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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16118/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per maggiore IRAP relativa all'anno d'imposta 2004 emesso nei confronti di una società poi fallita. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società fallita, ritenendo deducibili i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti e osservando che nel verbale della dogana da cui era partita la verifica non vi erano rilievi specifici sull'IRAP. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986. Secondo la ricorrente, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, sarebbe stato onere della contribuente dimostrare, con documentazione diversa da quella riferita alle operazioni fittizie, i presupposti di deducibilità dei costi, cioè effettività, inerenza e competenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo infondato, e per una parte inammissibile, perché la disciplina sopravvenuta applicabile anche ai rapporti non esauriti consente la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, anche se l'acquirente fosse consapevole della frode, salvo il controllo sui requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato in fatto l'effettività delle operazioni e la corretta contabilizzazione dei costi; inoltre, l'ulteriore contestazione dell'Ufficio sulla mancata prova di inerenza e competenza era stata ritenuta tardivamente introdotta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate alle spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di imposte sui redditi e di IRAP, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti anche se il contribuente era consapevole della frode, purché risultino rispettati i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
  • La sola inesistenza soggettiva dell'emittente della fattura non basta, da sola, a escludere la deducibilità del costo se il giudice di merito ha accertato che l'operazione è stata realmente eseguita e che il costo è stato correttamente imputato in contabilità.
  • Quando il giudice di merito ha accertato in fatto l'effettività del costo e la sua corretta contabilizzazione, tale valutazione non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità specificamente dedotto.
  • Le contestazioni dell'Ufficio sui requisiti di inerenza e competenza devono essere introdotte tempestivamente; se prospettate solo in un momento successivo, non possono fondare validamente il recupero a tassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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