Cassazione Civile, Ordinanza n. 33703/2021 del 12/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento IVA per gli anni 2005 e 2006, fondati sull’assunto che alcune operazioni di acquisto di autovetture fossero soggettivamente inesistenti, in quanto provenienti da società ritenute cartiere. La Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli, ha accolto quello della contribuente e respinto quello dell’Agenzia, ritenendo non dimostrata la conoscenza o conoscibilità, da parte della cessionaria, della frode o dell’inserimento delle operazioni in un meccanismo evasivo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972, 2700 e 2727 c.c., sostenendo che non occorresse provare una partecipazione attiva della contribuente alla frode, ma soltanto la natura di cartiere delle società cedenti e la consapevolezza o conoscibilità, da parte della cessionaria, di tale qualità; 2) violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR trascurato il quadro probatorio complessivo e il dedotto coinvolgimento della contribuente nel meccanismo fraudolento.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto violato l’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., poiché la ricorrente aveva dichiarato la notificazione della sentenza impugnata ma non aveva depositato copia autentica della decisione con la relativa relata di notifica; neppure tale documentazione risultava prodotta dalla controricorrente. La Corte ha inoltre osservato, in via aggiuntiva, che il ricorso non risultava neppure notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, richiamando l’orientamento secondo cui, in mancanza della documentazione richiesta, la procedibilità può essere salvata solo se dalla stessa relata del ricorso emerga comunque la tempestività della notificazione rispetto al termine breve. Condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso in tema di detrazione IVA; la Corte non si pronuncia sul merito della sua applicazione per l’arresto in rito.
Richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso in tema di fatturazione IVA; non vi è decisione sul merito per improcedibilità.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel ricorso; la Corte non entra nel relativo esame sostanziale.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel ricorso; la Corte non decide sul merito della presunzione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale indicata a fondamento del primo motivo di ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma processuale indicata a fondamento del secondo motivo di ricorso per cassazione.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo come parametro di validità della motivazione della sentenza tributaria.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La Corte lo interpreta in senso rigoroso: il ricorso è improcedibile se, quando la sentenza impugnata risulta notificata, non è depositata copia autentica della decisione con la relata di notifica (o la documentazione equivalente in caso di PEC) e tale documentazione non è prodotta neppure dal controricorrente.
Richiamato in relazione al termine breve di impugnazione, per evidenziare che la procedibilità può essere verificata solo se dal ricorso e dalla relata emerga la tempestività della notificazione.
Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31030
Richiamata per la regolazione delle spese di lite, incluso il rimborso forfettario.
Cass. sez. 6-5, n. 19695 del 22 luglio 2019
"il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente"
Principio di diritto espressamente condiviso dalla Corte e applicato al caso concreto per dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Cass. sez. 6-3, n. 11386 del 30 aprile 2019
"pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c."
Richiamata come ulteriore criterio: la mancanza della documentazione di cui all’art. 369 può non precludere la procedibilità solo se il ricorso consente comunque di verificare la tempestività della notifica rispetto al termine breve.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata risulti notificata, il ricorrente deve depositare la copia autentica della decisione con la relata di notifica; in mancanza, il ricorso è improcedibile se tale documentazione non sia stata prodotta neppure dalla controparte.
- La funzione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. è consentire al giudice di verificare subito la tempestività dell’impugnazione rispetto al termine breve; la mancanza dell’allegazione può essere superata solo se dagli atti risulti comunque in modo certo tale tempestività.
- In materia di ricorso per cassazione, la censura di merito sulle operazioni IVA soggettivamente inesistenti resta assorbita se il ricorso è improcedibile per difetto della documentazione necessaria a comprovarne la proponibilità.
- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza anche quando l’esito sia una declaratoria di improcedibilità del ricorso.
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