Cassazione Civile, Ordinanza n. 20558/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socia)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca dalla carica di amministratore di una società in accomandita semplice in liquidazione e dalla condanna del soggetto revocato al risarcimento, in favore di due soci, dei danni asseritamente subiti per effetto della sua mala gestio. In particolare, il giudice di merito ha ritenuto che l'amministratore avesse fatto risultare nei bilanci l'esistenza di un contratto di locazione relativo a un immobile sociale in Roma, nonostante il presunto conduttore avesse espresso per iscritto il proprio diniego a concludere il contratto; tale condotta avrebbe determinato l'iscrizione in bilancio di canoni mai percepiti e la conseguente alterazione della veridicità e chiarezza del documento contabile. Il ricorrente principale ha dedotto: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla legittimità delle denunce fiscali dei contratti verbali di locazione; violazione del TUIR e delle norme civilistiche e contabili, sostenendo che la condotta fosse corretta perché fiscalmente rilevante e generativa di reddito d'impresa; violazione degli artt. 342, 191 e 61 c.p.c. in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio, per asserita mancata risposta alle osservazioni del consulente di parte e per erroneità tecnica; violazione degli stessi artt. 342, 191 e 61 c.p.c. per avere confermato il risarcimento in favore di una socia, qualificandolo come danno diretto al suo patrimonio e non come danno meramente riflesso della società. La socia resistente, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale per contestare, tra l'altro, il sopravvenuto difetto di interesse degli attori di primo grado e la negazione della legittimazione attiva del socio a domandare il risarcimento dei danni da mala gestio dell'amministratore; ha anche proposto un ricorso incidentale condizionato. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi del ricorso principale, perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e non a censurare specificamente la ratio decidendi delle sentenze di merito, e ha dichiarato inefficaci, perché tardivi, il ricorso incidentale e quello incidentale condizionato, notificati oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. Alla fine ha rigettato il ricorso principale, dichiarato inefficaci i ricorsi incidentali, compensato le spese tra il ricorrente principale e la socia resistente e condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese in favore della società in liquidazione, oltre all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha escluso che vi fosse omessa pronuncia sul motivo di appello: la sentenza impugnata aveva già affrontato la questione della gestione dell'immobile e aveva accertato che l'addebito di mala gestio consisteva nell'aver iscritto in bilancio un reddito d'impresa insussistente, fondato su un contratto mai concluso. Le censure del ricorrente sono state considerate inammissibili perché si limitavano a proporre una diversa lettura della vicenda, sostenendo che si trattasse di un godimento gratuito fiscalmente produttivo di reddito, senza confrontarsi con gli accertamenti di merito. Anche il motivo sulla c.t.u. è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché la Corte territoriale aveva dato atto che il consulente aveva risposto alle osservazioni del consulente di parte, recependone in parte i rilievi. Parimenti inammissibile è stata la doglianza relativa al danno riconosciuto alla socia, poiché le sentenze di merito avevano ritenuto ammissibile un'azione diretta per il danno personalmente subito dal singolo socio, distinto dal pregiudizio al patrimonio sociale, e avevano accertato in fatto che il danno derivava dalle imposte indebitamente pagate dai soci all'Erario. Quanto al ricorso incidentale della socia, la Corte lo ha dichiarato inefficace perché notificato oltre il termine di legge, e lo stesso ha fatto per il ricorso incidentale condizionato. Il ricorso principale è stato dunque rigettato, con compensazione delle spese tra i due soci e condanna del ricorrente principale a rifondere le spese alla società in liquidazione.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la sentenza di merito aveva effettivamente esaminato la questione dedotta.
È richiamato come norma sul sindacato di legittimità, ma la Corte rileva che i motivi tendevano inammissibilmente a una rivalutazione del merito.
art. 86 d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La Corte non accoglie la lettura del ricorrente secondo cui la fattispecie sarebbe stata fiscalmente corretta e produttiva di reddito imponibile.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della propria tesi fiscale-contabile, senza che la Corte ne condivida l'applicazione nel caso concreto.
artt. 2423, 2302, 2261, 2260 e 2217 c.c.
Richiamati dal ricorrente in tema di bilancio e obblighi contabili; la Corte osserva che la censura non si confronta con l'accertamento di bilancio insussistente e di mala gestio.
Le doglianze sulla c.t.u. sono respinte perché non autosufficienti e perché la Corte territoriale aveva motivato sull'utilizzabilità delle conclusioni peritali.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il motivo sulla c.t.u. è inammissibile per difetto di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per ribadire il difetto di completezza del ricorso.
Usato per dichiarare tardivi il ricorso incidentale e quello incidentale condizionato, notificati oltre il termine semestrale.
La Corte precisa che il rispetto del termine per il controricorso non sana la tardività del ricorso incidentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata ha già individuato e motivato il fatto costitutivo dell'addebito.
- L'omessa pronuncia non sussiste se la decisione di merito contiene una risposta, anche implicita ma univoca, alla questione devoluta.
- Le doglianze sulla consulenza tecnica d'ufficio devono essere autosufficienti e specifiche: il ricorrente deve indicare dove la contestazione sia stata dedotta nei gradi di merito e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza che valorizza la c.t.u.
- Il danno subito personalmente dal socio può essere azionato in via diretta solo quando non coincida con il mero riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale e sia accertato come pregiudizio immediatamente riferibile alla sua sfera patrimoniale.
- Il ricorso incidentale notificato oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza impugnata è inefficace, anche se proposto nel termine per il controricorso.
- La tardività del ricorso incidentale non è sanata dal rispetto del termine per il controricorso ex art. 371 c.p.c.
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