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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23503/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha riunito i ricorsi; ha dichiarato cessata la materia del contendere nel procedimento promosso dal socio della società estinta; ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro la sentenza resa in revocazione, confermando la conclusione di merito favorevole all'applicazione del condono; ha compensato integralmente le spese di legittimità per la peculiarità delle questioni trattate e per l'esito complessivo della lite.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 1988, con cui l'Ufficio contestava a una società l'indebita detrazione dell'imposta in relazione ad operazioni ritenute inesistenti. In primo grado il giudizio era stato dichiarato estinto per intervenuto condono; in appello la decisione era stata riformata; successivamente, in sede di revocazione, la Corte tributaria di secondo grado ha ritenuto applicabile il condono alla società cessionaria, assumendo che gli effetti dell'indebita detrazione fossero stati eliminati perché l'IVA era stata già assolta dalla cedente. Nel primo ricorso per cassazione, proposto dal socio della società estinta contro la decisione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società, il ricorrente sosteneva che la pronuncia di revocazione aveva eliminato il presupposto della sua impugnazione. Nel ricorso dell'Agenzia contro la sentenza resa in revocazione, l'Amministrazione deduceva: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la sentenza resa tra cedente e Amministrazione non potesse fare stato nei confronti del cessionario; 2) motivazione apparente ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, per mancata adeguata spiegazione circa la sussistenza delle condizioni del condono ex artt. 49 e 52 l. 413/1991; 3) violazione degli artt. 49 e 52 l. 413/1991 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che mancasse la prova dell'eliminazione degli effetti dell'indebita detrazione, non essendo stato dimostrato l'integrale versamento dell'imposta da parte della cedente. La Corte ha riunito i procedimenti e, quanto al ricorso originario del socio, ha dichiarato cessata la materia del contendere in conseguenza della revocazione della sentenza impugnata. Quanto al ricorso dell'Agenzia avverso la sentenza della Corte tributaria di secondo grado, ha rigettato tutte le censure: ha ritenuto che il giudice di merito non avesse attribuito alla precedente sentenza efficacia di giudicato sostanziale verso il cessionario, ma l'avesse utilizzata come elemento fattuale per desumere che l'IVA fosse stata effettivamente versata dalla cedente; ha escluso la motivazione apparente; ha dichiarato inammissibile la censura sulla violazione di legge perché diretta a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e basata su documentazione non integralmente trascritta né allegata.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato per escludere che la sentenza tributaria tra cedente e Amministrazione facesse giudicato sostanziale nei confronti del cessionario; la Corte precisa che il giudice di merito non ha attribuito efficacia di giudicato alla precedente pronuncia, ma l'ha usata come elemento fattuale.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La censura di motivazione apparente viene respinta perché la sentenza impugnata contiene una motivazione comprensibile e logica sul presupposto del condono.

  • art. 49 l. 30 dicembre 1991, n. 413

    È richiamato come norma sul condono fiscale applicato al caso concreto.

  • art. 52 l. 30 dicembre 1991, n. 413

    Il condono è inefficace se non vengono eliminati gli effetti delle indebite detrazioni; nel caso concreto la Corte ritiene che tali effetti fossero stati eliminati dal versamento dell'IVA da parte della cedente.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova è ritenuta inammissibile perché mira a una diversa ricostruzione del fatto e difetta di specificità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per la censura di nullità della motivazione o motivazione apparente.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il deposito di memoria nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel condono IVA previsto dalla l. n. 413 del 1991, l'adesione è inefficace quando permangono gli effetti dell'indebita detrazione; occorre che tali effetti siano eliminati, in modo da rendere neutrale l'operazione per l'Erario.
  • La sentenza invocata tra soggetti diversi non produce automaticamente giudicato sostanziale nei confronti di chi non è stato parte del relativo giudizio; tuttavia il giudice può valorizzarla come elemento di prova o di convincimento sul fatto storico accertato.
  • La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la decisione di merito espone una catena argomentativa intellegibile, anche se sintetica, idonea a far comprendere la ratio decidendi.
  • La censura di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o in una diversa lettura degli atti di causa; in cassazione occorre una deduzione specifica e autosufficiente del vizio denunciato.
  • Se il ricorso censura l'apprezzamento di un documento o di una precedente sentenza senza trascriverne integralmente il contenuto rilevante, la doglianza difetta di specificità.

Come è indicizzato

MaterieCondonoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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