Cassazione Civile, Ordinanza n. 21338/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione aveva notificato otto cartelle di pagamento a un contribuente, il quale le aveva impugnate davanti alla commissione tributaria provinciale, ottenendo un accoglimento solo parziale. In appello il contribuente sosteneva che la notifica delle cartelle non fosse stata validamente provata, chiedendo l'esibizione degli originali e contestando la produzione di copie e le relate di notifica. La commissione tributaria regionale ha invece ritenuto regolarmente perfezionate le notifiche sulla base della documentazione prodotta dall'agente della riscossione, reputando irrilevante la richiesta degli originali e la doglianza del contribuente, ritenuta generica. In cassazione il contribuente ha denunciato nullità della sentenza e violazione degli artt. 116 c.p.c., 2712 e 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c., nonché dell'art. 22, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato copie documentali non conformi agli originali, malgrado il disconoscimento della sottoscrizione e della conformità dei documenti prodotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, la carenza di specificità del motivo, perché il ricorrente non ha indicato in modo puntuale come avesse contestato la conformità delle copie agli originali. Ha inoltre affermato che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura ex art. 215 c.p.c., poiché il giudice può comunque accertare la conformità con altri mezzi di prova, anche presuntivi. Infine, la censura non si confrontava con l'ulteriore autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui l'originale della cartella è consegnato al contribuente e l'agente della riscossione non è tenuto a produrre in giudizio l'originale integrale della cartella. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
La censura di legittimità è stata ritenuta inammissibile anche per difetto di specificità e per mancato confronto con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
È stato denunciato un erroneo apprezzamento delle prove; la Corte ha però escluso che il motivo superasse il vaglio di ammissibilità.
La copia fotografica del documento può essere contestata, ma il suo disconoscimento non impedisce al giudice di accertarne la conformità con altri mezzi di prova.
Il disconoscimento della copia non equivale al disconoscimento della scrittura ex art. 215 c.p.c. e non produce automaticamente l'inutilizzabilità del documento.
Richiamato insieme all'art. 215 c.p.c. per sostenere il disconoscimento documentale.
Il suo regime è distinto dal mero disconoscimento della conformità della copia all'originale; solo il disconoscimento tipico della scrittura comporta gli effetti preclusivi previsti dalla norma.
art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente in relazione alla produzione documentale nel processo tributario, ma la Corte non ha ravvisato una violazione idonea a fondare l'accoglimento.
art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973
Non impone all'agente della riscossione un onere di esibizione in giudizio dell'originale integrale della cartella; la sua omissione non determina nullità della cartella o della notificazione.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio sulla proposta del relatore.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, non indica in modo specifico e circostanziato il contenuto della contestazione svolta nei gradi di merito.
- Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale non ha gli effetti del disconoscimento della scrittura previsto dall'art. 215 c.p.c.; il giudice conserva il potere di verificare la conformità con qualsiasi mezzo di prova, incluse le presunzioni.
- Chi impugna una decisione fondata su più rationes decidendi autonome deve censurare tutte le ragioni poste a base della decisione, altrimenti il ricorso è inammissibile per difetto di decisività.
- Nel procedimento tributario non esiste, in assenza di una previsione espressa, un onere generalizzato dell'agente della riscossione di produrre in giudizio l'originale integrale della cartella di pagamento; la mancata produzione dell'originale non comporta di per sé nullità della cartella o della notificazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21317/2022 del 06/07/2022
- ordinanza_civile · 6 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21318/2022 del 06/07/2022
- ordinanza_civile · 6 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21319/2022 del 06/07/2022
- ordinanza_civile · 6 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21320/2022 del 06/07/2022
- ordinanza_civile · 6 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21321/2022 del 06/07/2022
- ordinanza_civile · 6 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21322/2022 del 06/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →