Cassazione Civile, Ordinanza n. 09374/2024 del 08/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla decisione dell'azienda sanitaria di ridurre del 30% la remunerazione variabile aziendale spettante a dirigenti medici, applicando trattenute mensili in busta paga. I medici hanno impugnato la nota aziendale del 5 novembre 2012 e hanno sostenuto che la riduzione fosse illegittima perché fondata su criteri di calcolo errati nella determinazione dei fondi contrattuali per gli anni 2011-2013, in violazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010, della circolare MEF n. 12 del 2011, della disciplina contrattuale e senza preventiva revisione della graduazione delle funzioni. In primo grado il tribunale ha accolto solo in parte le domande. In appello l'azienda sanitaria ha ottenuto la riforma integrale della decisione, con rigetto delle domande dei lavoratori. Nel ricorso per cassazione i medici hanno dedotto due motivi: con il primo, violazione della normativa sul blocco e sulla riduzione dei fondi per il trattamento accessorio, sostenendo che la riduzione dovesse avvenire proporzionalmente al personale cessato e non con un taglio forfettario del 30% sul singolo trattamento; con il secondo, violazione delle clausole contrattuali collettive sulla graduazione delle funzioni e sulla retribuzione di posizione, lamentando che la decurtazione della parte variabile fosse avvenuta senza la necessaria revisione della graduazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, per quanto di ragione, entrambi i motivi, affermando che l'art. 9, comma 2-bis, cristallizza il fondo al livello del 2010 e ne impone la riduzione proporzionale alle cessazioni del personale, ma non consente un taglio percentuale forfettario direttamente sui trattamenti individuali; ha inoltre precisato che la revisione della graduazione delle funzioni incide sulla ripartizione del fondo tra gli aventi diritto, non sulla sua quantificazione complessiva. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, per accertare l'ammontare corretto del fondo, ricostruire quanto spettante e quanto percepito dai singoli medici e determinare il dare-avere tra le parti.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza di appello con rinvio, perché il giudice territoriale aveva erroneamente ritenuto legittimo il taglio forfettario del 30% della remunerazione variabile. La Cassazione ha affermato che la riduzione dei fondi accessori deve seguire il meccanismo legale della cristallizzazione al 2010 e della riduzione proporzionale al personale cessato, con successivo ricalcolo delle somme spettanti ai singoli dirigenti e non con decurtazioni lineari individuali. In sede di rinvio, la Corte d'Appello dovrà quantificare correttamente i fondi e verificare il differenziale tra quanto dovuto e quanto effettivamente corrisposto agli attori.
Norme richiamate
indica il rito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in materia di lavoro.
è la norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge e omesso esame/motivazione.
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
il trattamento economico fondamentale e accessorio del pubblico impiego è definito dalla contrattazione collettiva, nel rispetto della legge, e l'accessorio è collegato a performance e attività specifiche.
art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
la contrattazione collettiva integrativa deve destinare una quota prevalente delle risorse accessorie al perseguimento degli obiettivi organizzativi e individuali.
art. 51 CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria
le aziende determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione; la parte variabile richiede pesatura delle attività dirigenziali.
art. 9 CCNL area dirigenza medico-veterinaria 2008/2009
individua il fondo per indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione e specifico trattamento.
art. 10 CCNL area dirigenza medico-veterinaria 2008/2009
richiamato come fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.
art. 11 CCNL area dirigenza medico-veterinaria 2008/2009
richiamato come fondo per la retribuzione di risultato e la qualità della prestazione individuale.
art. 9, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010
prevede il blocco degli incrementi dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni indicati.
art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010
cristallizza l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio all'importo del 2010 e lo riduce automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio.
art. 9, comma 17, d.l. n. 78 del 2010
richiamato solo per il regime di sospensione della contrattazione collettiva, dichiarato costituzionalmente illegittimo con effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015.
art. 51 d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato nel contesto della determinazione della graduazione delle funzioni dirigenziali.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il trattamento economico accessorio è disciplinato dalla contrattazione collettiva, ma nei limiti inderogabili fissati dalla legge di contenimento della spesa pubblica.
- L'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 impone di cristallizzare il monte risorse accessorie al livello del 2010 e di ridurlo solo in misura proporzionale alle cessazioni del personale, non già tramite tagli lineari applicati ai singoli dipendenti.
- Una riduzione forfettaria percentuale del trattamento accessorio individuale non è conforme al meccanismo legale, che richiede prima il ricalcolo del fondo e poi la verifica del dare-avere in capo ai singoli lavoratori.
- La revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali incide sulla ripartizione interna del fondo e sulla pesatura degli incarichi, ma non può essere utilizzata come giustificazione autonoma per ridurre in modo lineare il fondo complessivo o le retribuzioni individuali.
- In caso di tardiva o non corretta applicazione del vincolo di legge sui fondi accessori, il giudice deve ricostruire il fondo corretto, determinare quanto spettava a ciascun dipendente e confrontarlo con quanto effettivamente percepito.
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