Sentenza n. 111/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento prot. 30/06/2021. 0124724.U, adottato dal Comune di Reggio Calabria, Dirigente del Settore Sviluppo Economico avente ad oggetto: "Rigetto istanza e provvedimento di decadenza permesso a costruire” -Disp. n. 1202 del 14/11/2016- Prot. n. 0179007 del 14.11.2016- pubblicato al n. 0006456 il 14/11/2016- "Realizzazione serre agricole fotovoltaiche destinate alla manipolazione di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda da erigersi in località Bocale di Reggio Calabria”; - del provvedimento prot. 22.07.2021.0136977.U. di rigetto dell'istanza di revoca in autotutela;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di decadenza del titolo autorizzatorio per la realizzazione di serre agricole fotovoltaiche e rigetto dell'istanza di revoca in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 30 giugno 2021, con il quale era stata rigettata la richiesta di ulteriore proroga ed era stata dichiarata la decadenza del titolo rilasciato il 14 novembre 2016, nonché il successivo rigetto dell'istanza di autotutela del 22 luglio 2021. Ha sostenuto che il titolo non fosse qualificabile come permesso di costruire, ma come autorizzazione riconducibile alla procedura abilitativa semplificata prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 e, secondo la disciplina regionale, agli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380/2001. Da ciò avrebbe dovuto derivare l'inapplicabilità dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 e l'inesistenza di un termine iniziale per l'avvio dei lavori, con conseguente illegittimità della decadenza. Sono state dedotte anche la violazione dell'art. 29, comma 3, della legge regionale Calabria n. 34/2010 e l'erronea applicazione degli artt. 6 e 15, anziché degli artt. 22 e 23, del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente aveva comunicato l'inizio dei lavori nel giugno 2020, dopo la scadenza del termine iniziale prorogato al 14 novembre 2019, e aveva chiesto un'ulteriore proroga invocando la normativa emergenziale Covid-19.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Il giudice ha rilevato che il titolo del 14 novembre 2016 conteneva un'espressa attribuzione di efficacia secondo il regime dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, con obbligo di iniziare i lavori entro il termine previsto, salvo proroga. Tale disciplina era stata inoltre applicata dal Comune con la proroga concessa nel 2018. Anche ipotizzando che il titolo fosse riconducibile alla disciplina speciale sulle fonti rinnovabili e non fosse formalmente un permesso di costruire, il suo regime di efficacia risultava comunque espressamente subordinato alle condizioni dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. L'interessato, per contestare tempestivamente tale regime, avrebbe dovuto impugnare il titolo originario nella parte relativa ai termini di efficacia, non limitarsi a presentare diffide e istanze. Poiché l'inizio dei lavori era stato comunicato dopo la scadenza del termine iniziale prorogato, la decadenza è stata ritenuta legittima. Il rigetto dell'istanza di autotutela è stato parimenti confermato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente per euro 1.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
Il titolo edilizio perde efficacia se i lavori non sono iniziati entro il termine previsto, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare; il regime è stato ritenuto applicabile anche perché espressamente richiamato nel titolo autorizzatorio.
Il ricorrente ha invocato la procedura abilitativa semplificata per sostenere l'inapplicabilità del termine iniziale previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, ma la censura è stata ritenuta infondata in ragione dell'espressa disciplina contenuta nel titolo.
artt. 22 e 23 d.P.R. n. 380/2001
Sono stati richiamati dal ricorrente quali disposizioni che avrebbero dovuto disciplinare il titolo e i suoi termini di efficacia; il TAR ha escluso che tale prospettazione potesse superare il regime di efficacia espressamente previsto nel titolo non tempestivamente impugnato.
art. 29, comma 3, legge regionale Calabria n. 34/2010
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per sostenere l'applicazione degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380/2001 agli impianti di produzione di energia elettrica; la censura è stata assorbita nella valutazione complessiva di infondatezza.
art. 10, comma 4, d.l. n. 76/2020
La proroga emergenziale è stata ritenuta non invocabile per un termine iniziale già scaduto prima dell'entrata in vigore della normativa emergenziale.
Massime di principio
- Quando un titolo autorizzatorio contiene un'espressa disciplina dei termini di efficacia e richiama il regime decadenziale previsto per il permesso di costruire, il titolare deve contestare tempestivamente tale disciplina mediante impugnazione del titolo; successive diffide o istanze amministrative non sono idonee a rimuoverla.
- Anche se il titolo è ricondotto dal privato a una disciplina speciale diversa dal permesso di costruire, l'espressa previsione nel titolo dell'applicazione dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 rende operativo il termine iniziale per l'avvio dei lavori, salvo tempestiva impugnazione della relativa clausola.
- La comunicazione di inizio dei lavori successiva alla scadenza del termine iniziale, anche se eventualmente accompagnata dalla richiesta di proroga, non impedisce la decadenza del titolo quando la proroga non sia stata validamente ottenuta prima della scadenza.
- Una normativa emergenziale che consenta la proroga dei termini dei titoli edilizi non può, secondo la motivazione della sentenza, riattivare un termine iniziale già integralmente scaduto prima della sua entrata in vigore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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