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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06925/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto instaurato dal 20 dicembre 2005 tra una lavoratrice e un consorzio di bonifica mediante una serie di contratti di collaborazione a progetto, in relazione ai quali la lavoratrice aveva svolto attività di rilevazione dati e inserimento nel sistema informatico dell’ente. La Corte d’appello aveva ritenuto che, già dal primo contratto, il rapporto si fosse in concreto svolto con caratteristiche di subordinazione, valorizzando complessivamente indici quali la presenza quotidiana negli uffici, l’uso di mezzi del consorzio, la registrazione dell’orario, la rendicontazione periodica e la corresponsione di un compenso mensile; aveva quindi applicato l’art. 69, comma 2, d.lgs. 276/2003, convertendo il rapporto a progetto in rapporto subordinato a tempo indeterminato part-time e disponendo anche la riammissione in servizio e il pagamento di indennità e differenze retributive. I due consorzi hanno proposto ricorsi, deducendo: a) per il consorzio subentrante, l’erronea individuazione della propria legittimazione passiva e l’erronea applicazione dell’art. 2112 c.c. sul subentro nei rapporti di lavoro; b) per entrambi, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il primo contratto non sarebbe stato impugnato; c) la violazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003 e dell’art. 2094 c.c., sostenendo la genuinità dei progetti e l’assenza degli indici della subordinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione di fatto della Corte d’appello sul subentro ex art. 2112 c.c., trattandosi di apprezzamento congruamente motivato. Ha inoltre affermato che le censure sulla conversione del primo contratto a progetto non colpivano la ratio decidendi, poiché la trasformazione del rapporto era stata pronunciata non per un vizio genetico del contratto, ma per il suo concreto svolgimento in forma subordinata ai sensi dell’art. 69, comma 2, d.lgs. 276/2003. Parimenti inammissibili sono state ritenute le doglianze sulla genuinità dei progetti e sull’asserita mancanza di subordinazione, perché rivolte a contestare un accertamento di fatto e una valutazione complessiva degli indici sintomatici, attività riservata al giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido, per ciascuno, alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il subentro del nuovo ente nei rapporti di lavoro del consorzio soppresso è un accertamento di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti della congruità e logicità della motivazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della successione nei rapporti e nella legittimazione passiva.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione è stata reputata non decisiva perché la conversione del rapporto era comunque compresa nelle domande introduttive ed è stata operata sulla base della concreta modalità di svolgimento del rapporto.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale per dedurre nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta non idonea a superare la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 61 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    Il contratto a progetto richiede un progetto o programma specifico; tuttavia, la qualificazione del rapporto dipende soprattutto dalle modalità concrete di svolgimento, che possono rivelare una subordinazione di fatto.

  • art. 69 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    Il comma 1 e il comma 2 disciplinano ipotesi distinte: nel primo caso la mancanza del progetto comporta la conversione ope legis; nel secondo, la presenza formale del progetto non impedisce la trasformazione nel rapporto subordinato corrispondente a quello effettivamente realizzato dalle parti.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va desunta dagli indici tipici e sussidiari del rapporto, la cui valutazione complessiva è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma le censure che investono il merito dell’accertamento di fatto o non colpiscono la ratio decidendi sono dichiarate inammissibili.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • La verifica dei presupposti fattuali per l’applicazione dell’art. 2112 c.c. è giudizio di merito: in cassazione è censurabile solo se la motivazione è mancante, illogica o contraddittoria.
  • Nel lavoro a progetto, la presenza formale di uno specifico progetto non esclude la conversione del rapporto se le modalità concrete di esecuzione rivelano che le parti hanno in realtà dato vita a un rapporto subordinato.
  • Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il giudice deve valorizzare complessivamente gli indici sintomatici della subordinazione, senza un approccio atomistico ai singoli elementi.
  • Il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, salvo che si denunci una falsa applicazione dei criteri giuridici o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Le censure in cassazione sono inammissibili quando non colpiscono la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si limitano a prospettare una contraddizione solo apparente tra qualificazione formale del contratto e conseguenze sanzionatorie del suo concreto svolgimento.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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