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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10219/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un procedimento sanzionatorio Consob avviato a seguito di attività ispettiva presso una banca, concluso con l’irrogazione al ricorrente di una sanzione pecuniaria e di una sanzione accessoria per violazione dell’art. 94, comma 1, TUF, in relazione a un’offerta al pubblico di azioni effettuata senza prospetto informativo nell’ambito di una campagna di collocamento e rafforzamento patrimoniale realizzata nel 2013. La Corte d’appello ha ritenuto provata la partecipazione attiva del ricorrente alla campagna sulla base, in particolare, di una email del 13 febbraio 2013 e di ulteriori elementi istruttori. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe fondato la decisione su un solo elemento probatorio senza verificare i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, e avrebbe attribuito alla email un significato erroneo, mentre egli sarebbe stato mero esecutore privo di effettiva partecipazione alla predisposizione del piano.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha chiarito che la contestazione riguardava la violazione dell’art. 94 TUF, sanzionata dall’art. 191 TUF, e che la Corte territoriale non aveva fatto ricorso a una presunzione semplice ex art. 2729 c.c., bensì aveva considerato la email del 13 febbraio 2013 come prova documentale diretta, idonea da sola a sorreggere l’accertamento del ruolo attivo del ricorrente nell’offerta al pubblico priva di prospetto. La censura è stata quindi qualificata come richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    La Corte esclude la sua applicazione perché il giudice di merito non ha utilizzato una presunzione semplice, ma una prova documentale diretta; i requisiti di gravità, precisione e concordanza non erano quindi il parametro decisivo della motivazione impugnata.

  • art. 94, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    È la norma sostanziale violata: vieta l’offerta al pubblico di prodotti finanziari prima della pubblicazione del prospetto informativo.

  • art. 98-ter, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    È richiamato insieme all’art. 94 TUF come disposizione violata nel contesto dell’offerta al pubblico senza prospetto.

  • art. 191, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    Costituisce la base sanzionatoria amministrativa per chiunque effettui un’offerta al pubblico in violazione degli artt. 94 e 98-ter TUF, anche se opera nell’ambito dell’attività di collocamento alle dipendenze del soggetto responsabile.

  • art. 191, comma 3, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    Fondamento della sanzione amministrativa accessoria irrogata insieme alla sanzione pecuniaria.

  • art. 195 d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    È richiamato come norma procedimentale alla base del procedimento Consob concluso con l’irrogazione delle sanzioni.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte osserva che il ricorrente chiede in realtà una rivalutazione delle prove e delle fonti del convincimento, operazione non consentita in cassazione.

  • art. 375, comma 2, 4-quater, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È posto a base dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative Consob, l’offerta al pubblico effettuata in violazione dell’obbligo di prospetto può integrare la responsabilità anche di chi, pur non essendo emittente o responsabile del collocamento, abbia preso parte in modo attivo alla campagna di collocamento.
  • Quando il giudice di merito valorizza un documento come prova diretta del fatto storico contestato, non opera una presunzione semplice ex art. 2729 c.c.; pertanto non è decisivo il controllo sui requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una diversa lettura del compendio probatorio, la rivalutazione dell’attendibilità delle prove o la scelta di fonti di convincimento differenti da quelle apprezzate dal giudice di merito.
  • La censura di violazione dell’art. 2729 c.c. è infondata se la decisione impugnata non si fonda su un ragionamento presuntivo, ma su un accertamento probatorio diretto fondato su documenti o altre prove immediate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della prova

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