplina consente soltanto la riconduzione a conformità secondo l'art. 98, comma 3, d.P.R. 380/2001. Inoltre, la realizzazione di un manufatto di rilevanti dimensioni in area vincolata, in assenza di autorizzazione paesaggistica, giustifica la demolizione ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001, anche indipendentemente dal regime edilizio specificamente applicabile. La domanda risarcitoria è stata respinta perché, in seguito al rigetto della domanda caducatoria, mancava l'illegittimità degli atti, presupposto essenziale della responsabilità ex art. 2043 c.c. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'art. 31 struttura l'intervento repressivo del Comune in quattro distinte fasi.
L'ordinanza di demolizione costituisce la prima fase della repressione dell'abuso; decorso inutilmente il termine di novanta giorni assegnato per la demolizione, si produce l'acquisizione ipso iure del bene abusivo al patrimonio comunale e il responsabile perde la legittimazione a presentare un'istanza di accertamento di conformità.
art. 36, comma 1, d.P.R. 380/2001
fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative
L'istanza di accertamento di conformità può essere presentata entro il termine perentorio assegnato per demolire o ridurre in pristino, ma non dopo la sua inutile scadenza; il riferimento alle sanzioni amministrative non consente di differire indefinitamente la presentazione dell'istanza.
art. 94 d.P.R. 380/2001
nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione
La preventiva autorizzazione sismica è necessaria per gli interventi edilizi soggetti al controllo antisismico e la sua mancanza determina l'abusività dell'opera.
art. 98, comma 3, d.P.R. 380/2001
Per le opere eseguite senza autorizzazione sismica non è prevista un'autorizzazione sismica in sanatoria; è possibile soltanto la riconduzione a conformità nei limiti della disciplina antisismica.
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
In presenza di opere edilizie sine titulo realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, l'amministrazione è tenuta ad adottare la sanzione demolitoria.
art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001
La richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione non è stata accolta, non risultando integrati i presupposti per sostituire la misura ripristinatoria.
art. 10-bis l. 241/1990
Il Comune ha previamente comunicato il preavviso di diniego del permesso di costruire in sanatoria, consentendo ai ricorrenti di presentare osservazioni.
art. 2043 c.c.
Il rigetto della domanda di annullamento esclude l'illegittimità dell'azione amministrativa, elemento presupposto della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti.
art. 2 del Regolamento Regione Lazio n. 2/2012
nelle zone sismiche del territorio della Regione, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni, sopraelevazioni, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione sismica
La disciplina regionale impone l'acquisizione preventiva dell'autorizzazione sismica per gli interventi realizzati in zona sismica, salvo le ipotesi escluse dal regolamento.
Massime di principio
- L'istanza di accertamento di conformità ex art. 36, comma 1, d.P.R. 380/2001 deve essere presentata entro il termine di novanta giorni assegnato con l'ordinanza di demolizione, o entro il termine prorogato dall'amministrazione per oggettive ragioni impeditive; decorso inutilmente tale termine, il responsabile dell'abuso perde la legittimazione a presentare l'istanza.
- L'inottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 comporta l'acquisizione ipso iure del bene abusivo al patrimonio comunale; l'atto successivo di accertamento dell'inottemperanza e l'avvio del procedimento acquisitivo rendono operativa e documentano tale conseguenza.
- Per le opere soggette ad autorizzazione sismica preventiva, l'ordinamento non prevede il rilascio di un'autorizzazione sismica in sanatoria per lavori già eseguiti senza titolo; la mancanza dell'autorizzazione preventiva impedisce la regolarizzazione postuma e giustifica l'applicazione della misura demolitoria.
- La realizzazione di opere edilizie di rilevante consistenza in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, impone l'adozione della demolizione ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001, anche quando l'abuso sia contestato con riferimento a un titolo edilizio diverso.
- Il rigetto della domanda di annullamento degli atti repressivi esclude, per carenza del requisito dell'illegittimità dell'azione amministrativa, la domanda risarcitoria proposta in relazione ai danni derivanti dalla demolizione.
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