Cassazione Civile, Ordinanza n. 27477/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario. In primo grado il correntista aveva ottenuto un accoglimento solo parziale della domanda proposta contro la banca, fondata sulla dedotta illegittimità di interessi convenzionali, usurari e anatocistici, nonché di altri oneri ritenuti non dovuti, con conseguente nullità delle relative pattuizioni e condanna alla restituzione di una somma rilevante. La Corte d'appello ha però riformato integralmente la decisione, rigettando la domanda di ripetizione dell'indebito e l'appello incidentale del correntista, ritenendo che, in assenza della produzione di tutti gli estratti conto, non fosse possibile ricostruire l'andamento del rapporto. In Cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 119 T.U.B., dell'art. 1815 c.c. e della legge n. 108/1996, sostenendo che la banca avrebbe dovuto provare l'invio degli estratti conto e produrre la documentazione mancante, anche mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sul mandato e sul rendiconto (artt. 1713 ss. c.c. e 263 ss. c.p.c.), sostenendo che il rapporto dovesse essere ricostruito come mandato e che il giudice avrebbe dovuto integrare la prova con altri mezzi, inclusa la consulenza tecnica o il giuramento; con il terzo ha censurato il rigetto dell'appello incidentale relativo alla liquidazione delle spese di un precedente procedimento ex art. 700 c.p.c. e al risarcimento del danno da discredito commerciale, lamentando anche violazione di norme sulla buona fede e sulla liquidazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi violassero il principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva indicato in quali atti processuali fossero state dedotte le questioni decisive e non si era confrontato adeguatamente con l'orientamento di legittimità richiamato dalla Corte d'appello, secondo cui nel giudizio di ripetizione dell'indebito da conto corrente il correntista deve provare l'intero andamento del rapporto mediante la produzione degli estratti conto, non essendo sufficiente una ricostruzione virtuale del saldo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha aggiunto che il rendiconto può ritenersi assolto mediante l'invio degli estratti conto, senza un autonomo obbligo della banca di rendere il conto con modalità diverse. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico e meramente riproduttivo dell'appello incidentale, senza specifiche censure alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio di ripetizione dell'indebito bancario il correntista è onerato della prova dell'andamento del rapporto e dei pagamenti asseritamente indebiti.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo della banca di esibire la documentazione del rapporto; la Corte non accoglie la censura per difetto di autosufficienza.
Invocato in relazione alla dedotta nullità delle clausole sugli interessi; non esaminato nel merito per l'inammissibilità del motivo.
Richiamata dal ricorrente in tema di usura; la doglianza non è scrutinata nel merito.
Invocato per sollecitare un ordine di esibizione; la censura è dichiarata inammissibile.
Richiamati per sostenere l'applicabilità delle regole sul mandato e sul rendiconto; la Corte ribadisce che il rendiconto può essere assolto con gli estratti conto.
Richiamati dal ricorrente per la domanda di rendiconto; la Corte esclude un autonomo obbligo della banca di rendere il conto oltre l'invio degli estratti conto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile perché non specifica e non trascrive adeguatamente gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure.
La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito previsto.
Le doglianze devono essere ricondotte a specifici vizi tassativi e formulate in modo non generico.
Richiamato nel terzo motivo in tema di spese; la censura è ritenuta generica.
Invocato per la liquidazione del danno; non esaminato nel merito.
Invocato per la liquidazione del danno; non esaminato nel merito.
Invocato per la liquidazione equitativa del danno; non esaminato nel merito.
Richiamato nel terzo motivo in tema di interpretazione e buona fede; la censura è inammissibile.
Richiamato nel terzo motivo; la censura è inammissibile.
Richiamato nel terzo motivo; la censura è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione dell'indebito derivante da rapporto di conto corrente, il correntista che agisca in restituzione deve provare l'andamento completo del rapporto e i singoli addebiti di cui chiede la ripetizione; l'incompletezza degli estratti conto impedisce di accogliere la domanda.
- La mancata produzione degli estratti conto non può essere supplita da ricostruzioni meramente virtuali o ipotetiche del rapporto, poiché ciò altererebbe in modo inaccettabile l'equilibrio probatorio tra le parti.
- L'estratto conto costituisce idoneo rendiconto del rapporto bancario; non è configurabile un autonomo obbligo della banca di rendere il conto con modalità ulteriori rispetto all'invio della documentazione periodica.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione, in modo autosufficiente, gli atti processuali e i documenti sui quali il motivo si fonda; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
- I motivi di ricorso per cassazione devono formulare censure puntuali e riconducibili a specifici vizi della decisione impugnata; il mero richiamo ai motivi di appello o a deduzioni generiche non è sufficiente.
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