Cassazione Civile, Ordinanza n. 14972/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un fondo rustico, avvenuta nel 2009, che la società agricola ricorrente assume essere avvenuta in violazione della prelazione agraria spettante al conduttore del fondo. In primo e secondo grado si è discusso se il diritto di prelazione/riscatto spettasse alla società oppure alle persone fisiche che avevano originariamente stipulato il contratto di affitto agrario e che avevano ricevuto la denuntiatio ed esercitato la prelazione in proprio. La Corte d'appello ha escluso che la società fosse titolare del rapporto di affitto e quindi del diritto di prelazione, valorizzando il fatto che il contratto di affitto era intestato alle persone fisiche, che la società non era mai stata resa nota alla concedente e che non risultava provata una cessione del contratto o un subentro comunicato. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 8 L. 590/1965, sostenendo che la denuntiatio rivolta a un soggetto privo del diritto di prelazione non potesse produrre effetti; 2) violazione dell'art. 21 L. 203/1982, assumendo che il subentro della società nella conduzione del fondo comportasse l'acquisizione della qualità di affittuario a tutti gli effetti, con inerzia del proprietario rispetto alle azioni di nullità/risoluzione; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avrebbe trascurato la mancata contestazione dell'effettivo insediamento della società sul fondo e avrebbe erroneamente negato il subentro nel contratto di affitto. La resistente ha chiesto anche la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la questione non era l'esistenza in astratto dei requisiti agricoli della società, ma la titolarità concreta del rapporto di affitto e del conseguente diritto di prelazione in capo alla società, non dimostrata né comunicata al concedente. La Corte ha quindi confermato che non vi era prova di una cessione/subentro della società nel contratto di affitto e che la denuntiatio era stata validamente effettuata alle persone fisiche che si erano sempre qualificate come affittuari. È stata inoltre respinta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo il ricorso infondato ma non temerario. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prelazione agraria spetta all'affittuario che coltivi il fondo da almeno due anni e possieda i requisiti di legge; nel caso concreto la norma non opera in favore di un soggetto che non risulti titolare del contratto di affitto e che abbia cercato di recuperare un diritto già esercitato in proprio da altri.
Il proprietario può reagire a variazioni/cessioni del rapporto, ma la norma presuppone la comunicazione al concedente della modificazione soggettiva; senza prova della comunicazione del subentro non può pretendersi che il concedente rivolga la denuntiatio al presunto cessionario.
La successione nel rapporto è possibile anche senza consenso del concedente, ma richiede comunque comunicazione della variazione o cessione al proprietario; manca, quindi, un onere del concedente di verificare autonomamente l'organizzazione interna dell'attività agricola.
Non vi è stata un'erronea distribuzione dell'onere della prova, poiché la ricorrente non ha dimostrato la cessione/subentro nel contratto e la relativa comunicazione al concedente.
La violazione di tale norma richiede che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; nel caso concreto tale situazione non è configurabile e la ricorrente non ha specificato quali prove sarebbero state indebitamente utilizzate.
La responsabilità aggravata in cassazione richiede una temerarietà qualificata, con consapevolezza della non spettanza della pretesa o imprudenza/negligenza accentuatamente anormali; tali presupposti non sono stati ravvisati.
Richiamato per ribadire i doveri di lealtà e probità processuale, ma non ritenuto violato in modo tale da fondare la condanna per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di prelazione agraria, non basta allegare l'effettiva coltivazione del fondo o il possesso astratto dei requisiti soggettivi: occorre provare la concreta titolarità del rapporto di affitto o il valido subentro nel medesimo, con comunicazione al concedente quando rilevante.
- La denuntiatio effettuata dal proprietario è valida se indirizzata ai soggetti che risultano, sulla base degli atti e dei comportamenti tenuti, affittuari del fondo; non può pretendersi che sia rivolta a un soggetto non reso noto come titolare del rapporto.
- La successione o cessione nel contratto di affitto agrario non si presume: deve emergere da atti o comportamenti inequivoci e, soprattutto, deve essere portata a conoscenza del concedente; in difetto, il proprietario non ha l'onere di verificare autonomamente l'assetto interno dell'impresa agricola.
- La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove o lamentare il mancato accoglimento della propria ricostruzione.
- La lite temeraria in cassazione richiede una condotta processuale connotata da consapevole infondatezza o da imprudenza/negligenza anomala; il semplice rigetto del ricorso non è sufficiente a integrare la responsabilità aggravata.
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