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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09266/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dottore commercialista, nominato difensore di un fallimento in una controversia tributaria avente ad oggetto un avviso di accertamento per omessa dichiarazione di redditi e IVA, aveva chiesto la liquidazione del compenso a spese dello Stato perché la procedura era stata attestata priva di fondi dal giudice delegato. Il giudice della fase di opposizione/reclamo aveva liquidato un importo molto inferiore a quello richiesto. In cassazione il professionista deduceva: (1) violazione della disciplina sulle spese di giustizia e dei parametri professionali, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare i parametri ministeriali previsti per i dottori commercialisti e i minimi tariffari; (2) violazione delle norme sul processo tributario, lamentando che la liquidazione fosse stata irragionevolmente ridotta perché la causa si era definita con cessazione della materia del contendere e perché l’attività svolta sarebbe stata svalutata come limitata a fasi prodromiche.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva riprodotto la nota spese, non aveva indicato analiticamente le voci richieste e non aveva chiarito se avesse considerato la riduzione alla metà prevista dal testo unico sulle spese di giustizia. Nel merito, la Corte ha affermato che il compenso del dottore commercialista abilitato al patrocinio innanzi alle Corti di giustizia tributaria, anche quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va liquidato in base all’attività concretamente svolta applicando le tariffe degli avvocati, non quelle dei commercialisti. Ha inoltre osservato che il richiamo alla cessazione della materia del contendere non costituiva una valutazione censurabile e che, nel regime previgente, il giudice poteva anche liquidare sotto i minimi tabellari in caso di causa semplice. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non avendo le controparti svolto difese; è stato anche dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il compenso del professionista ammesso al patrocinio a spese dello Stato va liquidato in relazione all’attività concretamente svolta e non secondo un criterio astratto sganciato dalla prestazione effettiva.
  • Quando il difensore è un dottore commercialista abilitato al patrocinio innanzi alle Corti di giustizia tributaria, la liquidazione deve avvenire secondo le tariffe degli avvocati e non mediante i parametri previsti per i commercialisti.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che contesti la liquidazione del compenso deve essere specifico: occorre riprodurre o quantomeno indicare con precisione la nota spese, le singole voci richieste e le censure mosse al provvedimento impugnato.
  • Nel regime previgente alla riforma dei compensi professionali, il giudice poteva liquidare somme inferiori ai minimi tabellari se la disciplina speciale lo consentiva e se la causa presentava particolari elementi di semplicità.
  • La mera indicazione, da parte del giudice di merito, della cessazione della materia del contendere o della limitatezza delle attività svolte non integra di per sé una valutazione censurabile se corrisponde alla reale vicenda processuale.
  • In materia di patrocinio a spese dello Stato, la disciplina speciale del testo unico sulle spese di giustizia incide sia sui criteri di liquidazione sia sulla misura finale del compenso, compresa la riduzione legale degli importi.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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