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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18879/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente di presidio ospedaliero, in servizio come operatore professionale sanitario categoria D, che chiedeva il pagamento di differenze retributive per il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2009, sostenendo di avere percepito somme inferiori a quelle dovute a titolo di "tabellare iniziale" in base alle tabelle dei CCNL applicabili. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva invece ritenuto che il calcolo dovesse considerare non solo lo stipendio tabellare ma anche il valore di fascia e, mediante supplemento di CTU, aveva accertato un saldo addirittura favorevole all'azienda sanitaria. Nel ricorso per cassazione la dipendente deduceva: 1) difetto di capacità processuale e di legittimazione del rappresentante dell'azienda sanitaria per effetto di norme regionali sul prepensionamento e degli accorpamenti delle ASL; 2) difetto di ius postulandi e necessità di nuovo mandato alle liti per l'appello dopo la riorganizzazione dell'ente; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di nuove domande/eccezioni in appello, per avere la Corte considerato anche la voce "fasce economiche"; 4) violazione delle preclusioni istruttorie e dei poteri del giudice per avere la Corte sollecitato nuova documentazione e nuova CTU; 5) ulteriore violazione degli artt. 112, 416 e 345 c.p.c. e delle norme contrattuali collettive, sempre sul rilievo che la domanda riguardava solo il "tabellare"; 6) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione quinquennale, con censura al criterio di compensazione dei conteggi adottato dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, osservando che per contestare il potere rappresentativo di un direttore generale di azienda sanitaria, il conferimento dell'incarico, essendo atto soggetto a pubblicità, imponeva alla parte che contestava di provare l'irregolarità dell'atto; inoltre, le deduzioni sul prepensionamento e sugli effetti dell'accorpamento delle ASL erano generiche, non chiarite nei tempi e nei modi e non idonee a dimostrare l'invalidità della rappresentanza o della procura. Ha poi ritenuto infondati i motivi dal terzo al sesto, affermando che il diritto alla retribuzione ha natura unitaria: le singole voci retributive sono solo criteri di calcolo del quantum dovuto e non autonomi diritti separati. Di conseguenza, era legittimo che la Corte d'appello ricostruisse l'intera retribuzione corrisposta e dovuta, considerando anche la fascia economica, per verificare l'esistenza di un eventuale credito residuo, senza che ciò integrasse un indebito ampliamento del thema decidendum o rendesse necessaria una valutazione separata della prescrizione per singole voci. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'ASP intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 75 c.p.c.

    È stato invocato per sostenere il difetto di capacità processuale del rappresentante dell'azienda sanitaria; la Corte ha però ritenuto infondate e inammissibili le doglianze sulla rappresentanza, richiamando i principi sull'onere di contestazione e prova del potere rappresentativo.

  • art. 83 c.p.c.

    È stato invocato per dedurre il difetto di ius postulandi e la necessità di una nuova procura alle liti; la Corte ha escluso che la deduzione fosse specifica e idonea a dimostrare l'invalidità della rappresentanza processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte ha escluso che la ricostruzione complessiva della retribuzione integrasse violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'introduzione di nuove questioni e nuovi elementi in appello; la Corte ha ritenuto legittima la verifica complessiva del dovuto ai fini del calcolo delle differenze retributive.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle preclusioni difensive nel rito del lavoro; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla tardività o irritualità delle deduzioni dell'azienda sanitaria.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato per l'eccezione di prescrizione quinquennale; la Corte ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la prescrizione dovesse operare separatamente su singole voci retributive autonome.

  • art. 13, comma 9, L.R. Calabria 34/2010

    Invocato per sostenere l'incompatibilità del prepensionamento con nuovi rapporti con enti regionali; la Corte ha considerato tali deduzioni generiche e non decisive sul potere rappresentativo dell'ente.

  • art. 40 L. Regione Calabria 47/2011

    Invocato insieme alla normativa regionale sul prepensionamento e sugli accorpamenti delle ASL, ma ritenuto privo di specifica dimostrazione circa l'effetto invalidante sulla rappresentanza processuale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di rappresentanza processuale di una persona giuridica, chi contesta il potere del soggetto che ha conferito la procura deve allegare e provare in modo specifico l'irregolarità del titolo rappresentativo quando esso derivi da un atto soggetto a pubblicità legale.
  • Le contestazioni sulla capacità o legittimazione processuale non possono fondarsi su deduzioni generiche o su fatti asseritamente notori se non sono chiariti con precisione contenuto, tempi, modi e incidenza giuridica sulla rappresentanza dell'ente.
  • Nel rapporto di lavoro, il diritto alla retribuzione va considerato in modo unitario: le singole voci stipendiali rilevano come componenti di calcolo del quantum complessivo e non come autonomi diritti separati da far valere isolatamente.
  • Quando il giudice ricostruisce il dovuto retributivo complessivo, può valutare l'intera retribuzione corrisposta e quella dovuta al fine di accertare un eventuale saldo, senza che ciò costituisca ultrapetizione o introduzione di un thema decidendum nuovo.
  • L'eccezione di prescrizione non impone, in presenza di un'unica obbligazione retributiva, la frammentazione del credito in singole poste autonome se tali poste sono solo elementi del calcolo finale del trattamento economico complessivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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