Cassazione Civile, Ordinanza n. 26557/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione emesso dall'amministrazione finanziaria in relazione alla tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di un decreto ingiuntivo recante enunciazione di una scrittura privata non registrata. In primo grado le contribuenti avevano ottenuto l'annullamento dell'atto; in appello l'Agenzia aveva ottenuto una decisione solo parzialmente favorevole, poiché la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo il ridimensionamento della pretesa operato in autotutela dall'Ufficio dopo la revoca giudiziale del decreto ingiuntivo, senza necessità di un nuovo avviso di liquidazione. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione del d.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, in relazione alla tariffa parte prima, art. 9, sostenendo che, pur venuto meno il decreto ingiuntivo, la scrittura privata enunciata conservava autonoma rilevanza impositiva perché di contenuto patrimoniale e diretta a regolare rapporti e crediti tra le parti. Le contribuenti propongono ricorso incidentale con due censure: la prima per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per aspecificità, la seconda per travisamento dei fatti ed erronea interpretazione della disciplina dell'autotutela, sostenendo che l'Ufficio non si era limitato a ridurre la pretesa ma ne aveva mutato il fondamento, passando dalla tassazione dell'atto giudiziario a quella della scrittura privata enunciata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il motivo perché la censura non confrontava correttamente la motivazione della sentenza impugnata e, soprattutto, non rispettava i requisiti di specificità del ricorso per cassazione in tema di interpretazione di un contratto/scrittura privata: era necessario indicare le regole ermeneutiche violate e trascrivere il testo dell'accordo, o la parte contestata, per consentire il controllo di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che la decisione regionale aveva comunque ricondotto la tassazione dell'atto enunciato alla misura fissa, escludendo la tassazione proporzionale invocata dall'Ufficio. I motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti: il primo perché la sentenza di appello conteneva una statuizione implicita incompatibile con l'eccezione di inammissibilità, il secondo perché, essendo stato respinto il ricorso principale, era venuto meno l'interesse all'esame. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 22
La Corte non ne accoglie la lettura proposta dall'Agenzia; il motivo è respinto perché non è stata adeguatamente censurata l'interpretazione della scrittura privata e dell'atto enunciato operata dal giudice di merito.
d.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte prima, art. 9
Richiamato dall'Agenzia per sostenere la tassazione proporzionale dell'atto a contenuto patrimoniale; la censura è però respinta.
d.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte seconda, art. 2
Richiamato dalla sentenza impugnata per ricondurre l'atto enunciato alla tassazione in misura fissa.
d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 22 e 37
Richiamati dalla Corte nel ricostruire il criterio di tassazione dell'atto enunciato e il caso d'uso.
Per censurare l'interpretazione del negozio in cassazione non basta contrapporre una propria lettura: occorre denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici e spiegare in che modo il giudice se ne sia discostato.
È il parametro formale della censura proposta dall'Agenzia, ma non consente di sostituire al controllo di legittimità una diversa ricostruzione fattuale del contenuto negoziale.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Invocato nel ricorso incidentale per sostenere l'inammissibilità dell'appello per aspecificità; la Corte ne dichiara assorbito l'esame.
d.l. n. 564 del 1994, art. 1 quater, conv. in L. n. 656 del 1994
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di autotutela sostitutiva/riduttiva; l'esame è assorbito.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato sia per il ricorso dell'amministrazione dello Stato sia per il ricorso incidentale assorbito o privo di interesse.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che investe l'interpretazione di una scrittura privata o di un negozio non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella adottata dal giudice di merito: è necessario dedurre la concreta violazione dei canoni legali di ermeneutica e indicare come il giudice se ne sia discostato.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di interpretazione contrattuale, il ricorrente deve trascrivere il testo dell'accordo, o almeno la parte oggetto di contestazione, in modo da consentire alla Corte di verificare il diverso significato allegato.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice d'appello decide con una costruzione logico-giuridica incompatibile con l'eccezione o la domanda proposta: in tal caso la statuizione implicita di rigetto esclude l'omissione.
- Il ricorso incidentale che pone questioni pregiudiziali o preliminari ha natura condizionata e perde interesse, quando tali questioni siano state già implicitamente o esplicitamente decise e il ricorso principale venga rigettato.
- Nel regime dell'imposta di registro, la tassazione dell'atto enunciato va verificata in base al contenuto effettivo dell'atto stesso, ma la relativa censura in cassazione richiede una puntuale contestazione della motivazione di merito e del criterio ermeneutico applicato.
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