Cassazione Civile, Ordinanza n. 26684/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione stipulato per un fondo agricolo, con canone annuo anticipato. La locatrice otteneva decreto ingiuntivo per canoni asseritamente non pagati dal marzo 2010, dopo che il conduttore aveva abbandonato il terreno senza formalizzare il rilascio. L’opponente sosteneva che il decreto fosse inefficace per tardiva notificazione e, soprattutto, che il rapporto si fosse già sciolto di diritto ovvero per mutuo consenso: invocava, da un lato, clausole contrattuali collegate a un Protocollo di legalità e a circostanze sopravvenute riguardanti un familiare della locatrice; dall’altro, il comportamento complessivo delle parti, tra cui il rilascio del fondo, la riconsegna/richiesta delle chiavi, l’abbandono del terreno, l’annotazione della risoluzione presso l’Agenzia delle Entrate e l’inerzia della locatrice per anni prima di agire per il recupero del credito. La Corte d’appello ha però escluso la risoluzione per mutuo consenso, rilevando che non vi era prova della formalizzazione del rilascio né della consegna delle chiavi, che la locatrice non aveva posto in essere comportamenti incompatibili con la prosecuzione del rapporto e che, comunque, la conduttrice non aveva comunicato in modo chiaro la propria volontà di sciogliere il contratto; i motivi di cassazione denunciavano violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia, ma in sostanza miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, sollecitassero una rivalutazione della quaestio facti e delle prove, mentre la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato l’assenza di una comunicazione della conduttrice alla locatrice e la mancanza di elementi idonei a dimostrare un mutuo consenso o una risoluzione di diritto. Anche i motivi formulati come omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia sono stati reputati inammissibili perché non indicavano un fatto storico decisivo realmente trascurato, ma contestavano la lettura delle risultanze istruttorie. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
notificato oltre il termine di 60 giorni dal deposito
la tardiva notifica del decreto ingiuntivo non consente di limitarsi alla declaratoria di inefficacia, dovendosi comunque esaminare il merito della pretesa monitoria a seguito di opposizione.
avrebbe potuto fare ex art. 1456 c.c.
la clausola risolutiva espressa richiede una manifestazione di volontà coerente con il suo esercizio; nel caso non è stata ritenuta decisiva per mancanza di comunicazione e di prova del suo concreto attivarsi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la censura investe in realtà l'accertamento di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame su un fatto controverso e decisivo
il vizio è configurabile solo se viene indicato un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, effettivamente non esaminato; non basta lamentare l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
la doglianza è inammissibile quando, dietro la dedotta omessa pronuncia, si contesta in realtà il modo in cui il giudice ha valutato le prove e ricostruito il fatto.
fatto costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo
il fatto storico rilevante ai fini del n. 5 dell'art. 360 deve essere un fatto idoneo a incidere sulla decisione secondo i criteri dell'onere della prova.
richiamati dalla ricorrente come norme sulla forma e sulla validità/efficacia del contratto, ma la Corte non ne trae un principio autonomo, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'accordo tra le parti; non è oggetto di specifica ratio decidendi autonoma.
richiamato per l'interpretazione del contratto, ma la Corte non accoglie la censura perché essa mira alla revisione del merito.
richiamato in tema di scioglimento del contratto; la Corte ribadisce che la risoluzione per mutuo consenso richiede un incontro di volontà, non desumibile dalla sola inerzia della locatrice.
norma richiamata dalla ricorrente, senza che la Corte ne ricavi una regula iuris specifica nella decisione.
richiamati dalla ricorrente come disciplina delle locazioni; non costituiscono autonomo centro della decisione.
D.P.R. 252/1998, art. 10, comma 9
richiamato con il Protocollo di legalità dalla ricorrente; la Corte osserva che mancava il coinvolgimento della conduttrice nelle situazioni atipiche dedotte.
artt. 4 e 5 del Protocollo di legalità
richiamati dalla ricorrente come base della risoluzione di diritto; la Corte reputa non decisiva la deduzione, per assenza di prova di una comunicazione del conduttore e di un concreto collegamento tra le circostanze prospettate e la risoluzione del rapporto.
richiamato nel quarto motivo insieme agli artt. 99 e 112 c.p.c.; non assume rilievo autonomo nella motivazione di accoglimento/inammissibilità.
richiamato nel quarto motivo; la Corte nega la fondatezza della censura perché diretta a contestare la ricostruzione del fatto.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, nei limiti di legge.
richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione del fatto.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, che sia stato effettivamente trascurato dal giudice di merito; non basta lamentare un'erronea lettura delle prove.
- La risoluzione del contratto per mutuo consenso presuppone un incontro di volontà, anche tacito, desumibile da comportamenti univoci e reciproci; la sola inerzia di una parte non è, di per sé, sufficiente a provarla.
- Chi invoca una risoluzione contrattuale fondata su circostanze specifiche o su clausole risolutive deve allegare e provare sia la conoscenza/comunicazione alla controparte sia gli elementi oggettivi da cui desumere la volontà comune di scioglimento.
- La doglianza di omessa pronuncia non è ammissibile quando, sotto tale etichetta, si contesta in realtà il modo in cui il giudice ha valutato le risultanze istruttorie o ha dato una certa qualificazione ai fatti.
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