Cassazione Civile, Ordinanza n. 03470/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 recuperando a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, parte dei costi sostenuti dalla società per pubblicità verso due associazioni sportive dilettantistiche, ritenuti solo parzialmente inerenti e deducibili solo nella misura del 20% dell'utile conseguibile. La CTP aveva respinto il ricorso della società e la CTR aveva confermato, ritenendo che l'Ufficio potesse disconoscere i costi per difetto di congruità e inerenza sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, valorizzando la natura locale del pubblico raggiungibile, la diversità tra clientela della società e spettatori delle gare e la sproporzione della spesa rispetto agli utili. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe recepito la tesi dell'Ufficio senza confrontarsi con le difese della contribuente; 2) omessa pronuncia sulle eccezioni relative alla corretta qualificazione delle operazioni come spese di pubblicità e non di sponsorizzazione, nonché sull'arbitrarietà della deduzione limitata al 20%; 3) violazione degli artt. 108 e 109 TUIR e dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, sostenendo che tale norma speciale preveda una presunzione legale di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione verso ASD, sottraendo l'operazione al sindacato dell'Amministrazione su tali profili.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente e che non vi fosse omessa pronuncia, poiché la decisione di merito, basata su precise presunzioni in fatto, implicava il rigetto delle tesi della società. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l'art. 90, comma 8, L. 289/2002 configura una disciplina speciale che, al ricorrere dei requisiti previsti, attribuisce alle sponsorizzazioni verso ASD una presunzione assoluta di natura pubblicitaria, inerenza e congruità, non superabile mediante contestazioni di antieconomicità o di insufficiente ritorno commerciale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità per mancanza di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, contraddittoria o incomprensibile.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione riconoscibile e intellegibile; non basta il semplice richiamo acritico a una tesi di parte.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta necessariamente il rigetto delle domande o eccezioni non espressamente esaminate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il sindacato di legittimità riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui ravvisata nell'erronea interpretazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002 e degli artt. 108 e 109 TUIR.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente e quello di omessa pronuncia sono denunciabili come nullità della sentenza.
Richiamato dalla ricorrente come parametro generale di deducibilità dei costi; la Corte non ne fa la base decisiva, valorizzando la norma speciale dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002.
La disciplina generale dell'inerenza e deducibilità è derogata, per le sponsorizzazioni verso ASD che rispettino i requisiti di legge, dalla norma speciale di cui all'art. 90, comma 8, L. 289/2002.
art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002
Stabilisce un regime agevolativo speciale per le sponsorizzazioni a favore di ASD: se ricorrono i requisiti previsti, opera una presunzione assoluta di natura pubblicitaria, inerenza e congruità del costo, con conseguente integrale deducibilità e preclusione del sindacato su antieconomicità e ritorno commerciale.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire l'iter logico della decisione; non basta che la sentenza sia succinta o non condivida tutte le tesi difensive.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la soluzione adottata dal giudice di merito comporta logicamente il rigetto delle eccezioni non esaminate analiticamente.
- Per le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, l'art. 90, comma 8, L. 289/2002 introduce una disciplina speciale che, al ricorrere dei requisiti di legge, rende il costo integralmente deducibile e non sindacabile sotto il profilo dell'inerenza o della congruità.
- In tale ambito non è consentito all'Amministrazione negare la deduzione sulla base di mere valutazioni di antieconomicità o dell'asserita mancanza di un immediato o certo ritorno commerciale, perché l'inerenza ha natura qualitativa e non quantitativa.
- Quando una norma speciale stabilisce una presunzione assoluta di inerenza e congruità, il giudice deve verificare solo la ricorrenza dei presupposti legali della fattispecie agevolativa, non sostituire una propria valutazione di opportunità economica a quella dell'imprenditore.
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