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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11935/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio la società assicurativa chiedendo di accertare l'esistenza di un contratto di investimento in strumenti finanziari con capitale inizialmente assicurato e di ottenere la restituzione delle somme versate, sostenendo la responsabilità della società ex art. 2049 c.c. per il comportamento illecito del proprio agente, operante presso un'agenzia assicurativa. Il tribunale aveva accolto la domanda, condannando la società al risarcimento e accogliendo la manleva verso l'agente. In appello, la decisione era stata parzialmente riformata: veniva confermata la responsabilità della società ex art. 2049 c.c., ma veniva ravvisato anche un concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. per avere consegnato contanti oltre i limiti di legge, con conseguente drastica riduzione del risarcimento e ordine di restituzione di quanto eccedente. Il ricorrente impugnava la sentenza di appello con tre motivi: (1) violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. e dell'art. 1227 c.c., assumendo che il concorso di colpa e la violazione della normativa antiriciclaggio fossero questioni nuove inammissibili in appello; (2) violazione degli artt. 2049 e 1227 c.c. e della normativa antiriciclaggio, oltre a vizio motivazionale, contestando la sussistenza del proprio concorso colposo e la limitazione del danno risarcibile; (3) violazione dell'art. 2049 c.c. e travisamento degli atti, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso l'integrale risarcimento per mancata domanda anche contro l'agente, domanda che il ricorrente diceva invece di avere proposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. non costituisce domanda nuova ma semplice difesa rilevabile anche d'ufficio dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché cumulava in modo improprio violazione di legge e vizio di motivazione, oltre a risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove; ha anche osservato che la censura sul vizio motivazionale richiamava il vecchio testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha infine respinto il terzo motivo: da un lato perché la corte d'appello aveva fondato la riduzione del risarcimento sul concorso colposo e non sulla mancata proposizione di domanda contro l'agente; dall'altro perché, comunque, dagli atti risultava che la domanda nei confronti del contumace non era stata notificata, con applicazione dell'art. 292 c.p.c. La società assicurativa, controricorrente, è risultata vittoriosa e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    richiamato come base della responsabilità del preponente per il fatto illecito dell'agente; la responsabilità della società viene confermata, ma non esclude la riduzione del risarcimento per concorso colposo del danneggiato

  • art. 1227 c.c.

    il concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno è valutabile dal giudice di merito anche d'ufficio e non integra domanda nuova in appello

  • artt. 342 c.p.c.

    dedotti dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità in appello delle questioni sul concorso di colpa; la Corte nega la fondatezza della censura

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per sostenere la novità delle questioni in appello; la Corte afferma che il rilievo del concorso ex art. 1227 c.c. è una difesa e non una domanda nuova

  • d.l. 31 maggio 1991, n. 143

    richiamato insieme alla normativa antiriciclaggio come parametro della condotta del danneggiato nella consegna di contanti oltre i limiti di legge

  • legge 5 luglio 1991, n. 197

    legge di conversione del d.l. n. 143/1991, richiamata nella censura sul rispetto dei limiti antiriciclaggio

  • d.m. 17 ottobre 2022

    menzionato nel secondo motivo, ma la Corte considera assorbite o inammissibili le relative censure

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte dichiara inammissibile il motivo che cumula in modo improprio violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    le doglianze sul vizio di motivazione sono ritenute inammissibili perché riferite al previgente paradigma della contraddittorietà della motivazione

  • art. 6, d.lgs. n. 5/2003

    richiamato dal ricorrente per sostenere di avere proposto domanda anche contro l'agente

  • art. 292 c.p.c.

    la notifica al contumace delle domande nuove o riconvenzionali è posta nell'interesse esclusivo del contumace; la mancata notifica impedisce di ritenere ritualmente proposta la domanda contro il preposto contumace

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. non costituisce una domanda nuova in appello, ma una difesa rilevabile anche d'ufficio dal giudice di merito, che deve verificare autonomamente se la condotta del danneggiato abbia concorso causalmente alla produzione del danno.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito cumulare nella stessa censura violazione di legge e vizio di motivazione quando ciò comporti una prospettazione di questioni ontologicamente diverse e incompatibili.
  • Le censure di legittimità devono contenere una specifica comparazione tra la decisione impugnata e le norme asseritamente violate; altrimenti si risolvono in richieste di rivalutazione del fatto e delle prove, inammissibili in cassazione.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere dedotto secondo il vecchio paradigma della mera contraddittorietà della motivazione.
  • La notifica al contumace delle domande nuove o riconvenzionali è prevista nell'interesse esclusivo del contumace, sicché solo quest'ultimo può far valere l'inosservanza dell'art. 292 c.p.c.; la mancata notifica può impedire di ritenere ritualmente proposta la domanda contro il contumace.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente inammissibile o comunque destinato al rigetto, non occorre integrare il contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari non raggiunti dalla notificazione, se tale attività sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità civileProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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