Cassazione Civile, Ordinanza n. 09266/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dottore commercialista, nominato difensore di un fallimento in una controversia tributaria avente ad oggetto un avviso di accertamento per omessa dichiarazione di redditi e IVA, aveva chiesto la liquidazione del compenso a spese dello Stato perché la procedura era stata attestata priva di fondi dal giudice delegato. Il giudice della fase di opposizione/reclamo aveva liquidato un importo molto inferiore a quello richiesto. In cassazione il professionista deduceva: (1) violazione della disciplina sulle spese di giustizia e dei parametri professionali, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare i parametri ministeriali previsti per i dottori commercialisti e i minimi tariffari; (2) violazione delle norme sul processo tributario, lamentando che la liquidazione fosse stata irragionevolmente ridotta perché la causa si era definita con cessazione della materia del contendere e perché l’attività svolta sarebbe stata svalutata come limitata a fasi prodromiche.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva riprodotto la nota spese, non aveva indicato analiticamente le voci richieste e non aveva chiarito se avesse considerato la riduzione alla metà prevista dal testo unico sulle spese di giustizia. Nel merito, la Corte ha affermato che il compenso del dottore commercialista abilitato al patrocinio innanzi alle Corti di giustizia tributaria, anche quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va liquidato in base all’attività concretamente svolta applicando le tariffe degli avvocati, non quelle dei commercialisti. Ha inoltre osservato che il richiamo alla cessazione della materia del contendere non costituiva una valutazione censurabile e che, nel regime previgente, il giudice poteva anche liquidare sotto i minimi tabellari in caso di causa semplice. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non avendo le controparti svolto difese; è stato anche dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione di legge nei due motivi di ricorso.
artt. 82, 130, 137, 141 e 144 D.P.R. n. 115 del 2002
art. 130: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà"
Per il patrocinio a spese dello Stato si applica la disciplina del testo unico; gli importi sono ridotti della metà e la liquidazione deve comunque essere coerente con la prestazione effettivamente svolta.
art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002
È il rimedio utilizzato per proporre opposizione alla liquidazione dei compensi.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sui parametri professionali applicabili.
Richiamato dal ricorrente in tema di parametri e compensi professionali.
art. 1, commi 6 e 7, D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140
Richiamato dal ricorrente come parametro per la liquidazione dei compensi.
artt. 18, 19, 20, 21, 22, 34 e 46 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamati per censurare la valutazione del giudice tributario sulla misura del compenso in relazione all’attività svolta nel processo tributario.
art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1993
Nel regime previgente consentiva la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari in considerazione della semplicità della causa.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell’atto con cui la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
artt. 3, 24 e 35 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della propria tesi sui criteri di liquidazione del compenso.
Massime di principio
- Il compenso del professionista ammesso al patrocinio a spese dello Stato va liquidato in relazione all’attività concretamente svolta e non secondo un criterio astratto sganciato dalla prestazione effettiva.
- Quando il difensore è un dottore commercialista abilitato al patrocinio innanzi alle Corti di giustizia tributaria, la liquidazione deve avvenire secondo le tariffe degli avvocati e non mediante i parametri previsti per i commercialisti.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che contesti la liquidazione del compenso deve essere specifico: occorre riprodurre o quantomeno indicare con precisione la nota spese, le singole voci richieste e le censure mosse al provvedimento impugnato.
- Nel regime previgente alla riforma dei compensi professionali, il giudice poteva liquidare somme inferiori ai minimi tabellari se la disciplina speciale lo consentiva e se la causa presentava particolari elementi di semplicità.
- La mera indicazione, da parte del giudice di merito, della cessazione della materia del contendere o della limitatezza delle attività svolte non integra di per sé una valutazione censurabile se corrisponde alla reale vicenda processuale.
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, la disciplina speciale del testo unico sulle spese di giustizia incide sia sui criteri di liquidazione sia sulla misura finale del compenso, compresa la riduzione legale degli importi.
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