Cassazione Civile, Ordinanza n. 34289/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice nei confronti di una cliente per il pagamento della merce consegnata e, secondo la ricorrente, per ulteriori profili di inadempimento nella esecuzione dei lavori e degli obblighi contrattuali. In primo grado era stata proposta opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ma il giudice d'appello ha dichiarato l'opposizione inammissibile ritenendo non provata l'impossibilità di avere tempestiva conoscenza del decreto, nonostante la dedotta nullità della notificazione effettuata a un indirizzo diverso dal domicilio effettivo conosciuto dalla controparte. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non era valida perché effettuata presso la sola residenza anagrafica e non presso la residenza effettiva/domicilio noto alla controparte, richiamando inoltre l'omessa considerazione delle domande autonome di risarcimento del danno per cattiva esecuzione dei lavori e inadempimento contrattuale, che non sarebbero state travolte dalla tardività dell'opposizione. La resistente ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbente l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione: applicando il termine semestrale di decadenza ex art. 327, comma 1, c.p.c., con la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto, ha calcolato la scadenza rispetto al deposito della sentenza impugnata del 15/4/2021 e ha verificato che la notificazione del ricorso, avvenuta il 16/11/2021, era oltre termine. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
prova, richiesta dall'art. 650 c.p.c., dell'impossibilità di essere venuta a conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto
L'opponente tardivo deve provare che la mancata tempestiva conoscenza del decreto dipese dalla nullità della notificazione e non da sua negligenza o da circostanze diverse.
violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare errori di diritto nella sentenza impugnata.
La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., infatti, non è valida se, pur essendo stata effettuata presso il luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, sia conosciuta l'effettiva residenza ovvero la stessa si conoscibile con l'ordinaria diligenza.
La validità della notifica richiede il rispetto del luogo effettivo conosciuto o conoscibile con ordinaria diligenza; la sola residenza anagrafica non basta se l'effettivo domicilio è noto.
termine di sei mesi previsto, a pena di decadenza dall'impugnazione
Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine semestrale dalla pubblicazione/deposito della sentenza, pena decadenza.
memoria depositata dalla ricorrente, in quanto tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 380 bis, comma 2°, c.p.c.
La memoria depositata oltre il termine non può essere considerata.
si osserva ... il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum
I termini mensili o annuali si computano secondo il calendario civile, scadendo allo spirare del giorno corrispondente a quello iniziale.
si osserva ... il sistema della computazione civile
Concorre a fondare la regola del computo civile dei termini annuali o mensili.
devono aggiungersi i trentuno giorni compresi tra il 1° ed il 31 agosto, computati ex numeratione dierum
Nel calcolo del termine processuale va considerata la sospensione feriale, con aggiunta dei giorni di sospensione.
L. n. 742/1969, art. 1, comma 1
sospeso nel periodo feriale, dal 1° agosto 2021 al 31 agosto 2021
I termini processuali sono sospesi nel periodo feriale e i giorni compresi in esso non si computano.
L. n. 69/2009, art. 46, comma 17
nel testo, applicabile ratione temporis, successivo alla modificazione apportata a tale comma dall'art. 46, comma 17, della l. n. 69/2009
Viene richiamato per individuare la versione temporale applicabile dell'art. 327 c.p.c.
D.L. n. 132/2014, art. 16, comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 162/2014
anch'esso nel testo, applicabile ratione temporis, successivo alla modificazione apportata a tale comma dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132/2014
Viene richiamato per la versione ratione temporis della disciplina sulla sospensione feriale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
L'ulteriore importo è parametrato a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Il termine semestrale per proporre ricorso per cassazione ex art. 327 c.p.c. si computa con il sistema della computazione civile; se vi incide la sospensione feriale, al termine vanno aggiunti i giorni compresi nel periodo di sospensione.
- La notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non è valida quando, pur essendo formalmente effettuata presso la residenza anagrafica, risulti conosciuta o conoscibile con ordinaria diligenza l'effettiva residenza o il domicilio del destinatario.
- L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo richiede la prova dell'impossibilità di avere tempestiva conoscenza del provvedimento per causa non imputabile all'opponente; la mera deduzione di una notificazione irregolare non è sufficiente se non è dimostrato il pregiudizio conoscitivo.
- Le domande autonome proposte nel giudizio di opposizione non sono necessariamente travolte dalla sorte del provvedimento monitorio, ma nel caso concreto la Corte non è entrata nel merito perché il ricorso era tardivo.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il soccombente è condannato alle spese e può essere tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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